Corte costituzionale

Ordinanza n. 75/1972

Questione dichiarata infondata · depositata il 19/04/1972 · relatore Giuseppe Verzì

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 21r.d.l. 2328/1923

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 21

delle disposizioni annesse al r.d.l. 19 ottobre 1923, n. 2328

(disposizioni per la formazione degli orari e dei turni di servizio del

personale addetto ai pubblici servizi di trasporti in concessione),

modificato dal r.d.l. 2 dicembre 1923, n. 2682, promossi con le

seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 10 febbraio 1971 dalla Corte suprema di

cassazione-sezione seconda civile-nel procedimento civile vertente tra

l'Azienda municipalizzata trasporti di Verona e Bernardelli Bruno ed

altri, iscritta al n. 175 del registro ordinanze 1971 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 163 del 30 giugno 1971;

2) ordinanze emesse il 24 maggio 1971 dalla Corte d'appello di

Genova in tre procedimenti civili vertenti tra Vello Giacomo, Bonacorsi

Rosario, Coltro Italio e l'Azienda municipalizzata trasporti di Genova,

iscritte ai nn. 269, 270 e 271 del registro ordinanze 1971 e pubblicate

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 233 del 15 settembre 1971;

3) ordinanze emesse l'8 e il 15 marzo 1971 dalla Corte d'appello di

Genova in due procedimenti civili vertenti tra l'Azienda

municipalizzata trasporti di Genova, l'Unione tranvie elettriche urbane

e Abbatepietro Sergio e tra la stessa Azienda e Angeleri Giuseppe ed

altri, iscritte ai nn. 276 e 277 del registro ordinanze 1971 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 240 del 22

settembre 1971;

4) ordinanze emesse il 31 maggio ed il 21 giugno 1971 dalla Corte

d'appello di Genova in sette procedimenti civili vertenti tra Cibelli

Silvio, Marcinno' Francesco, Profumo Saverio, Zunino Dionisio,

Soricelli Michele, Sosso Battista, Crestana Alberto e l'Azienda

municipalizzata trasporti di Genova, iscritte ai nn. 396, 397, 398,

399, 400, 401 e 402 del registro ordinanze 1971 e pubblicate nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 311 del 9 dicembre 1971;

5) ordinanze emesse il 31 maggio 1971 dalla Corte d'appello di

Genova in due procedimenti civili vertenti tra Mantovani Anselmo,

Ottazzi Simone e l'Azienda municipalizzata trasporti di Genova,

iscritte ai nn. 408 e 409 del registro ordinanze 1971 e pubblicate

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 311 del 9 dicembre 1971.

Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1972 il Giudice

relatore Giuseppe Verzì.

Ritenuto che, con le ordinanze indicate in epigrafe, è stata

sollevata, in riferimento all'art. 36 della Costituzione, la questione

di legittimità costituzionale dell'art. 21 delle disposizioni annesse

al r.d.l. 19 ottobre 1923, n. 2328, modificato dal r.d.l. 2 dicembre

1923, n. 2682.

Considerato che, con sentenza n. 146 del 1971, questa Corte ha

dichiarato l'illegittimità costituzionale della suindicata norma in

quanto, consentendo di raggruppare in modo irrazionale ed arbitrario le

52 giornate di riposo annuali e di concederle anche dopo lunghi periodi

di lavoro, viola il principio costituzionale del riposo settimanale

sancito dall'art. 36, ultimo comma, della Costituzione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 21 delle disposizioni annesse al r.d.l. 19

ottobre 1923, n. 2328 (disposizioni per la formazione degli orari e dei

turni di servizio del personale addetto ai pubblici servizi di

trasporti in concessione), modificato dal r.d.l. 2 dicembre 1923, n.

2682, e già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n.

146 del 1971.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 aprile 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI

- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1972:75 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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