Corte costituzionale

Ordinanza n. 75/1963

Altra decisione · depositata il 30/05/1963 · relatore Costantino Mortati

Norme in gioco

usata come parametro

citata

  • art. 4r.d. 1949/1940
  • art. 5r.d. 1949/1940

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale del D.P.R. 13 maggio 1957,

n. 853, promosso con ordinanza emessa il 28 novembre 1961 dal Giudice

istruttore presso il Tribunale di Trapani nel procedimento penale a

carico di Ingoglia Mattia, iscritta al n. 181 del Registro ordinanze

1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 300 del

24 novembre 1962.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 3 aprile 1963 la relazione del

Giudice Costantino Mortati;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Luciano Tracanna,

per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto in fatto:

Nel corso del procedimento penale avanti il Tribunale di Trapani a

carico di tale Ingoglia Mattia, imputata del reato di falsità in

scrittura privata e truffa a danno dello Stato, per avere fatto

risultare con dichiarazione resa all'Ufficio contributi unificati in

agricoltura, ed allo scopo di essere sgravata dell'onere dei contributi

stessi, che tale La Vite Giacomo conduceva a mezzadria dei terreni di

sua proprietà, il Giudice istruttore, con sua ordinanza del 28

novembre 1961, in accoglimento della eccezione sollevata dal P. M.,

ritenuta rilevante e non manifestamente infondata, sospendeva il

giudizio e rinviava gli atti alla Corte costituzionale per la soluzione

della questione di incostituzionalità della legge delegata 13 maggio

1957, n. 853, relativa alla determinazione dei contributi unificati in

agricoltura per l'anno 1957, perché in contrasto con l'art. 76 della

Costituzione per eccesso di delega rispetto alla legge delegante 28

novembre 1938, n. 2138.

L'ordinanza, regolarmente comunicata e notificata, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 24 novembre 1962, n. 300.

Innanzi alla Corte si è costituito solo il Presidente del Consiglio

dei Ministri, che, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato,

ha depositato le proprie deduzioni in cancelleria il 29 ottobre 1962.

Con esse si deduce, preliminarmente, che la questione non è stata

ritualmente proposta, data la mancanza di qualsiasi accenno

all'avvenuta valutazione del presupposto della rilevanza della

questione stessa al fine della decisione di merito, ed altresì perché

la denuncia di incostituzionalità è formulata in blocco ed in modo

generico per l'intera legge delegata, e per tutta la legge delegante,

sicché manca la possibilità di individuare il vizio di eccesso

denunciato. Ciò anche se si volesse risalire ai motivi enunciati nella

requisitoria del P. M., poiché in questa non si rinviene traccia di

eccezioni rivolte alla legge n. 2138 del 1938.

Nel merito, si mette in rilievo l'infondatezza della questione,

dato che nei confronti della legge delegante ora ricordata del 1938,

anteriore all'entrata in vigore della Costituzione, l'esame di

legittimità deve esaurirsi nell'accertamento dell'effettiva esistenza

della delega e della corrispondenza della materia della medesima con

quella della legge delegata: accertamento dal quale nella specie non

emerge alcuna ragione di invalidità. Si aggiunge che l'infondatezza

sarebbe da confermare, anche se fosse richiesta l'osservanza dei

requisiti di cui all'art. 76, poiché questi si riscontrano nella legge

di delegazione. Conclude chiedendo, in via principale, che la questione

sia dichiarata inammissibile, e, in via subordinata, che se ne affermi

l'infondatezza.

Con successiva memoria depositata il 20 marzo 1963 l'Avvocatura,

mentre ribadisce le precedenti deduzioni in ordine alla

inammissibilità (a sostegno delle quali invoca la statuizione di

questa Corte nelle sentenze nn. 69 del 1957 e 65 del 1962) fa

osservare, nel merito, che l'articolo unico della legge delegante del

1938 conteneva due distinte deleghe: una per la determinazione delle

modalità di accertamento e riscossione dei contributi, delega

esercitata con il R. D. 24 settembre 1940, n. 1949, i cui artt. 4 e 5

sono stati dichiarati incostituzionali da questa Corte, l'altra

relativa alla determinazione annuale della misura dei contributi stessi

che venne esercitata con successivi decreti. Che però, nel frattempo,

la materia è stata regolata con nuove disposizioni le quali hanno

sostituito il decreto del 1938. Ciò è avvenuto prima per opera della

legge n. 861 del 1949 e successivamente della legge 14 aprile 1956, n.

