Corte costituzionale

Ordinanza n. 71/2000

Altra decisione · depositata il 17/03/2000 · relatore Carlo Mezzanotte

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 6d.P.R. 480/1975
  • art. 57d.P.R. 348/1979

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza Nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della

Regione Sardegna, riapprovata il 27 febbraio 1997, recante "Norme per

l'esercizio delle competenze in materia di tutela paesistica

trasferite alla Regione autonoma della Sardegna con l'art. 6 del

d.P.R. 22 maggio 1975, n. 480 e delegate con l'art. 57 del d.P.R. 19

giugno 1979, n. 348", promosso con ricorso del Presidente del

Consiglio dei Ministri, notificato il 20 marzo 1997, depositato in

cancelleria il 27 successivo ed iscritto al n. 29 del registro

ricorsi 1997.

Visto l'atto di costituzione della Regione Sardegna;

Udito nell'udienza pubblica dell'8 febbraio 2000 il giudice

relatore Carlo Mezzanotte;

Uditi l'avvocato dello Stato Pier Giorgio Ferri per il Presidente

del Consiglio dei Ministri e l'avvocato Sergio Panunzio per la

Regione Sardegna.

Ritenuto che il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con

ricorso notificato il 20 marzo 1997 e depositato il 27 marzo

successivo, ha impugnato in via principale la delibera legislativa

della Regione autonoma della Sardegna, approvata dal Consiglio

regionale il 30 maggio 1996, riapprovata a maggioranza assoluta, con

modificazioni, il 27 febbraio 1997 (Norme per l'esercizio delle

competenze in materia di tutela paesistica trasferite alla Regione

autonoma della Sardegna con l'art. 6 del d.P.R. 22 maggio 1975,

n. 480, e delegate con l'art. 57 del d.P.R. 19 giugno 1979, n. 348);

che, ad avviso del ricorrente, la delibera impugnata,

sostituendo l'Assessore regionale della pubblica istruzione nelle

competenze che nella legislazione statale spettano al Ministro, e la

Giunta regionale in quelle che spettano al Governo (art. 2),

attribuendo all'Assessore poteri sostitutivi rispetto a quelli del

Sindaco (art. 9), ed una potestà di riesame delle autorizzazioni da

questo rilasciate (art. 10), ed eliminando, in definitiva, il potere

statale di annullamento d'ufficio delle autorizzazioni regionali,

posto a estrema salvaguardia del paesaggio, violerebbe le norme

fondamentali di riforma economico-sociale contenute nella legge 8

agosto 1985, n. 431 (Conversione in legge, con modificazioni, del

decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti

per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale), il

principio di leale collaborazione e quello di buon andamento della

pubblica amministrazione;

che si è costituita in giudizio la Regione autonoma della

Sardegna, eccependo l'inammissibilità e comunque l'infondatezza del

ricorso;

che nel ricorso l'Avvocatura generale dello Stato ha riferito

che il Governo, nei confronti della medesima delibera legislativa

riapprovata, ha disposto, contestualmente all'impugnazione innanzi a

questa Corte, un nuovo rinvio all'esame del Consiglio regionale, ai

sensi dell'art. 33, primo comma, della legge costituzionale 26

febbraio 1948, n. 3, recante lo statuto speciale della Regione

Sardegna;

che in data 13 novembre 1998 la difesa regionale ha

depositato copia del bollettino ufficiale della Regione del 21 agosto

1998 nel quale è stata pubblicata la legge regionale 12 agosto 1998,

n. 28 (Norme per l'esercizio delle competenze in materia di tutela

paesistica trasferite alla Regione autonoma della Sardegna con

l'art. 6 del d.P.R. 22 maggio 1975, n. 480, e delegate con l'art. 57

del d.P.R. 19 giugno 1979, n. 348);

che in data 20 gennaio 2000 l'Avvocatura generale dello Stato

ha depositato atto nel quale, dopo aver premesso che è venuto meno

l'interesse a una pronuncia di questa Corte a seguito del visto

deciso dal Consiglio dei ministri nella seduta del 6 agosto 1998

sulla nuova delibera legislativa regionale, ha dichiarato di

rinunciare al ricorso;

che la Regione autonoma della Sardegna in data 27 gennaio

2000 ha depositato atto di accettazione della rinuncia al ricorso.

Considerato che la rinuncia al ricorso, seguita dalla

accettazione della controparte, comporta, ai sensi dell'art. 25 delle

norme integrative per i giudizi innanzi a questa Corte, l'estinzione

del processo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 marzo 2000.

Il Presidente: Guizzi

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 17 marzo 2000.

Il direttore della cancelleria: Fruscella

ECLI:IT:COST:2000:71 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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