Corte costituzionale

Ordinanza n. 71/1989

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/02/1989 · relatore Giovanni Conso

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, primo comma,

del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n.1404 (Istituzione e

funzionamento del tribunale per i minorenni), convertito nella legge

27 maggio 1935, n. 835, con modificazioni, giudizio promosso con

ordinanza emessa il 10 maggio 1988 dalla Corte d'appello di Torino,

Sezione per i minorenni, nel procedimento penale a carico di

Brentisci Luca ed altro, iscritta al n. 351 del registro ordinanze

1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 31,

prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 dicembre 1988 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che la Corte d'appello di Torino, Sezione per i

minorenni, ha, con ordinanza del 10 maggio 1988, sollevato, in

riferimento all'art. 25, primo comma, della Costituzione, questione

di legittimità dell'art. 9, primo comma, del regio decreto-legge 20

luglio 1934, n. 1404, "nella parte in cui non consente che, nel reato

la cui condotta e il cui evento siano distanziati nel tempo, la

competenza del Giudice minorile venga determinata sulla base

dell'età che l'imputato aveva all'epoca della commissione della

condotta, anziché sulla base dell'età che l'imputato aveva

all'epoca del verificarsi dell'evento";

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata, dovendo

"i dubbi di legittimità avanzati dall'autorità remittente" essere

disattesi "alla luce di una diversa interpretazione della norma

censurata, peraltro comunemente accolta nella dottrina e nella

pratica giudiziaria";

Considerato che, in effetti, l'interpretazione corrente dell'art.

9, primo comma, del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404,

convertito, con modificazioni, nella legge 27 maggio 1935, n. 835, è

stata ed è chiaramente nel senso di ricollegare al luogo in cui si

è verificata l'azione o l'omissione, prescindendo dal luogo in cui

si è verificato l'evento, la competenza territoriale del tribunale

minorile in relazione ai reati con evento naturalistico;

che, quindi, risultando insussistente il presupposto a base

dell'ordinanza di rimessione, la questione deve dirsi manifestamente

infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 9, primo comma, del regio decreto-legge 20

luglio 1934, n. 1404 (Istituzione e funzionamento del tribunale per i

minorenni), convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 835, con

modificazioni, sollevata, in riferimento all'art. 25, primo comma,

della Costituzione, dalla Corte d'appello di Torino, Sezione per i

minorenni, con ordinanza del 10 maggio 1988.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 23 febbraio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:71 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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