Corte costituzionale

Ordinanza n. 68/1998

Questione dichiarata infondata · depositata il 17/03/1998 · relatore Riccardo Chieppa

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 1-sexieslegge 312/1985
  • art. 1legge 312/1985

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1-sexies del

d.-l. 27 giugno 1985, n. 312 (Disposizioni urgenti per la tutela

delle zone di particolare interesse ambientale), introdotto dall'art.

1 della legge di conversione 8 agosto 1985 n. 431, promossi con sette

ordinanze emesse tra il 19 marzo ed il 28 maggio 1997 dal pretore di

Roma, sezione distaccata di Tivoli, rispettivamente iscritte ai nn.

416, 490, 491, 495, 496, 633 e 634 del registro ordinanze 1997 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 28, 35 e 40,

prima serie speciale dell'anno 1997;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1998 il giudice

relatore Riccardo Chieppa;

Ritenuto che il pretore di Roma, sezione distaccata di Tivoli, con

sette ordinanze di identico contenuto, emesse tra il 19 marzo e il 28

maggio 1997 (r.o. nn. 490, 491, 495, 496, 633, 634 del 1997), nel

corso di altrettanti procedimenti penali nei quali era chiamato ad

applicare, tra l'altro, l'art. 1-sexies del d.-l. 27 giugno 1985, n.

312 (Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare

interesse ambientale), introdotto dalla legge di conversione 8 agosto

1985, n. 431, ha sollevato questione di legittimità costituzionale

della predetta norma;

che, ad avviso del giudice a quo, essa si porrebbe anzitutto in

contrasto con gli artt. 42 e 97 della Costituzione (per quanto il

richiamo a tale secondo parametro, pur presente nella parte motiva di

tutte le ordinanze, figuri, poi, nel dispositivo delle sole ordinanze

r.o. nn. 416 e 491 del 1997), rimandando alla nozione di aree

protette quale desumibile dalla espressa elencazione normativa di cui

all'art. 1 dello stesso decreto-legge n. 312 del 1985, che individua

i beni oggetto di tutela per categoria;

che siffatta elencazione sarebbe illegittima, non consentendo che

la individuazione dei beni con naturale attitudine al vincolo, e

conseguenti limitazioni al diritto di godimento e di disposizione,

avvenga nelle forme del giusto procedimento, sia al fine di rendere

conoscibili le ragioni che connotano il particolare pregio del bene,

sia per consentire ai privati di introdurre le proprie osservazioni

ed istanze;

che, inoltre, la norma in questione recherebbe vulnus all'art. 9

della Costituzione, introducendo un regime particolarmente afflittivo

senza alcuna certezza che lo stesso sia in rapporto di sintonia con

interessi effettivamente sussistenti, proprio per non essere la

tutela del valore ambientale affidata a concreti atti della pubblica

autorità di individuazione del bene da tutelare;

che, parimenti, essa, per il suo carattere prevalentemente

formale, risulterebbe irragionevolmente più afflittiva rispetto alla

previsione di cui all'art. 734 cod. pen., che considera la

deturpazione di fatto ed in concreto del bene ambientale;

che, nella prospettazione del giudice rimettente, l'art. 1-sexies

violerebbe, altresì, l'art. 25, secondo comma, della Costituzione,

per il contrasto con il principio della legalità, avuto riguardo

alla indeterminatezza della pena da applicare, oltre che della

condotta incriminata, individuata con generico riferimento alla

violazione delle disposizioni dello stesso decreto-legge n. 312 del

1985;

che in tutti i predetti giudizi è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, che ha concluso per l'inammissibilità delle

questioni, non avendo il giudice rimettente esposto alcun elemento

descrittivo delle fattispecie oggetto dei procedimenti penali a

quibus e, nel merito, per la manifesta infondatezza;

Considerato che l'identità delle questioni consente che esse siano

trattate e decise congiuntamente;

che, per quanto riguarda la eccezione di inammissibilità

sollevata dall'Avvocatura generale dello Stato, essa risulta

infondata in quanto, pur nella lacunosità delle ordinanze di

rimessione con riguardo al punto della motivazione sulla rilevanza

delle questioni sollevate nei giudizi a quibus è possibile,

tuttavia, rinvenire elementi idonei a consentire una valutazione

positiva sulla sussistenza della rilevanza stessa;

che, nel merito, quanto al rilievo secondo il quale la legge n.

