Corte costituzionale

Ordinanza n. 664/1988

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 16/06/1988 · relatore Antonio Baldassarre

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 16 del D.L.

20 luglio 1987 n. 285 (Misure urgenti per la disciplina e la

decongestione nel traffico urbano e per la sicurezza stradale),

promosso con ricorso del Presidente della Regione Friuli-Venezia

Giulia, notificato il 13 agosto 1987, depositato in cancelleria il 18

agosto successivo, ed iscritto al n. 17 del registro ricorsi 1987;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella Camera di Consiglio del 10 febbraio 1988 il Giudice

relatore Antonio Baldassarre;

Ritenuto che la Regione Friuli-Venezia Giulia ha chiesto che venga

dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 del citato

d.l. 20 luglio 1987 n. 285 per l'asserito contrasto con le competenze

costituzionalmente assegnatele dallo Statuto speciale di autonomia

(Legge cost. 31 gennaio 1963, n. 1) nelle materie dell'urbanistica,

dei lavori pubblici, dei controlli sugli enti locali e delle

espropriazioni per pubblica utilità;

che si è costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,

concludendo per il rigetto del ricorso;

Considerato che il d.l. 20 luglio 1987 n. 285, non è stato

convertito in legge nel termine prescritto dall'art. 77 della

Costituzione;

che, pertanto, in conformità ad un consolidato orientamento di

questa Corte (da ultimo, ord. n. 434 del 1988), va pronunciata la

manifesta inammissibilità di tutte le questioni.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 6 del D.L. 20 luglio 1987 n.

285 (Misure urgenti per la disciplina e la decongestione nel traffico

urbano e per la sicurezza stradale), in riferimento alle competenze

costituzionalmente assegnate alla Regione Friuli-Venezia Giulia dallo

Statuto speciale (legge cost. 31 gennaio 1963 n. 1) in materia di

urbanistica, lavori pubblici, controlli sugli enti locali ed

espropriazioni per pubblica utilità, sollevata dal Presidente della

Regione Friuli-Venezia Giulia con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:664 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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