Corte costituzionale

Ordinanza n. 74/1962

Altra decisione · depositata il 26/06/1962 · relatore Antonio Manca

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale del D.P.R. 27 dicembre

1952, n. 3975, promosso con ordinanza emessa il 20 aprile 1961 dal

Tribunale di Grosseto nel procedimento civile vertente tra Fregoli

Eleonora e l'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale,

iscritta al n. 121 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 232 del 16 settembre 1961.

Udita nell'udienza pubblica del 6 giugno 1962 la relazione del

Giudice Antonio Manca;

uditi l'avv. Enrico Ciantelli, per Fregoli Eleonora, e l'avv. Guido

Astuti, per l'Ente Maremma.

Ritenuto che il Tribunale di Grosseto, con ordinanza del 20 aprile

1961, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale del

decreto di espropriazione del 27 dicembre 1952 (pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale del 22 gennaio 1953, n. 17), emesso nei confronti di

Bernardino Petrocchi, deceduto il 21 maggio 1951 e, in concreto, nei

confronti dell'erede legittimo dottor Giulio Petrocchi, in quanto,

secondo l'assunto dell'attrice signora Eleonora Fregoli, usufruttuaria

pro-quota quale coniuge superstite, nel piano di espropriazione,

intestato al defunto, sarebbero state comprese zone di terreno a lui

non appartenenti al 15 novembre 1949; che il Tribunale, ritenuta la

legittimazione ad agire della predetta signora Fregoli, ha osservato

che "dalla documentazione di causa sembra aversi la prova -

conformemente alla tesi sostenuta dalla signora Fregoli - che la quota

di scorporo era stata determinata in misura superiore al dovuto, per

essere stati erroneamente calcolati, come facenti parte della

proprietà del sig. Bernardino Petrocchi, anche i terreni rappresentati

dai mappali 29-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44 del foglio 69 e dai

mappali 42 e 123 del foglio 70 del catasto di Massa Marittima, che,

invece, appartenevano ad altri";

che l'ordinanza è stata ritualmente notificata e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale del 16 settembre 1961, n. 232;

che, in questa sede, per la signora Fregoli, si sono costituiti gli

avvocati Enrico Ciantelli e Paolo Arangio Ruiz, depositando le

deduzioni il 28 settembre 1961 e una memoria il 24 maggio 1962,

concludendo perché sia dichiarata la illegittimità costituzionale del

predetto decreto di scorporo;

che, in rappresentanza dell'Ente per la colonizzazione della

Maremma tosco-laziale si sono costituiti gli avvocati prof. Guido

Astuti e Giovanni Galloni, depositando le deduzioni il 6 ottobre 1961,

e concludendo perché sia dichiarata la costituzionalità del decreto

di espropriazione:

Considerato che, per quanto attiene ai presupposti di fatto, contestati

dall'Ente Maremma, sui quali si fonda la difesa della signora Fregoli

per sostenere la illegittimità del decreto di scorporo, il giudizio

del Tribunale, espresso in forma dubitativa e privo di congrua

motivazione, non offre elementi sufficienti per decidere, in questa

sede, la questione nei termini nei quali è stata proposta;

che, pertanto, è necessario che il Tribunale, tenuto conto dei

documenti gia esibiti dalle parti, dei documenti che potranno essere

ulteriormente acquisiti agli atti, compresi quelli relativi al reclamo

proposto dagli interessati per ottenere la rettificazione del piano di

esproprio, accerti se i mappali del vecchio catasto, indicati dalla

parte privata, corrispondono, in tutto o in parte, a quelli del nuovo

catasto, dei quali, secondo si assume, si sarebbe tenuto conto nella

formazione del piano; ed accerti, altresì, se le zone di terreno

relative alle mappe sopra indicate, non appartenevano al compendio

patrimoniale di Bernardino Petrocchi alla data del 15 novembre 1949;

che, pertanto, occorre restituire gli atti allo stesso Tribunale di

Grosseto;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina che gli atti siano restituiti al Tribunale di Grosseto.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 giugno 1962.

GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI.

ECLI:IT:COST:1962:74 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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