Corte costituzionale

Ordinanza n. 74/1970

Altra decisione · depositata il 25/05/1970 · relatore Vincenzo Trimarchi

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 27legge 1766/1927

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 27, ultimo

comma, della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordina mento degli

usi civici, promosso con ordinanza emessa il 22 ottobre 1969 dal

commissario regionale per la liquidazione degli usi civici con sede in

Roma nel procedimento vertente tra il comune di Filettino ed il comune

di Guarcino, iscritta al n. 448 del registro ordinanze 1969 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5 del 7 gennaio

1970;

Udito nell'udienza pubblica del 25 febbraio 1970 il Giudice

relatore Vincenzo Michele Trimarchi;

Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe il commissario regionale

per la liquidazione degli usi civici con sede in Roma ha sollevato di

ufficio questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, ultimo

comma, della legge 16 giugno 1927, n. 1766, in riferimento all'art. 108

della Costituzione;

che il giudice a quo ha premesso che il Ministro per l'agricoltura

e le foreste non si è avvalso del potere di cui alla norma denunciata,

nella prima applicazione della legge, in quanto, in materia, si è

provveduto con regi decreti o - decreti del Capo dello Stato; ed in

particolare che la provincia di Frosinone, di cui fanno parte i comuni

in lite (compresi originariamente nella circoscrizione territoriale del

commissariato con sede in Roma, con R.D. 16 giugno 1927, n. 1255), è

stata trasferita nella circoscrizione del commissariato di Napoli (con

R.D. 13 aprile 1939, n. 677) ed infine restituita a quello di Roma (con

D.P.R. 19 aprile 1958, n. 536);

che, conseguentemente, a detto giudice non è sembrato "che ciò

potesse legittimamente farsi senza violare il R.D. 13 aprile 1939, n.

677 sopra ricordato, che determinava legislativamente la competenza del

commissariato di Napoli"; e che pertanto a suo avviso "non andrebbe

lontano dal vero chi ritenesse l'incompetenza del commissariato di Roma

e ferma la competenza di quello di Napoli";

che, secondo lo stesso giudice a quo "in contrario, però, potrebbe

opinarsi che, in tanto fu provveduto con decreto del Presidente della

Repubblica, in quanto s'intese, da parte del Ministero, far riferimento

all'art. 27, ultimo comma, della legge fondamentale n. 1766 sopra

ricordata, che sarebbe in contrasto con l'art. 108 della Costituzione";

e così posta la questione, "non sembra che possa ritenersi

manifestamente infondata";

Considerato che la motivazione circa la rilevanza e la non

manifesta infondatezza della questione appare perplessa, atteso che del

D.P.R. n. 536 del 1958 sono fornite due interpretazioni contrastanti e

non vengono addotti argomenti a sostegno di quella presumibilmente

accolta;

che ricorrono perciò i presupposti perché il giudice a quo

riesamini il problema come sopra indicato.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina che gli atti siano restituiti al commissariato regionale per

la liquidazione degli usi civici con sede in Roma.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1970:74 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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