Corte costituzionale

Ordinanza n. 68/1993

Altra decisione · depositata il 16/02/1993 · relatore Vincenzo Caianello

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio sull'ammissibilità del conflitto di attribuzione fra

poteri dello Stato sollevato dal Tribunale civile di Roma, sezione

1ª, nei confronti del Senato della Repubblica, con ricorso depositato

in Cancelleria l'8 agosto 1992 ed iscritto al n. 42 del registro

ammissibilità conflitti;

Udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1992, il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che, con ordinanza del 20 febbraio 1992, il Tribunale di

Roma ha sollevato conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato, ai

sensi degli artt. 134 della Costituzione e 37 della legge 11 marzo

1953 n. 87;

che in tale ordinanza il tribunale riferisce che, con citazione

del 28 aprile 1986, il sig. Nicola Falde aveva convenuto in giudizio

il senatore Raimondo Ricci per sentirlo condannare, insieme alla

s.p.a. Marsilio editori, al risarcimento del danno derivato ad esso

attore da atti, a suo dire, diffamatori e calunniosi, consistiti

nell'addebito - espresso in un libro intitolato " I poteri occulti

dello Stato" - di aver partecipato ad attività politica-eversiva

posta in essere dalla loggia massonica P 2 e di avere

conseguentemente svolto attività politica illecita, e che, a seguito

di tale addebito, l'attore sosteneva di aver subito danni anche

patrimoniali in relazione alla perdita di varie occasioni di lavoro;

che il senatore Ricci, costituitosi, aveva sostenuto che il

contenuto dello scritto riproduceva fedelmente la relazione svolta in

un congresso organizzato nel 1983 dal Comune di Venezia, cui egli era

stato invitato quale vicepresidente della commissione parlamentare di

inchiesta sulla loggia massonica P2 e che, a sua volta, la relazione

riproduceva gli atti ed i documenti acquisiti dalla commissione

stessa, per cui le opinioni da lui espresse in tale sede dovevano

ritenersi coperte dalla insindacabilità di cui all'art. 68, primo

comma, della Costituzione, onde l'improponibilitàdella domanda

giudiziale nei suoi confronti;

che questa tesi era stata fatta propria con decisione del 16

aprile 1987 dalla giunta per le immunità parlamentari e quindi

dall'assemblea del Senato che, con delibera dell'8 maggio successivo,

aveva statuito all'unanimità che i fatti per i quali era stata

esperita nei confronti del senatore Ricci l'azione civile oggetto del

giudizio ricadevano nella prerogativa dell'insindacabilità;

che il tribunale, premesso che detta delibera avrebbe dovuto

condurre ad una pronuncia di improponibilità della domanda

giudiziale, ha richiamato quanto affermato da questa Corte nella

sentenza n. 1150 del 1988 che, pur riconoscendo alla camera di

appartenenza il potere di valutare la condotta addebitata ad un suo

membro, ha tuttavia ammesso che tale potere non è arbitrario o

soggetto soltanto ad una regola interna di self-restraint, ma deve

essere correttamente esercitato e di conseguenza assoggettato a

controllo della Corte costituzionale mediante il rimedio del

conflitto di attribuzione;

che il tribunale, dubitando che con la delibera dell'8 maggio

1987 il Senato abbia fatto corretto uso del proprio potere, perché

avrebbe finito con l'esprimere un "giudizio sulla non esistenza del

carattere diffamatorio nelle affermazioni contenute nel libro e

quindi in ultima analisi si è pronunciato sul merito della domanda

proposta" in sede giudiziaria, esercitando una funzione

giurisdizionale che gli è preclusa, ha sollevato conflitto tra

poteri dello Stato in ordine al corretto uso del potere di decidere

sulla "imperseguibilità stabilita dall'art. 68, 1° comma, della

Costituzione, così come esercitato dal Senato della Repubblica con

la delibera adottata l'8 maggio 1987";

Considerato che, a norma dell'art. 37, terzo e quarto comma, della

legge n. 87 del 1953, "la Corte, in questa fase, è chiamata a

delibare senza contraddittorio se il ricorso sia ammissibile, in

quanto esista 'la materia di un conflitto la cui risoluzione spetti

alla sua competenza', rimanendo perciò impregiudicata, ove la

pronuncia sia di ammissibilità, la facoltà delle parti di proporre

nel corso ulteriore del giudizio, anche su questo punto, istanze ed

eccezioni" (cfr. ordinanze nn. 228 e 229 del 1975);

che deve essere riconosciuta la legittimazione del tribunale a

sollevare conflitto, essendo principio ripetutamente affermato da

questa Corte che "i singoli organi giurisdizionali, esplicando le

loro funzioni in situazioni di piena indipendenza, costituzionalmente

garantita, sono da considerarsi legittimati - attivamente e

passivamente - ad essere parti di conflitti di attribuzione" (oltre

alle citate ordinanze, cfr. sentenza n. 231 del 1975, ordinanza n. 38

del 1986 e, ancora, sentenza n. 1150 del 1988);

che la forma dell'ordinanza, prescelta dal tribunale come mezzo

di proposizione del ricorso previsto dall'art. 37 della legge n. 87

del 1953, deve ritenersi adeguata per una valida instaurazione del

conflitto, come è già stato deciso in precedenti occasioni (cfr.

ordinanze nn. 228 e 229 del 1975 e 10-18 febbraio 1988, quest'ultima

richiamata nella parte espositiva della sentenza n. 1150 del 1988);

che, assumendosi dal tribunale ricorrente che la delibera del

Senato in data 8 maggio 1987 invaderebbe indebitamente la sfera del

potere giurisdizionale (cfr. sentenze nn. 231 del 1975 e 1150 del

1988), il conflitto sollevato involge, dal punto di vista oggettivo,

l'ambito di applicazione delle norme costituzionali sulla

giurisdizione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione

proposto dal Tribunale di Roma, nei confronti del Senato della

Repubblica, con l'ordinanza in epigrafe;

Dispone: a) che la Cancelleria della Corte dia immediata

comunicazione al ricorrente della presente ordinanza; b) che, a cura

del ricorrente (Tribunale di Roma), il ricorso e la presente

ordinanza siano notificati al Senato della Repubblica, in persona del

suo Presidente, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione

di cui sopra.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 febbraio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:68 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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