Corte costituzionale

Ordinanza n. 7/1985

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 14/01/1985 · relatore Aldo Corasaniti

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 27 della

legge regionale della Calabria 10 novembre 1975, n. 31 (Norme sugli

interventi regionali per la realizzazione di opere pubbliche;

procedimenti; deleghe agli enti locali) e dell'art. 41 della legge

regionale della Calabria 28 febbraio 1977, n. 9 (Norme per l'esecuzione

delle opere di edilizia scolastica da realizzare con gli speciali

interventi previsti dalla l. n. 412/1975. Modificazioni degli artt. 2

e 19 legge regionale n. 31/1975), promosso con ordinanza emessa il 9

ottobre 1980 dal TAR per la Calabria sul ricorso proposto da Rotiroti

Francesco contro Comune di Torre Ruggiero ed altra, iscritta al n. 817

del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 82 dell'anno 1982.

Visto l'atto di costituzione di Rotiroti Francesco;

udito nella camera di consiglio del 4 dicembre 1984 il Giudice

relatore Aldo Corasaniti.

Ritenuto che il TAR della Calabria, a seguito di ricorso proposto

da Rotiroti Francesco contro il Comune di Torre Ruggiero e nei

confronti della Regione Calabria, ha sollevato, con ordinanza del 9

ottobre 1980, questione di legittimità costituzionale degli artt. 27

della legge regionale della Calabria 10 novembre 1975, n. 31 e 4 della

legge regionale della Calabria 28 febbraio 1977, n. 9, in riferimento

all'art. 97 della Costituzione, in quanto le suddette disposizioni,

attribuendo al Comune il potere di emanare atti di espropriazione e di

occupazione temporanea o d'urgenza in favore del Comune stesso,

sarebbero lesive del principio di imparzialità dell'attività

amministrativa;

che - a parte le considerazioni desumibili dalla sentenza di questa

Corte n. 319/1983, che ha deciso nel merito questione analoga

relativamente a legge di altra regione - occorre preliminarmente

rilevare che l'ordinanza in oggetto omette del tutto di motivare sulla

rilevanza della questione, in quanto si limita a richiamare sul punto

altra decisione resa dallo stesso TAR con sentenza parziale in pari

data (peraltro neppure in atti);

che, per costante giurisprudenza di questa Corte, le ordinanze di

rimessione debbono, a pena di inammissibilità della questione, essere

motivate in ordine alla rilevanza, non potendosi sopperire alla

eventuale carenza di motivazione con il rinvio ad altre pronunce, in

quanto ciò non soddisfa le esigenze di generale e completa conoscenza

delle questioni sollevate, in vista delle quali è stabilito uno

specifico regime di pubblicità (v. sentenze nn. 69, 127 e 205/1983;

n. 158/82; nonché ord. n. 140/1983);

che, pertanto, deve dichiararsi la manifesta inammissibilità della

questione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 27 della legge regionale della Calabria 10

novembre 1975, n. 31 e 4 della legge regionale della Calabria 28

febbraio 1977, n. 9 sollevata, in riferimento all'art. 97 Cost., dal

TAR della Calabria con ordinanza del 9 Ottobre 1980.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 gennaio 1985.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:7 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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