Corte costituzionale

Ordinanza n. 66/1985

Altra decisione · depositata il 12/03/1985 · relatore Livio Paladin

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio per la correzione di errore materiale contenuto nella

sentenza n. 1 del 10 gennaio 1985.

Udito nella camera di consiglio del 6 marzo 1985 il Giudice

relatore Livio Paladin.

Ravvisata la necessità di correggere un errore materiale di

omissione nel dispositivo della sentenza n. 1 del 10 gennaio 1985.

Visto l'art. 21 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dispone che nel dispositivo della sentenza n. 1 del 10 gennaio

1985, dopo le parole "previsti nel precedente articolo" sia inserito il

numero "7" (sette).

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1985.

F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO

REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:66 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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