431 del 1985 elenca i beni da tutelare per categoria, anziché

affidare la relativa individuazione ad atti concreti della pubblica

autorità, questa Corte ha ripetutamente affermato che la ratio della

introduzione di vincoli paesaggistici generalizzati risiede nella

valutazione che l'integrità ambientale è un bene unitario, che può

risultare compromesso anche da interventi minori e che va, pertanto,

salvaguardato nella sua interezza (sentenze nn. 247/1997, 67/1992 e

151/1986; ordinanza n. 431/1991);

che tali considerazioni rendono altresì ragione della manifesta

infondatezza dell'ulteriore censura relativa alla mancata osservanza,

nell'apposizione del vincolo di cui si tratta, delle forme del giusto

procedimento, la cui disciplina, del resto, è rimessa alla

discrezionalità del legislatore nei limiti della ragionevolezza e

del rispetto dei principi costituzionali (sentenza n. 312/1995);

che, quanto alla lamentata violazione dell'art. 25, secondo

comma, della Costituzione, questa Corte ha già ritenuto infondate

analoghe questioni sollevate con riferimento al medesimo rilievo,

osservando che "la scansione... dell'ambito sanzionatorio e della

conseguente quantificazione della pena, distinta su tre livelli,

sulla base della tipologia di condotte incriminate... risulta, alla

luce sia della interpretazione adeguatrice operata dalla

giurisprudenza che dell'indirizzo interpretativo della Corte di

cassazione, corrispondere ai precetti di determinatezza della

sanzione penale, soddisfacendo, inoltre, il canone di adeguatezza e

congruità della pena nel rapporto di proporzionalità, sia nel

minimo che nel massimo, alla tutela del bene presidiato dalla norma"

(sentenza n. 247/1997; v. anche sentenze nn. 122/1993 e 67/1992);

che, d'altra parte, la giurisprudenza costituzionale ha

ripetutamente posto in evidenza che l'accentuata severità del

trattamento, che può risultare dalla norma di cui si tratta, trova

giustificazione nella entità sociale dei beni protetti e nel

ricordato carattere generale, immediato ed interinale, della tutela

che la legge ha inteso apprestare di fronte alla urgente necessità

di reprimere comportamenti tali da produrre all'integrità ambientale

danni gravi e talvolta irreparabili (sentenze nn. 269 e 122 del

1993);

che questa Corte ha, altresì, già esaminato il problema del

diverso, e più grave, livello sanzionatorio previsto dall'art.

1-sexies rispetto al trattamento riservato a chi compia opere di

trasformazione non autorizzata in zona vincolata ai sensi della legge

29 giugno 1939, n. 1497, osservando che le censure avverso un

differente trattamento sanzionatorio operante su piani diversi, quali

sono quelle di cui si tratta, sono manifestamente infondate per la

non comparabilità dei due sistemi presi in considerazione, l'uno dei

quali (legge n. 1497 del 1939) prevede una tutela diretta alla

preservazione di cose e località di particolare pregio estetico

isolatamente considerate, mentre l'altro (decreto-legge n. 312 del

1985, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 1985, n. 431)

introduce una tutela del paesaggio improntata a integrità e

globalità, implicante una riconsiderazione assidua dell'intero

territorio nazionale alla luce e in attuazione del valore estetico

culturale;

che, anche per quanto concerne l'offensività in concreto delle

condotte incriminate, è sufficiente richiamare l'indirizzo

interpretativo di questa Corte, secondo il quale l'accertamento della

stessa è in ogni caso devoluto al sindacato del giudice penale (v.,

da ultimo, sentenza n. 247 del 1997);

che, pertanto, tutte le questioni sollevate dal giudice a quo

devono essere dichiarate manifestamente infondate;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle

questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1-sexies del d.-l.

27 giugno 1985, n. 312 (Disposizioni urgenti per la tutela delle zone

di particolare interesse ambientale), introdotto dall'art. 1 della

legge di conversione 8 agosto 1985, n. 431, sollevate, in riferimento

agli artt. 42, 97, 9, 25, secondo comma, della Costituzione, dal

pretore di Roma, sezione distaccata di Tivoli, con le ordinanze

indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 marzo 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 17 marzo 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1998:68 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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