Corte costituzionale

Ordinanza n. 71/1984

Questione dichiarata infondata · depositata il 14/03/1984 · relatore Guglielmo Roehrssen

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma

primo, della legge della Regione Sicilia 10 agosto 1978, n. 35 (Nuove

norme in materia di lavori pubblici e per l'acceleramento e la

semplificazione delle relative procedure) promosso con ordinanza emessa

il 30 luglio 1982 dal Pretore di Caltanissetta nel procedimento civile

vertente tra Toma Diego ed altri c/il Comune di Milena, iscritta al n.

707 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 67 del 1983.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 23 novembre 1983 il Giudice

relatore Guglielmo Roehrssen.

Ritenuto che il Pretore di Caltanissetta, con ordinanza 30 luglio

1982, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 2

della legge della Regione siciliana 10 agosto 1978, n. 35 ("Nuove norme

in materia di lavori pubblici e per l'acceleramento e la

semplificazione delle relative procedure"), in riferimento agli artt.

42 e 97 Cost., prospettando altresì che debba ritenersi ancora in vita

- e che sia competente a decidere la questione - l'Alta Corte per la

Regione siciliana.

Ritenuto che con sentenza n. 38 del 1957 è stato già statuito che

a norma dell'art. 134 Cost. questa Corte è l'unico giudice della

legittimità costituzionale delle leggi, sia statali che regionali,

essendo stato abrogato dalla Costituzione l'art. 25 dello Statuto

siciliano.

Considerato che non sussistono ragioni per discostarsi da tale

decisione.

Ritenuto, quanto alla questione di legittimità costituzionale

dell'art. 2 della legge regionale siciliana 10 agosto 1978, n. 35, che

il giudice a quo deduce la violazione degli artt. 42 e 97 Cost. sotto

il profilo che la norma impugnata - attribuendo al sindaco, in materia

di opere pubbliche di competenza dei comuni, dei loro consorzi e delle

comunità montane, la competenza ad emanare provvedimenti di

occupazione d'urgenza, espropriazione e determinazione provvisoria

dell'indennità di espropriazione - detterebbe una disciplina contraria

al principio d'imparzialità della P.A., per essere il sindaco organo

dell'ente interessato a detti provvedimenti così svuotandosi la

proprietà privata da ogni garanzia.

Considerato che questione analoga, relativa all'art. 13 della legge

della Regione Lazio 17 agosto 1974, n. 41 ("Norme per l'accelerazione

delle procedure in materia di opere pubbliche") - il quale contiene una

disposizione simile a quella dettata dalla norma impugnata - è stata

già dichiarata non fondata con la sentenza n. 319 del 1983, in

riferimento all'art. 97 Cost.

Considerato che non sono prospettati argomenti che possano indurre

ad una decisione diversa riguardo alla norma in esame e che la sua

conformità all'art. 97 porta ad escludere anche la dedotta violazione

dell'art. 42, essendo assicurato il "giusto procedimento"

nell'espropriazione.

Visti gli artt. 26, secondo comma della legge 11 marzo 1953, n. 87

e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2 della legge regionale siciliana 10 agosto

1978, n. 35 ("Nuove norme in materia di lavori pubblici e per

l'acceleramento e la semplificazione delle relative procedure"),

sollevata con ordinanza 30 luglio 1982 dal Pretore di Caltanissetta, in

riferimento agli artt. 42 e 97 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere.

ECLI:IT:COST:1984:71 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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