Corte costituzionale

Ordinanza n. 69/1957

Altra decisione · depositata il 25/05/1957 · relatore Nicola Jaeger

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto del

Presidente della Repubblica 18 novembre 1952, n. 3426, promosso con

l'ordinanza 4 luglio 1956 della Corte di appello di Bari, pronunciata

nella causa promossa da Lenti Chiara ed altri contro la Sezione

speciale per la riforma fondiaria dell'Ente Puglia e Lucania,

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 279 del 3

novembre 1956 ed iscritta al n. 309 del Registro ordinanze 1956.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 27 marzo 1957 la relazione del

Giudice Nicola Jaeger;

uditi i difensori avvocati Aldo Sandulli e Aldo Dedin ed il

sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agrò.

Ritenuto in fatto:

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1952, n.

3426 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14 del 19

gennaio 1953), furono espropriati ha. 164.26.86 di terreni in agro di

Mottola, in danno di Pietro, Nicola e Francesco Lenti fu Vito.

Con atto di citazione notificato il 6 febbraio 1953, Chiara,

Giovanna ed Augusto Lenti, germani degli espropriati, convennero l'Ente

di riforma dinanzi al Tribunale di Bari, proponendo azione di revindica

dei terreni. A motivo della domanda dedussero che detti terreni

facevano parte del compendio ereditario del loro genitore, Vito Lenti,

ed erano stati loro assegnati con atto di divisione ricevuto dal notar

Penta di Putignano il 23 dicembre 1951, registrato il 14 gennaio 1952 e

trascritto il 24 gennaio detto. Subordinatamente, dedussero che il

suddetto decreto presidenziale doveva considerarsi illegittimo per

avere approvato un piano di esproprio pubblicato oltre il termine di

legge (nel F. A. L. della provincia di Taranto, che, pur recando la

data 28 dicembre 1951, era stato in realtà pubblicato il 3 gennaio

1952).

Il Tribunale dispose l'integrazione del contraddittorio nei

confronti degli altri figli ed eredi di Vito Lenti, Pietro, Nicola,

Francesco e Cassandra.

Costoro si costituirono in giudizio (per Nicola, deceduto, la erede

Luisa Ceo), dichiarando di aderire alla domanda proposta dagli attori,

e dedussero, in aggiunta, che le quote espropriate erano state anche

superiori al dovuto, perché nel computo del reddito globale era stato

incluso anche quello incidente su proprietà soggetta ad usi civici e

quello relativo a terreni oggetto di revindica da parte di terzi.

Il Tribunale, con sentenza 1-16 giugno 1954, respinse la domanda.

A seguito di gravame interposto dagli eredi Lenti, la Corte di

appello di Bari, con l'ordinanza in data 4 luglio 1956, ha disposto

rimettersi gli atti a questa Corte perché risolva la questione circa

la legittimità della delega ex art. 5 legge Sila ed 1 legge stralcio e

giudichi altresì "se, una volta ritenuta la costituzionalità della

legge delegata, questa abbia eventualmente violato i limiti della legge

delegante".

L'ordinanza, regolarmente comunicata e notificata, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica il 3 novembre

1956.

Dinanzi a questa Corte si sono costituite le parti ed ha fatto

intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Gli eredi Lenti, per quanto concerne il denunziato eccesso di

delega del decreto di esproprio, hanno sostenuto che la divisione, per

la sua natura di atto dichiarativo, e avuto anche riguardo alle

disposizioni contenute negli artt. 4, terzo comma, della legge stralcio

ed 8 della legge 18 maggio 1951, n. 333, deve ritenersi esclusa dal

novero degli atti che l'art. 20 della legge stralcio dichiara

inefficaci se stipulati successivamente alla data del 15 novembre 1949.

Hanno inoltre riprodotto le altre censure già dedotte nei giudizi

di merito, concernenti la inclusione nell'esproprio di beni contestati

e indisponibili, di beni rivendicati da terzi con atti di citazione del

1946, tempestivamente trascritti; hanno infine contestato l'esattezza

della determinazione dei redditi dominicali, richiamando i dati di una

consulenza tecnica prodotta in giudizio. Tali argomenti sono stati

ampiamente illustrati anche in una memoria depositata.

L'Avvocatura generale dello Stato, nell'interesse dell'Ente di

riforma e del Presidente del Consiglio, ha concluso, in base alle

argomentazioni esposte in tutte le cause analoghe, perché le questioni

proposte siano dichiarate improponibili o inammissibili;

subordinatamente, perché siano dichiarate infondate.

