Corte costituzionale

Ordinanza n. 70/1966

Altra decisione · depositata il 15/06/1966 · relatore Giovanni Cassandro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sull'istanza di sospensione dell'esecuzione del provvedimento

impugnato con il ricorso proposto dal Presidente della Giunta regionale

della Regione della Valle d'Aosta, notificato il 23 maggio 1966,

depositato nella cancelleria della Corte costituzionale in pari data ed

iscritto al n. 13 del Registro ricorsi 1966, per conflitto di

attribuzione tra la Regione e lo Stato sorto a seguito del decreto del

Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 1966 col quale il

Prefetto dott. Guido Padalino è stato nominato Commissario del Governo

per la Regione della Valle d'Aosta, con l'incarico di indire la

convocazione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta.

Udita nella camera di consiglio del 13 giugno 1966 la relazione del

Giudice Giovanni Cassandro;

uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Guglielmi

per il Presidente del Consiglio dei Ministri, e l'avv. Guido

Lucatello;

Ritenuto che, con ricorso notificato il 23 maggio 1966, il

Presidente pro tempore della Giunta regionale della Regione valdostana

ha sollevato conflitto di attribuzioni chiedendo l'annullamento del

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 1966 col

quale il dott. Guido Padalino veniva nominato Commissario del Governo

con l'incarico di indire la convocazione del Consiglio regionale della

Valle, fissandone la data e l'ordine del giorno, e di assicurare il

libero accesso alla sede assembleare dei consiglieri regionali; nonché

di tutti i provvedimenti adottati conseguentemente dal Consiglio

regionale;

che contestualmente il Presidente pro tempore della Giunta

regionale della Valle d'Aosta chiedeva la sospensione del provvedimento

data la sua gravità ed il pericolo di turbamento dell'ordine pubblico;

che il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e

difeso dall'Avvocatura dello Stato, ha depositato deduzioni il 6 giugno

1966, sostenendo l'insussistenza del grave pericolo nel ritardo e della

fondatezza prima facie del ricorso che, a suo avviso, debbono

concorrere per potersi dar luogo al provvedimento di sospensione degli

atti che hanno dato origine al conflitto di attribuzioni;

che la Giunta della Regione della Valle d'Aosta con deliberazione 8

giugno 1966 ha revocato l'incarico conferito con deliberazione 22

maggio dello stesso anno agli avvocati Guido Lucatello e Giuseppe

Guarino;

Considerato che il provvedimento impugnato ha conseguito per intero

i suoi effetti;

che non sussistono le gravi ragioni addotte per indurre la Corte a

concedere la invocata sospensione del provvedimento;

Visti l'art. 40 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 28 delle

Norme integrative del 16 marzo 1956;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata ogni decisione sulle questioni di rito e di merito

sollevate, compresa quella sulla validità della revoca del mandato ai

difensori della Giunta regionale;

rigetta l'istanza di sospensione del provvedimento 18 maggio 1966

del Presidente del Consiglio dei Ministri, presentata dal Presidente

della Giunta regionale della Valle d'Aosta col ricorso notificato il 23

maggio 1966.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 giugno 1966.

GASPARE AMBROSINI - NICOLA JAEGER -

GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI.

ECLI:IT:COST:1966:70 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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