Corte costituzionale

Ordinanza n. 72/1962

Altra decisione · depositata il 26/06/1962 · relatore Giuseppe Castelli Avolio

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, terzo

comma, del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, promosso con ordinanza emessa

il 14 dicembre 1960 dal Tribunale di Roma nel procedimento civile

vertente tra Cardelli Filippo e l'Istituto nazionale della previdenza

sociale, iscritta al n. 29 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 83 del 1 aprile 1961.

Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio

dei Ministri:

udita nell'udienza pubblica del 6 giugno 1962 la relazione del

Giudice Giuseppe Castelli Avolio;

uditi l'avvocato Vittorio Santoro, per il Cardelli, l'avvocato

Guido Nardone, per l'Istituto nazionale della previdenza sociale, e il

sostituto avvocato generale dello Stato Valente Simi, per il Presidente

del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto che nel giudizio vertente dinanzi al Tribunale di Roma fra

Cardelli Filippo, già ammesso al godimento di pensione ordinaria per

il servizio prestato presso le Ferrovie dello Stato, e l'I.N.P.S., al

quale il Cardelli aveva chiesto la pensione di invalidità e vecchiaia

in base ai contributi riferentisi al periodo precedente di avventiziato

presso l'Amministrazione ferroviaria, è stata sollevata questione di

legittimità costituzionale del terzo comma dell'art. 10 del D.P.R. 26

aprile 1957, n. 818, che non consente il computo dei contributi così

detti figurativi per il tempo del servizio militare, quando essi siano

stati computati o siano computabili per altri trattamenti

pensionistici:

che si assumeva in giudizio, dalla difesa del Cardelli, la

illegittimità costituzionale di tale disposizione in riferimento

all'art. 76 della Costituzione, per eccesso dai limiti segnati

all'esercizio della delega, di cui all'art. 37 della legge 4 aprile

1952, n. 218;

che il Tribunale, ritenendo di dover escludere che la norma

impugnata, col porre il divieto del computo del servizio militare agli

effetti di due diversi trattamenti pensionistici, costituisse norma di

attuazione della legge delegante, oppure di coordinamento con questa

della legislazione vigente, ammise che la questione sollevata fosse

rilevante e non manifestamente infondata, epperò, con ordinanza 14

dicembre 1960, ne rinviava la risoluzione alla Corte costituzionale;

che, nel procedimento seguitone dinanzi a questa Corte,

l'Avvocatura generale dello Stato, costituitasi in rappresentanza del

Presidente del Consiglio dei Ministri, oltre a notare che il Tribunale

aveva omesso di rilevare l'applicabilità o meno della disposizione

impugnata al caso sottoposto al suo esame, dato che la domanda per la

pensione dell'I.N.P.S. era stata presentata dal Cardelli fin dal 1956,

ha pregiudizialmente opposto il difetto della rilevanza della questione

sollevata in quanto la disposizione del decreto delegato sarebbe stata

assorbita e fatta propria da un disposto di legge, e cioè dall'art. 10

della legge 20 febbraio 1958, n. 55;

che la difesa dell'I.N.P.S. ha, dal canto suo, insistito su tale

rilievo, sostenendo anzi che la norma impugnata sarebbe stata

tacitamente abrogata con la citata legge n. 55 del 1958, e all'udienza

di discussione ha chiesto che la Corte dichiari la cessazione della

materia del contendere in ordine alla sollevata questione;

Considerato che questa Corte non può entrare nell'esame dei riflessi

che l'art. 10 della legge 20 febbraio 1958, n. 55, può avere sulla

risoluzione della controversia vertente fra le parti; e la stessa

questione, presentata quale pregiudiziale a questa Corte,

dell'affermato assorbimento da parte della nuova legge della norma

impugnata di illegittimità o della sua assunta tacita abrogazione,

implica un accertamento ed una dichiarazione che esulano dal controllo

di legittimità costituzionale a questa Corte demandato, trattandosi di

questioni che vanno svolte e decise su piano diverso e con diverso

effetto (sentenza 5 giugno 1956, n. 1);

che, peraltro, la Corte costituzionale ha ritenuto che la questione

di legittimità costituzionale allora può dirsi rilevante per la

decisione di merito quando il giudizio può effettivamente essere

definito in base alla norma impugnata, e che perciò vanno restituiti

gli atti al giudice a quo se egli non abbia preliminarmente accertato

che la norma impugnata è applicabile al rapporto controverso

(ordinanza 6 luglio 1959, n. 40); che nel caso in esame, appunto sotto

il profilo della rilevanza, manca nell'ordinanza del Tribunale di Roma

qualsiasi esame o anche un accenno sui riflessi che può avere, ai fini

della risoluzione della controversia vertente fra le parti, l'art. 10

della legge 20 febbraio 1958, n. 55, sul disposto dell'art. 10 del

precedente decreto delegato, dei quali articoli si afferma la identità

di contenuto, giacché il Tribunale solo sul primo decreto si è

soffermato, e della disposizione contenuta nella successiva legge,

avente ovviamente carattere formale, non si è affatto occupato; che,

occorrendo, pertanto, un nuovo esame sulla rilevanza, vanno rinviati

gli atti al Tribunale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina che gli atti siano restituiti al Tribunale di Roma.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 giugno 1962.

GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI.

ECLI:IT:COST:1962:72 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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