Considerato in diritto:

Riguardo alle denunciate violazioni delle norme contenute nella

legge 21 ottobre 1950, n. 841, da parte del decreto presidenziale 18

novembre 1952, n. 3426, mentre la difesa degli attori Lenti ha

denunciato tutta una serie di vizi imputabili a tale decreto, la Corte

di appello di Bari, nell'ordinanza di rinvio, dopo essersi diffusa

nella discussione sulla legittimità costituzionale della delegazione,

si è limitata ad osservare che sarebbe spettato alla Corte

costituzionale "stabilire, se una volta ritenuta la costituzionalità

della legge delegata, questa abbia eventualmente violato i limiti della

legge delegante".

Questa parte dell'ordinanza di rinvio non è certamente conforme a

quanto prescrive l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il quale

esige che, sia pure mediante un riferimento ai termini ed ai motivi

della istanza con cui la questione di legittimità costituzionale è

stata sollevata da una delle parti del giudizio principale, l'autorità

giurisdizionale precisi nell'ordinanza l'oggetto della questione

stessa, che costituisce poi l'oggetto del processo costituzionale.

Secondo la lettera della ordinanza della Corte di appello

sembrerebbe che questa ritenga che la Corte costituzionale possa e

debba ricercare di ufficio se esistano eventuali violazioni delle norme

della legge di delegazione da parte del decreto presidenziale, laddove

è ben noto che una ricerca simile non è consentita a questa Corte, in

ragione del sistema prescelto dal legislatore costituente per

l'attuazione delle garanzie costituzionali.

Anche ammesso, peraltro, che con quella formula sintetica e

generica la Corte di appello abbia inteso fare richiamo, pur senza

riferirne i termini e i motivi, alle deduzioni delle parti nel giudizio

principale, demandando a questa Corte il compito di rintracciarle negli

atti di quel processo (anche per la evidente necessità di controllare

che le parti medesime non siano state indotte, per eccessivo zelo

difensivo, a modificarle e ad estenderle in questa sede), la ordinanza

di rinvio non sarebbe ugualmente conforme al precetto della legge.

Nella specie si deve osservare che le censure sollevate in questo

giudizio dagli espropriati e dai loro consorti contro il decreto di

esproprio corrispondono sostanzialmente a quelle discusse nei due

giudizi di merito, di primo e di secondo grado, anche se si trovano

esposte in prospettiva alquanto diversa e se su alcune di esse non si

è più particolarmente insistito..

Per varie questioni, sulla inclusione nel compendio espropriato di

beni indisponibili, di beni rivendicati da terzi con atti di citazione,

tempestivamente trascritti, che risalirebbero al 13 marzo 1946, sulla

esattezza della determinazione dei redditi dominicali, contestata anche

mediante la produzione di una consulenza tecnica di parte,

occorrerebbero complesse indagini e valutazioni di merito, le quali

potrebbero anche dimostrarsi successivamente superflue ai fini del

giudizio sulla legittimità costituzionale del decreto presidenziale

impugnato.

Vi è stata infatti, nell'ordinanza di rinvio, una omissione

completa di quella valutazione della rilevanza delle questioni di

legittimità rimesse alla Corte costituzionale rispetto al giudizio

principale, che la legge tassativamente esige, quando dispone che il

provvedimento di rinvio è preso dell'autorità giurisdizionale, "

qualora il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla

risoluzione della questione di legittimità costituzionale" (art. 23,

secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87).

A questa omissione la Corte costituzionale non può supplire,

perché l'accertamento del rapporto di rilevanza e di pregiudizialità

fra la questione di legittimità costituzionale e il giudizio sulla

controversia principale, oggetto del processo davanti all'autorità

giurisdizionale, spetta esclusivamente a questa. Di conseguenza, allo

stato degli atti, le questioni di legittimità costituzionale per c. d.

eccesso di delega, alle quali genericamente si allude nell'ordinanza

della Corte di appello di Bari, non possono formare oggetto di giudizio

in questa sede.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina che gli atti siano restituiti alla Corte di appello di Bari.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 maggio 1957.

GAETANO AZZARITI - TOMASO PERASSI -

GASPARE AMBROSINI - ERNESTO

BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA.

ECLI:IT:COST:1957:69 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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