Corte costituzionale

Ordinanza n. 7/1960

Questione dichiarata infondata · depositata il 07/03/1960 · relatore Giuseppe Cappi

Epigrafe

ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge

20 giugno 1952, n. 645, promosso con ordinanza emessa il 13 luglio 1956

dal Tribunale di Pescara nel procedimento penale a carico di D'Amico

Corrado e Salerni Alfredo, iscritta al n. 7 del Registro ordinanze 1959

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45 del 21

febbraio 1959.

Ritenuto che a seguito di rapporto dell'Autorità di P. S. di

Pescara, D'Amico Corrado e Salemi Alfredo furono rinviati a giudizio

avanti al Tribunale di Pescara quali imputati del reato previsto e

punito dall'art. 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645, per avere nella

notte del 2 giugno 1955 cantato nelle vie di Pescara l'inno

"Giovinezza";

che il difensore degli imputati sollevò l'eccezione di

illegittimità costituzionale del citato art. 5 in riferimento all'art.

21 della Costituzione e chiese che il giudizio venisse sospeso e gli

atti trasmessi alla Corte costituzionale per il relativo giudizio;

che il Tribunale, su conforme parere del P. M., con l'ordinanza

indicata in epigrafe, ritenne non manifestamente infondata l'eccezione

e, sospeso il giudizio, ordinò la trasmissione degli atti alla Corte

costituzionale;

che l'ordinanza veniva regolarmente notificata al Presidente del

Consiglio dei Ministri, comunicata ai Presidenti delle due Camere del

Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale;

che le parti private non si sono costituite e non vi è stato

intervento del Presidente del Consiglio;

Considerato che la Corte costituzionale, con sentenza 25 novembre

1958, n. 74, depositata in Cancelleria il 6 dicembre successivo, ha

dichiarato "infondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di

legittimità costituzionale della norma contenuta nell'art. 5 della

legge 20 giugno 1952, n. 645 in riferimento alle norme contenute nella

XII delle disposizioni transitorie e finali e nell'art. 21 primo comma

della Costituzione";

che la Corte ritiene che non sussistono ragioni per scostarsi dalla

suindicata pronuncia, la quale pertanto deve venire confermata nel

dispositivo e nella motivazione;

Visti gli artt. 26, comma secondo e 29 della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione sulla

legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 20 giugno 1952, n.

645, in riferimento all'art. 21 della Costituzione, sollevata con

l'ordinanza indicata in epigrafe ed ordina la restituzione degli atti

al Tribunale di Pescara.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 febbraio 1960.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -

ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -

GIUSEPPE BRANCA.

ECLI:IT:COST:1960:7 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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