Corte costituzionale

Ordinanza n. 71/1986

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 26/03/1986 · relatore Aldo Corasaniti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata

il 19 marzo 1982 e riapprovata il 18 maggio 1982 dalla Regione

Friuli-Venezia Giulia, recante "Norma integrativa in materia di

forestazione", promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei

Ministri notificato il 4 giugno 1982, depositato in cancelleria il 15

giugno 1982 ed iscritto al n. 28 del registro ricorsi 1982.

Visto l'atto di costituzione della Regione Friuli-Venezia Giulia;

udito nella camera di consiglio del 5 marzo 1986 il Giudice

relatore Aldo Corasaniti.

Ritenuto che il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso

notificato il 4 giugno 1982 e depositato il 15 giugno 1982, ha

sollevato questione di legittimità costituzionale, per violazione

dell'art. 4 della legge cost. 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale

della Regione Friuli-Venezia Giulia), con riferimento agli obblighi

internazionali della Repubblica, e dell'art. 1, comma secondo, del

d.P.R. 26 giugno 1965, n. 958 (Norme di attuazione dello Statuto in

materia di patrimonio indisponibile della Regione), della legge della

Regione Friuli-Venezia Giulia approvata il 19 marzo 1982 e riapprovata,

a seguito di rinvio da parte del Governo, il 18 maggio 1982, recante

"Norma integrativa in materia di forestazione";

che a sostegno ha dedotto che la legge impugnata estende l'ambito

di applicazione della precedente legge della stessa Regione 8 aprile

1982, n. 22, in materia di forestazione, a tutto il territorio

regionale "e, quindi, a tutti i beni forestali in esso esistenti,

compresi quelli di cui all'art. 1, comma secondo, del d.P.R. 26 giugno

1965, n. 958" (e cioè i beni appartenenti all'Azienda patrimoni

riuniti ex economali), in tal modo eccedendo i limiti della potestà

legislativa regionale di cui all'art. 4 dello Statuto, poiché i

suddetti beni sono esclusi dal trasferimento alla Regione (art. 1,

comma secondo, d.P.R. n. 958 del 1965) ed hanno destinazione e gestione

vincolate a scopi particolari, in attuazione di impegni internazionali

dello Stato derivanti dal trattato di pace di San Germano concluso nel

1919 con l'Austria e dai Patti Lateranensi del 1929;

che si è costituita la Regione Friuli-Venezia Giulia, contestando

la fondatezza della questione.

Considerato che il ricorso, notificato il 4 giugno 1982, è stato

depositato presso la Cancelleria di questa Corte il 15 giugno 1982, e

pertanto oltre il termine di dieci giorni fissato dall'art. 31, comma

terzo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, sicché la questione va

dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità

costituzionale della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia

approvata il 19 marzo 1982 e riapprovata il 18 maggio 1982, sollevata

dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in

epigrafe, in riferimento all'art. 4 della legge cost. 31 gennaio 1963,

n. 1, ed all'art. 1, comma secondo, del d.P.R. 26 giugno 1965, n. 958.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 marzo 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO

- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE

PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO

PAOLO CASAVOLA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1986:71 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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