Corte costituzionale

Ordinanza n. 67/1993

Questione dichiarata infondata · depositata il 16/02/1993 · relatore Vincenzo Caianello

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 13, primo comma,

del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271 (Disposizioni per la

prevenzione e la repressione delle frodi nel settore degli oli

minerali), convertito nella legge 2 luglio 1957, n. 474, come

sostituito dall'art. 21 della legge 31 dicembre 1962, n. 1852

(Modificazioni al regime fiscale dei prodotti petroliferi), promossi

con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 4 maggio 1992 dal Tribunale di Termini

Imerese nel procedimento penale a carico di Todaro Alfredo, iscritta

al n. 392 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno

1992;

2) n. 2 ordinanze emesse il 15 aprile ed il 1° aprile 1992 dal

Pretore di Prato nei procedimenti penali a carico di Franchi Piero

Francesco e Favini Francesco ed altro, rispettivamente iscritte ai

nn. 465 e 466 del registro ordinanze 1992 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno

1992;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1992 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che, nel corso di un procedimento penale a carico di un

imputato del reato di cui all'art. 13, primo comma, del decreto-legge

5 maggio 1957, n. 271, convertito nella legge 2 luglio 1957, n. 474,

come sostituito dall'art. 21 della legge 31 dicembre 1962 n. 1852,

per aver esercitato un deposito di oli minerali senza la prescritta

denuncia all'U.T.I.F., il Tribunale di Termini Imerese, con ordinanza

del 4 maggio 1992 (reg. ord. n. 392 del 1992), ha sollevato, in

riferimento all'art. 27, terzo comma, della Costituzione, questione

di legittimità costituzionale di detta norma, "nella parte in cui

fissa la pena minima per il reato in essa previsto nel doppio

dell'imposta relativa ai 'prodotti trovati' nel deposito,

intendendosi per 'prodotti trovati' tutti i prodotti immessi nel

deposito medesimo";

che il tribunale ha rilevato che, nel caso di specie, gli oli

minerali non denunciati corrispondevano a Kg. 350 di olio

lubrificante e di gasolio per autotrazione, con un minimo di pena

applicabile di Lire 109.010.880 di multa;

che, a suo avviso, tale sanzione è da reputarsi

irragionevolmente sproporzionata rispetto alla gravità del fatto e

quindi contrastante con l'art. 27, terzo comma della Costituzione,

tenuto anche conto di quanto affermato da questa Corte con la

sentenza n. 313 del 1990, "con particolare riguardo al principio di

proporzionalità fra qualità e quantità della pena da una parte ed

offesa dall'altra, .. senza che in tale estremo rigore sia

ravvisabile alcun segno della finalità di emenda, indefettibile ai

sensi del richiamato principio costituzionale";

che la stessa questione è stata sollevata, nel corso di

procedimenti penali a carico di più imputati del medesimo reato, dal

Pretore di Prato con ordinanze del 15 aprile 1992 (reg. ord. n. 465

del 1992) e del 1° aprile 1992 (reg. ord. n. 466 del 1992), nelle

quali il giudice a quo ritiene che sussista il dubbio di

costituzionalità della norma denunciata in riferimento al principio

di proporzionalità tra fatto e sanzione (art. 27, terzo comma, della

Costituzione), e che tale dubbio non sia "dissipato dall'ordinanza di

questa Corte n. 427 (rectius: 497) del 1991" - non essendosi

all'epoca la Corte pronunziata, "perché non chiamata a farlo dal

giudice rimettente, sulla compatibilità fra la finalità rieducativa

della pena e la fissazione del relativo minimo edittale nel doppio

dell'imposta relativa ai prodotti immessi nel deposito" - tenuto

anche conto che la sanzione si riferisce ad "una violazione formale,

di mero pericolo, collocata, nella relazione alla legge di

conversione del decreto-legge n. 271 del 1957, fra le infrazioni meno

pericolose";

che la Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta in

tutti i giudizi, ha chiesto dichiararsi la manifesta infondatezza

delle questioni, richiamando l'ordinanza di questa Corte n. 285 del

1992;

Considerato che i giudizi debbono essere riuniti, stante

l'identità delle questioni;

che questa Corte, con la richiamata ordinanza n. 497 del 1991,

ha dichiarato la manifesta infondatezza di analoga questione

sollevata sotto il profilo della sproporzione della sanzione prevista

dalla norma denunciata rispetto alla gravità del fatto e che, con

ordinanza n. 327 del 1992 (successiva a quelle che hanno occasionato

il presente giudizio), ha ribadito la manifesta infondatezza della

questione stessa sia sotto il profilo della anzidetta asserita

sproporzione, sia sotto il profilo della inadeguatezza della sanzione

alla finalità rieducativa della pena, con considerazioni idonee a

contrastare le questioni ora all'esame della Corte;

che nel presente giudizio non vengono prospettati argomenti

nuovi che possano indurre a diverso avviso;

che pertanto le questioni devono essere dichiarate

manifestamente infondate;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle

questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, primo comma,

del decreto-legge 5 maggio 1957 n. 271 (Disposizioni per la

prevenzione e la repressione delle frodi nel settore degli oli

minerali), convertito nella legge 2 luglio 1957 n. 474, come

sostituito dall'art. 21 della legge 31 dicembre 1962, n. 1852

(Modificazioni al regime fiscale dei prodotti petroliferi),

sollevate, in riferimento all'art. 27, terzo comma, della

Costituzione, dal Tribunale di Termini Imerese e dal Pretore di Prato

con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 febbraio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:67 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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