Corte costituzionale

Ordinanza n. 71/1964

Altra decisione · depositata il 30/06/1964 · relatore Giovanni Battista Benedetti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale del decreto legislativo

del Presidente della Regione siciliana 29 ottobre 1955, n. 6, e della

legge regionale di delegazione 18 marzo 1955, n. 17, promossi con le

seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 23 novembre 1962 dal Consiglio di giustizia

amministrativa per la Regione siciliana su ricorso di Tomaselli Agatino

e Mazza Salvatore contro il Comune di Catania, iscritta al n. 100 del

Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica, n. 145 del 1 giugno 1963 e nella Gazzetta Ufficiale della

Regione siciliana, n. 24 del 1 giugno 1963;

2) ordinanza emessa il 23 novembre 1962 dal Consiglio di giustizia

amministrativa per la Regione siciliana su ricorso di Ciarcia' Luigi

contro il Comune di Siracusa, iscritta al n. 144 del Registro ordinanze

1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 201

del 27 luglio 1963 e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana,

n. 34 del 3 agosto 1963.

Visti gli atti di intervento del Presidente della Regione siciliana

e gli atti di costituzione in giudizio di Tomaselli Agatino, Mazza

Salvatore, Ciarcia' Luigi e del Comune di Catania;

udita nell'udienza pubblica del 15 aprile 1964 la relazione del

Giudice Giovanni Battista Benedetti;

uditi l'avv. Giovambattista Rizzo, per Tomaselli, Mazza e Ciarcia',

l'avv. Michele Giorgianni, per il Comune di Catania, e l'avv. Giuseppe

Guarino, per il Presidente della Regione siciliana.

Ritenuto che nei giudizi promossi davanti al Consiglio di giustizia

amministrativa per la Regione siciliana da Tomaselli Agatino e Mazza

Salvatore contro il Comune di Catania e da Ciarcia' Luigi contro il

Comune di Siracusa veniva sollevata questione di legittimità

costituzionale del decreto legislativo del Presidente della Regione

siciliana 29 ottobre 1955, n. 6, e della legge regionale di delegazione

18 marzo 1955, n. 17, in relazione all'art. 60 di detto decreto che ha

introdotto l'istituto della mozione di sfiducia dei Consigli comunali

contro le rispettive Giunte, non previsto dalla precedente

legislazione; che il Consiglio di giustizia amministrativa per la

Regione siciliana, con ordinanze del 23 novembre 1962, riteneva la

questione rilevante e non manifestamente infondata e sospendeva i

giudizi rimettendo gli atti a questa Corte costituzionale;

che nei giudizi davanti questa Corte si sono costituite le parti

private e il Comune di Catania e non si è costituito il Comune di

Siracusa;

che in entrambi i giudizi è intervenuta la Regione siciliana in

persona del Presidente della Giunta regionale;

che la difesa delle parti private, richiamandosi alla sentenza n.

32 del 1961 di questa Corte, con la quale è stato escluso che lo

Statuto siciliano ammetta l'istituto della delegazione legislativa al

Governo regionale, ha chiesto che siano dichiarati costituzionalmente

illegittimi il D. L. P. Reg. n. 6 del 1955 e la legge regionale n. 17

del 1955, in relazione all'art. 60 del citato decreto;

che la difesa del Comune di Catania e quella della Regione

siciliana hanno chiesto che sia dichiarata cessata la materia del

contendere e improcedibile il giudizio davanti questa Corte essendo

intervenuta la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, che ha fatto

proprie tutte le norme regolatrici dell'ordinamento amministrativo

degli Enti locali della Regione - ad eccezione di quelle penali - già

approvate col decreto legislativo impugnato a far tempo dalla entrata

in vigore del medesimo;

che in via subordinata la difesa della Regione e quella del Comune

di Catania hanno chiesto che gli atti siano rimessi al giudice a quo

perché valuti se sussista ancora la rilevanza della questione di

legittimità costituzionale e in via ulteriormente subordinata che la

questione proposta sia dichiarata non fondata;

Considerato che con la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16,

intervenuta nelle more del giudizio dinanzi a questa Corte, è stato

disposto che l'ordinamento amministrativo degli Enti locali della

Regione siciliana è disciplinato dalle norme contenute nel D. L. P.

Reg. 29 ottobre 1955, n. 6, a far tempo dalla entrata in vigore del

decreto legislativo medesimo, ferme restando le modifiche introdotte

dalle vigenti disposizioni;

che è pertanto necessario che il Consiglio di giustizia

amministrativa per la Regione siciliana esamini, alla stregua della

nuova legge, la rilevanza della questione di legittimità

costituzionale della legge regionale di delegazione 18 marzo 1955, n.

17, e del decreto legislativo delegato 29 ottobre 1955, n. 6;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Consiglio di giustizia

amministrativa per la Regione siciliana.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1964.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ-

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

ECLI:IT:COST:1964:71 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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