Corte costituzionale

Ordinanza n. 70/1986

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 26/03/1986 · relatore Aldo Corasaniti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge

16 maggio 1984, n. 138, avente per oggetto "Mobilità e sistemazione

definitiva del personale risultato idoneo agli esami di cui all'art. 26

del d.l. 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con

modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33" promosso con

ricorso della Regione Lombardia, notificato il 19 giugno 1984,

depositato in cancelleria il 5 luglio 1984 ed iscritto al n. 18 del

registro ricorsi 1984.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 5 marzo 1986 il Giudice

relatore Aldo Corasaniti.

Ritenuto che la Regione Lombardia, in persona del Presidente della

Giunta regionale, ha promosso, con ricorso notificato il 19 giugno 1984

e depositato il 5 luglio 1984, questione di legittimità costituzionale

in via principale, per violazione degli artt. 97, 117 e 123 Cost.,

dell'art. 5 della legge 16 maggio 1984, n. 138 (Mobilità e

sistemazione definitiva del personale risultato idoneo agli esami di

cui all'art. 26 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito,

con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33), in quanto

attribuisce alla sola domanda dell'interessato l'effetto della

collocazione negli organici della Regione, anche quando si tratti di

dipendente che presta servizio presso uffici dello Stato o di enti

locali, Così violando l'art. 97 Cost., secondo il quale i pubblici

uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, nonché gli

artt. 117 e 123 Cost., che riconoscono alle Regioni il potere di

disciplinare l'ordinamento delle proprie strutture amministrative;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, contestando la fondatezza

del ricorso.

Considerato che il ricorso, notificato il 19 giugno 1984, è stato

depositato presso la Cancelleria di questa Corte il 5 luglio 1984, e

pertanto oltre il termine di dieci giorni fissato dall'art. 32, comma

terzo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, sicché la questione va

dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 5 della legge 16 maggio 1984, n. 138,

sollevata dalla Regione Lombardia, in riferimento agli artt. 97, 117 e

123 Cost., con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 marzo 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO

- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE

PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO

PAOLO CASAVOLA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1986:70 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari