Corte costituzionale

Ordinanza n. 74/1967

Altra decisione · depositata il 14/06/1967 · relatore Luigi Oggioni

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sull'istanza di sospensione dell'esecuzione del provvedimento

impugnato con il ricorso proposto dal Presidente del Consiglio dei

Ministri, notificato il 10 maggio 1967, depositato in cancelleria il 15

successivo ed iscritto al n. 17 del Registro ricorsi 1967, per

conflitto di attribuzione tra lo Stato e la Regione siciliana, sorto a

seguito del decreto dell'Assessore regionale per le finanze 28 aprile

1967, n. 648, con il quale il Comune di Taormina è stato autorizzato a

dare esecuzione alla deliberazione consiliare n. 263 del 6 marzo 1963

che istituisce un Casinò municipale di Taormina.

Visto l'atto di costituzione della Regione siciliana;

udita nella camera di consiglio del 14 giugno 1967 la relazione del

Giudice Luigi Oggioni;

uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe

Guglielmi, per il Presidente del Consiglio dei Ministri, e l'avv.

Giuseppe Guarino, per la Regione siciliana;

Ritenuto che con decreto 28 aprile 1967 l'Assessore alle finanze

presso la Regione siciliana ha autorizzato il Comune di Taormina a dare

esecuzione alla delibera 6 marzo 1963 del Consiglio comunale di

Taormina, avente per oggetto la devoluzione al Comune di quote sui

proventi lordi dell'esercizio del giuoco, a seguito della istituzione

di un Casinò municipale in quella sede;

Ritenuto che con atto notificato il 10 maggio 1967 al Presidente

della Regione siciliana il Presidente del Consiglio dei Ministri ha

proposto ricorso per regolamento di attribuzione ai sensi dell'art. 39

della legge 11 marzo 1953, n. 87, chiedendo l'annullamento del decreto

e, nel contempo, la sospensione del provvedimento assessoriale in

considerazione del temuto grave turbamento dell'ordine pubblico che

dall'esecuzione del decreto sarebbe per derivare;

Ritenuto che il Presidente di questa Corte ha fissato, con decreto

19 maggio, l'odierna camera di consiglio per la decisione sulla istanza

di sospensione, ai sensi degli artt. 41 e 18 della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 28 delle Norme integrative 16 marzo 1956, accordando alle

parti di presentare documenti e memorie non oltre il 5 giugno;

che da parte dell'Avvocatura dello Stato per il Presidente del

Consiglio è stata depositata memoria in cancelleria il 29 maggio;

mentre da parte della Regione siciliana sono state depositate lo

stesso giorno deduzioni in merito;

Ritenuto quanto dedotto oralmente dai patroni delle parti nella

odierna Camera di consiglio;

Considerato che, circoscritto l'esame alla istanza di sospensione,

gravi ragioni di interesse generale consigliano l'accoglimento della

istanza.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata ogni pronuncia sul merito del ricorso e in accoglimento

della istanza presentata dal Presidente del Consiglio dei Ministri col

ricorso notificato il 10 maggio 1967;

ordina la sospensione del decreto 28 aprile 1967 dell'Assessore

alle finanze presso la Regione siciliana; fissa per la trattazione del

ricorso, l'udienza pubblica che sarà tenuta da questa Corte addì 18

ottobre 1967, ore 9,30.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1967.

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO

- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO

- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - GIUSEPPE CHIARELLI

- GIUSEPPE VERZÌ- GIOVANNI BATTISTA

BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO

- LUIGI OGGIONI.

ECLI:IT:COST:1967:74 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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