307, la quale si adegua in tutto alle prescrizioni dell'art. 76 della

Costituzione, contenendo sia il termine della delega, sia i principi e

i criteri direttivi. Ciò a tacere del fatto che la misura di molti

contributi era stata nel frattempo fissata direttamente dalla legge. E

poiché il decreto denunciato nell'ordinanza, n. 853 del 1957, è stato

emesso in dipendenza di quest'ultima legge, e non già di quella del

1938 ormai divenuta inoperante, e d'altra parte il decreto medesimo

nell'indicare i contributi base della maggior parte delle assicurazioni

si limita ad una mera riproduzione delle misure fissate direttamente

dalla legge, viene meno la censura di illegittimità sollevata

dall'ordinanza. Insiste, pertanto, nelle conclusioni prese.

Considerato in diritto:

L'eccezione di inammissibilità sollevata dall'Avvocatura, per

l'omissione da parte del giudice a quo di ogni pronuncia sulla

rilevanza della questione di costituzionalità per la decisione della

controversia a lui deferita non è da ritenere fondata, poiché in

realtà l'ordinanza ha messo in rilievo in modo espresso la

pregiudizialità della medesima rispetto ad ogni altra questione di

merito, e se detta affermazione non appare corredata da apposita

motivazione ciò è avvenuto perché, avendo espressamente richiamata

la requisitoria del P. M. che aveva sollevato la questione in esame, ha

evidentemente inteso adottare l'ampia argomentazione svolta a sostegno

dell'asserita rilevanza . In proposito la Corte deve riaffermare quanto

ha altre volte statuito circa la validità della motivazione in ordine

a tale punto (e parimenti all'altro della non manifesta infondatezza)

allorché essa, anziché direttamente, venga formulata mediante rinvio

alle deduzioni della parte che ha proposto la eccezione di

incostituzionalità (v. sentenza n. 7 del 1962).

Del pari infondata è l'obiezione desunta dalla mancata

individuazione dei vizi da cui si ritengono affette le norme

denunciate. Infatti, se pure è vero che impropriamente l'ordinanza,

sulla scorta della citata requisitoria, qualifica come eccesso di

delega il vizio addebitabile alle medesime, risulta tuttavia

chiaramente da quest'ultima (contrariamente a quanto assume

l'Avvocatura dello Stato) che la violazione dell'art. 76 della

Costituzione è riferita alla legge delegante 28 novembre 1938, n.

2138, e si fa consistere nel fatto che questa, oltre a non contenere

principi e criteri direttivi, non fissa alcun limite di tempo al potere

che viene delegato al Governo (ai sensi dell'art. 3, n. 1, della legge

n. 100 del 1926) di stabilire annualmente la misura dei contributi

unificati in agricoltura. Non può invocarsi, per contrastare tale

conclusione, la sentenza di questa Corte n. 65 del 1962, cui

l'Avvocatura si richiama, poiché nella specie la censura si rivolge

all'intera legge delegante, per l'allegato difetto delle condizioni

generali prescritte per la sua validità, e non può quindi richiedersi

che siano specificate quelle fra le sue singole parti ritenute affette

da incostituzionalità.

Fondata è, invece, la denuncia che l'Avvocatura fa dell'errore in

cui è incorso il giudice di merito nel ritenere che la legge delegata

13 maggio 1957, n. 853, contenente la determinazione della misura dei

contributi da versare nell'anno 1957 (nel quale ebbe a verificarsi il

comportamento delittuoso della prevenuta, che intendeva sottrarsi al

loro pagamento) fosse stata emessa in dipendenza della legge denunciata

28 novembre 1938, n. 2138, risultando, invece, la sopravvenuta

sostituzione di questa, in un primo tempo per effetto della legge 22

novembre 1949, n. 861, e successivamente dell'altra 14 aprile 1956, n.

307, in esecuzione della quale è stato emanato il menzionato decreto

n. 853 del 1957. È da ritenere che se il giudice del processo

principale avesse tenuto conto della circostanza ora messa in rilievo

avrebbe proposto in termini diversi il problema della rilevanza della

questione di legittimità costituzionale, senza riferirla ad una norma

che era venuta meno e che, quindi, non regolando il caso da decidere,

non poteva dar luogo alla questione di incostituzionalità denunciata.

Di conseguenza si deve ritenere necessaria una nuova valutazione

sul punto della rilevanza rispetto al giudizio principale della

questione sottoposta alla Corte.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina che gli atti siano restituiti al Giudice istruttore penale

del Tribunale di Trapani.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 maggio 1963.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.

ECLI:IT:COST:1963:75 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari