Corte costituzionale

Ordinanza n. 67/1998

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 17/03/1998 · relatore Cesare Ruperto

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della regione

Emilia-Romagna 24 aprile 1995, n. 52 (Integrazioni alla legge

regionale 25 gennaio 1983, n. 6 "Diritto allo studio"), promosso con

ordinanza emessa il 17 ottobre 1996 dal tribunale amministrativo

regionale per l'Emilia-Romagna sul ricorso proposto dal Comitato

bolognese "Scuola e Costituzione" ed altre contro la regione Emilia

Romagna, iscritta al n. 574 del registro ordinanze 1997 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 38, prima serie

speciale, dell'anno 1997;

Visti gli atti di costituzione del Comitato bolognese "Scuola e

Costituzione" ed altre nonché gli atti di intervento della

FISM-Federazione italiana scuole materne ed altra e della regione

Emilia-Romagna;

Udito nell'udienza pubblica del 24 febbraio 1998 il giudice

relatore Cesare Ruperto;

Uditi gli avv.ti Giuseppe F. Ferrari, Massimo Luciani, Sergio

Panunzio, Federico Sorrentino, Corrado Mauceri e Maria Virgilio per

il Comitato bolognese "Scuola e Costituzione" ed altre, Giovanni

Giacobbe, Nicola Picardi, Mauro Giovannelli e Giuseppe Totaro per la

FISM-Federazione italiana scuole materne ed altra e gli avv.ti

Giandomenico Falcon e Giulio Correale per la regione Emilia-Romagna;

Ritenuto che il TAR per l'Emilia-Romagna - adito dal Comitato

bolognese "Scuola e Costituzione", dalla Chiesa evangelica metodista,

dalla Chiesa cristiana avventista del settimo giorno e dalla

Comunità ebraica di Bologna, per l'annullamento della delibera con

cui il Consiglio regionale aveva dettato i criteri di assegnazione

dei contributi ai comuni per l'attivazione di un sistema pubblico

integrato della scuola dell'infanzia - ha, con ordinanza emessa il 17

ottobre 1996 (pervenuta alla Corte il 28 luglio 1997), sollevato, in

relazione agli artt. 33, commi secondo e terzo, e 117, comma primo,

Cost., questione di legittimità costituzionale della legge della

regione Emilia-Romagna 24 aprile 1995, n. 52, nel suo complesso "a

causa dello stretto legame intercorrente tra le norme della stessa,

ciascuna inautonoma senza l'altra";

che il giudice a quo richiamata la sentenza parziale pronunciata

in pari data (17 ottobre 1996) - con cui, dopo aver dichiarato

inammissibili tutte le doglianze dei ricorrenti, ad esclusione di

tre, aveva accolto quella relativa all'avvenuta ripartizione di fondi

anche in favore di comuni che non avevano stipulato le relative

convenzioni -, motiva la rilevanza della questione solo affermando

che le denunciate norme "costituiscono elemento dirimente della

controversia, favorevolmente decisa in data odierna soltanto in

relazione ad un limitato aspetto";

che, secondo il TAR, la scuola materna costituirebbe il grado

preparatorio dell'istruzione elementare e svolgerebbe un ruolo

formativo della personalità infantile ed educativo, proponendosi la

diffusione della scuola stessa senza squilibri e diseguaglianze sul

territorio nazionale: per cui, proprio in ragione di tale diffusione,

il Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna, nel riordinare l'intero

sistema scolastico di istruzione e formazione, avrebbe individuato

tale settore come primo campo di sperimentazione di iniziative ed

azioni specifiche da assumersi da parte della giunta, così

ricomprendendolo "a pieno titolo" nel settore scolastico;

che, infatti, la denunciata legge, in armonia con la risoluzione

della Giunta, prevederebbe: a) all'art. 2, la realizzazione di un

sistema integrato di scuola dell'infanzia secondo una logica di

coordinamento fra le diverse offerte educative; b) all'art. 3, il

sostegno finanziario ai comuni che attivino convenzioni finalizzate

alla qualificazione e al sostegno delle scuole dell'infanzia gestite

da enti, associazioni, fondazioni e cooperative senza fini di lucro;

c) all'art. 4, un fondo per la promozione delle convenzioni fra

comuni e scuole dell'infanzia private; d) all'art. 5, la

ripartizione del fondo stesso fra i comuni che abbiano stipulato le

convenzioni con scuole dell'infanzia private nelle quali siano

previsti oneri a carico dei comuni per contributi di spesa corrente e

di investimento;

che dunque l'obiettivo della legge - stante anche la

modificazione del titolo in "Diritto allo studio e qualificazione del

sistema integrato pubblico-privato delle scuole dell'infanzia" - si

rivolgerebbe alla parte formativa ed educativa del bambino,

riguardando quindi la materia dell'istruzione; materia che, ex art.

33, comma primo, della Costituzioe, è affidata allo Stato, mentre

alle regioni l'art. 117, comma primo, della Costituzione, sulla base

dei criteri enunciati dall'art. 34, commi terzo e quarto, della

Costituzione, attribuisce il diverso compito di legiferare nella

materia dell'assistenza scolastica, salva la competenza legislativa

nelle materie dell'istruzione artigiana e professionale;

che, oltre ai succitati articoli, risulterebbe violato anche

l'art. 33, comma terzo, della Costituzione, secondo il quale gli enti

privati possono istituire scuole senza oneri a carico del bilancio

pubblico; e al riguardo il TAR sottolinea (senza peraltro indicare

l'art. 33, comma primo, della Costituzione in dispositivo) che ogni

contribuzione pubblica, ove rivolta direttamente al funzionamento ed

alla gestione della scuola, contiene il rischio di un'ingerenza

sull'organizzazione della scuola, con pregiudizio della libertà di

insegnamento;

che davanti a questa Corte si è costituito il Presidente della

giunta regionale, chiedendo la declaratoria d'inammissibilità o, in

subordine, di non fondatezza della questione;

che ha depositato memoria d'intervento, concludendo allo stesso

modo, anche la FISM (Federazione italiana scuole materne), sia nella

sua dimensione nazionale sia nell'articolazione regionale costituita

dalla Federazione dell'Emilia-Romagna, in qualità di firmataria del

protocollo d'intesa con la regione, nel quale si individua lo

schema-tipo di convenzione per la costituzione del sistema integrato;

che si sono altresì costituite le parti ricorrenti nel giudizio

a quo, insistendo per la dichiarazione dell'illegittimità

costituzionale della denunciata legge;

che tutte le parti hanno depositato, nell'imminenza dell'udienza,

ampie ed articolate memorie a sostegno dei rispettivi assunti e

conclusioni;

Considerato che, in via preliminare, va dichiarato ammissibile

l'intervento della FISM (Federazione italiana scuole materne) nella

dimensione nazionale e nell'articolazione periferica costituita dalla

Federazione Emilia Romagna, in quanto le rispettive posizioni sono

suscettibili di restare direttamente incise dall'esito del giudizio

(cfr. sentenza n. 421 del 1995), in quanto tale giudizio ha evidenti

riflessi su atti riferentisi a convenzioni specifiche tra i comuni

cui vengano assegnati i contributi e gli enti gestori delle scuole

dell'infanzia rappresentati, com'è pacifico, dalla stessa FISM

(anche attraverso la sottoscrizione del protocollo d'intesa che

individua lo schema-tipo di convenzione);

che, sempre in via preliminare, va effettuata, come di séguito,

la necessaria verifica dei requisiti d'ammissibilità della sollevata

questione, segnatamente della rilevanza, il cui difetto è stato

dalle parti eccepito;

che il rimettente ha denunciato la legge regionale n. 52 del 1995

nel suo complesso sottolineando, con condivisibile giudizio, lo

"stretto legame intercorrente tra le norme della stessa"; e dunque la

censura d'incostituzionalità presenta carattere unitario, per cui

non è consentita la scissione di essa attraverso il frazionamento

dei possibili diversi profili applicativi;

che con sentenza - coeva all'ordinanza di rimessione -

d'accoglimento di parte del ricorso per violazione della stessa

legge, il giudice a quo ha già fatto applicazione di quest'ultima

ravvisando, nell'ammissione ai contributi anche di comuni che non

abbiano stipulato convenzioni, un motivo d'illegittimità dell'atto

impugnato dai ricorrenti;

che, oltre a pronunciare come sopra nel merito, egli ha anche

dichiarato l'inammissibilità del ricorso per la parte connessa alle

determinazioni d'interesse della FISM, non essendo stata questa

chiamata a partecipare a quel giudizio; inammissibilità che, senza

alcuna spiegazione, non è stata dichiarata anche in relazione ai

motivi di ricorso fondati sulla dedotta illegittimità derivata

dall'asserita incostituzionalità della legge regionale;

che, pertanto, ai fini della motivazione sulla rilevanza, il

giudice a quo avrebbe dovuto dar conto del fatto che non si fosse

ormai esaurito il suo potere decisorio, rimanendo come unico oggetto

del giudizio a quo le questioni di legittimità costituzionale

sollevate dai ricorrenti; e ciò tanto più in quanto questi avevano

prospettato i dubbi di costituzionalità in logica subordinazione

all'ipotesi che l'impugnata delibera fosse ritenuta conforme a legge;

che, viceversa, il rimettente si è limitato ad affermare in modo

apodittico, senza alcun riferimento ai relativi presupposti, la

rilevanza della sollevata questione, il cui accoglimento peraltro

finirebbe col rendere inutiliter data la sentenza ch'egli ha già

come sopra pronunciato in riconoscimento di un interesse legittimo

fatto valere dai ricorrenti;

che, quindi, la proposta questione è manifestamente

inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale della legge della regione Emilia-Romagna

24 aprile 1995, n. 52 (Integrazioni alla legge regionale 25 gennaio

1983, n. 6 "Diritto allo studio"), sollevata dal tribunale

amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, in riferimento agli

artt. 33, commi secondo e terzo, e 117, comma primo, della

Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 marzo 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Vassalli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 17 marzo 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1998:67 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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