Corte costituzionale

Ordinanza n. 682/1988

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 16/06/1988 · relatore Vincenzo Caianello

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 7, ultimo comma,

del d.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627, ("Norme integrative e correttive

del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, concernente istituzione e

disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, in attuazione della

delega prevista dall'art. 7 della l. 10 maggio 1976, n. 249,

riguardante l'introduzione dell'obbligo di emissione del documento di

accompagnamento dei beni viaggianti") in relazione all'art. 7 del

d.l. 18 marzo 1976, n. 46, convertito in legge 10 maggio 1976, n. 249

("Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 18 marzo 1976, n.

42, concernente misure urgenti in materia tributaria") e dell'art.

10, n. 11, della legge 9 ottobre 1971, n. 825 ("Delega legislativa al

Governo della Repubblica per la riforma tributaria"), promossi con

ordinanze emesse il 22 settembre 1987 dal tribunale di Napoli, il 16

giugno 1987 dal Tribunale di Firenze, il 24 settembre e il 1° ottobre

1987 dalla Corte d'appello di Firenze e il 2 giugno e il 2 luglio

1987 dal Tribunale di Torino, iscritte rispettivamente ai nn. 733,

790, 831, 832, 858 e 859 del registro ordinanze 1987 e pubblicate

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 52, 53 e 54, prima

serie speciale dell'anno 1987 e n. 3, prima serie speciale dell'anno

1988.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 20 aprile 1988 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che nel corso di alcuni giudizi penali concernenti

l'accertamento del reato di cui all'art. 7 u. co. d.P.R. 6 ottobre

1978 n. 627, che punisce la falsificazione e l'utilizzazione di

documenti di accompagnamento dei beni viaggianti, il Tribunale di

Napoli (ord. 22 settembre 1987, r.o. n. 733 del 1987), il Tribunale

di Firenze (ord. 16 giugno 1987, r.o. n. 790 del 1987), la Corte

d'Appello di Firenze (ordd. 24 settembre e 1° ottobre 1987, r.o. nn.

831 e 832 del 1987) ed il Tribunale di Torino (ordd. 2 giugno e 2

luglio 1987, r.o. nn. 858 e 859 del 1987), hanno sollevato questione

di legittimità costituzionale della norma incriminatrice;

che la disposizione impugnata contrasterebbe con gli artt. 76 e

77 Cost. violando i limiti posti dall'art. 7 della legge di

delegazione 10 maggio 1976 n. 247 che per l'inosservanza delle norme

relative all'imposta sul valore aggiunto ed in particolare quelle

concernenti l'obbligo dell'emissione delle bolle di accompagnamento,

consentiva al Governo solo la previsione di sanzioni di tipo

amministrativo;

che la stessa norma sarebbe in contrasto anche con l'art. 25,

secondo comma, Cost. in quanto, in assenza di specifica delega

legislativa violerebbe il principio della riserva di legge in materia

penale;

che la Corte d'Appello di Firenze, pur ritenendo che la norma

delega in grado di giustificare la previsione di sanzioni penali in

tema di bolle di accompagnamento non possa essere rinvenuta nella

legge n. 825 del 1971, ha tuttavia impugnato l'art. 10 n. 11 della

stessa legge, contestualmente al citato art. 7 u.c. d.P.R. n. 627 del

1978;

che la predetta disposizione si porrebbe in contrasto con gli

artt. 25, 76 e 77 Cost., nella parte in cui prevedendo il criterio di

perfezionamento del sistema sanzionatorio penale, conterrebbe una

delega non sufficientemente determinata e risulterebbe del tutto

incompatibile con obblighi all'epoca non ancora previsti e pertanto

non sanzionabili, quale appunto quello relativo al documento di

accompagnamento dei beni viaggianti;

che l'Avvocatura Generale dello Stato è intervenuta chiedendo

che le questioni siano dichiarate inammissibili;

Considerato che i giudizi promossi con le citate ordinanze vanno

riuniti per identità e connessione oggettiva;

che negli atti di rimessione del Tribunale di Napoli e del

Tribunale di Firenze i giudici a quibus hanno omesso ogni accenno

alle imputazioni per le quali si procede;

che tale omissione non consente di valutare la rilevanza della

questione sollevata che deve pertanto essere dichiarata

manifestamente inammissibile;

che in ogni caso, come si evince, in parte dalle stesse

ordinanze di rimessione e in parte dall'esame dei fascicoli

d'ufficio, i fatti-reato per i quali si procede nei relativi giudizi

a quibus attengono tutti all'alterazione delle dichiarazioni

contenute nei documenti di accompagnamento dei beni viaggianti;

che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di

legittimità, recentemente confermato (Cass. Sez. Un. 16 novembre

1987 n. 11595) il reato previsto dall'art. 7 u. co. d.P.R. 6 ottobre

1978 n. 627 attiene esclusivamente alla falsificazione dei moduli

stampati appositamente predisposti a contenere le dichiarazioni

relative ai beni viaggianti, e non già alle dichiarazioni stesse;

che pertanto, come già affermato nell'ord. n. 168 del 1988 di

questa Corte, le questioni sollevate, concernendo ipotesi diverse da

quelle testé indicate, sono, in base a detta interpretazione,

irrilevanti e vanno perciò dichiarate manifestamente inammissibili.

Visti gli artt. 26, comma secondo, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9,

comma secondo, delle norme integrative per i giudizi avanti la Corte

costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle

questioni di legittimità costituzionale degli artt. 7 u. co. d.P.R.

6 ottobre 1978 n. 627, 10 n. 11 l. 9 ottobre 1971 n. 825, sollevata,

in riferimento agli artt. 25, 76 e 77 Cost., dal Tribunale di Napoli,

dal Tribunale di Firenze e dal Tribunale di Torino con le ordinanze

indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:682 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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