Corte costituzionale

Ordinanza n. 653/1988

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 16/06/1988 · relatore Antonio Baldassarre

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio promosso con ricorso del Presidente della regione

Emilia-Romagna notificato il 10 luglio 1985, depositato in

cancelleria il 25 successivo ed iscritto al n. 22 del registro 1985,

per conflitto di attribuzione contro l'atto di concessione n. 1452

del 30 aprile 1985 del Magistrato per il Po di Parma con il quale è

stato consentito alla s.p.a. Frantoio di Roteglia di estrarre

materiale litoide dall'alveo del torrente Dolo, che scorre tra le

province di Modena e Reggio, attinente al bacino idrografico

interregionale del Po;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1987 il Giudice

relatore Antonio Baldassarre;

Ritenuto che la regione Emilia-Romagna ha sollevato conflitto di

attribuzione contro il citato atto di concessione 30 aprile 1985, n.

1452, del Magistrato per il Po di Parma, chiedendo che sia

riconosciuta la sua competenza per le opere idrauliche non

classificate, anche se relative ad un bacino interregionale e, in

subordine, l'intesa, con riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., in

relazione all'art. 2, lettera d), del d.P.R. 15 gennaio 1972 n. 8 e

agli artt. 62, secondo comma, lettera a), 89 secondo comma e 20 del

d.P.R. n. 616 del 1977;

che il ricorso è stato notificato all'Avvocatura generale dello

Stato "quale domicilio elettivo del Presidente pro-tempore del

Magistrato per il Po e per esso del Ministro pro-tempore dei lavori

pubblici";

che il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e

difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha chiesto il rigetto

del ricorso;

Considerato che il ricorso, in quanto non notificato al Presidente

del Consiglio dei Ministri, va dichiarato manifestamente

inammissibile a seguito dell'orientamento costante, e confermato di

recente (sentenza n. 215 del 1988), di questa Corte, secondo il quale

la notificazione del ricorso dev'essere diretta agli organi cui

spetta la legittimazione ad agire o a contraddire, vale a dire, a

seconda di chi sia il ricorrente, al Presidente del Consiglio dei

Ministri o al Presidente della regione interessata;

Visti gli artt. 9 e 27 delle Norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile il ricorso per conflitto di

attribuzione del Presidente della regione Emilia-Romagna contro

l'atto di concessione n. 1452 del 30 aprile 1985 del Magistrato per

il Po di Parma, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., in

relazione all'art. 2, lettera e) d.P.R. 15 gennaio 1972 n. 8 e agli

artt. 62 secondo comma lettera a), 89 secondo comma e 90 d.P.R. n.

616 del 1977.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:653 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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