Corte costituzionale

Ordinanza n. 652/1988

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 16/06/1988 · relatore Antonio Baldassarre

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio promosso con ricorso del Presidente della regione

Emilia-Romagna notificato il 15 maggio 1981, depositato in

cancelleria il 22 successivo ed iscritto al n. 21 del registro 1981,

per conflitto di attribuzione sorto a seguito del d.P.R. 6 febbraio

1981 n. 66, dal titolo "Regolamento di esecuzione della legge 8

dicembre 1970 n. 996, recante norme sul soccorso e l'assistenza alle

popolazioni colpite da calamità. Protezione civile";

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1987 il Giudice

relatore Antonio Baldassarre;

Ritenuto che la regione Emilia-Romagna ha sollevato conflitto di

attribuzione contro il citato d.P.R. 6 febbraio 1981 n. 66 chiedendo

che siano dichiarate di propria esclusiva spettanza le attribuzioni

costituzionalmente garantite dall'art. 117 Cost. in materia di

protezione civile, in relazione all'art. 2 della legge 8 dicembre

1970 n. 996; agli artt. 22, 24, 70 e 88 del d.P.R. n. 616 del 1977;

agli artt. 10 e 13 del d.P.R. n. 8 del 1972, nonché al punto 7

dell'art. 7 del suo Statuto, e conseguentemente annullati gli artt.

2, primo comma; 9, primo comma, punti 2 e 3, ed ultimo comma; 10,

ultimo comma; 14, primo comma, punti 1 e 2; 20; 23; 25; 32, primo

comma; 34, secondo comma; 37, primo comma; 41, ultimo comma; 54,

primo comma; 55, primo comma e 56 del suddetto decreto presidenziale;

che il ricorso è stato notificato all'Avvocatura generale dello

Stato e al Ministro per l'interno;

che il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e

difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha chiesto il rigetto di

tutti i motivi del ricorso;

Considerato che il ricorso, in quanto non notificato al Presidente

del Consiglio dei Ministri, va dichiarato manifestamente

inammissibile a seguito dell'orientamento costante, e confermato di

recente (sentenza n. 215 del 1988), di questa Corte, secondo il quale

la notificazione del ricorso dev'essere diretta agli organi cui

spetta la legittimazione ad agire o a contraddire, vale a dire, a

seconda di chi sia il ricorrente, al Presidente del Consiglio dei

Ministri o al Presidente della regione interessata;

Visti gli artt. 9 e 27 delle Norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile il ricorso del Presidente

della regione Emilia-Romagna contro il d.P.R. 6 febbraio 1981 n. 66

("Regolamento di esecuzione della legge 8 dicembre 1970 n. 996,

recante norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da

calamità. Protezione civile"), in riferimento all'art. 117 Cost. in

relazione all'art. 2 della legge 8 dicembre 1970 n. 996, agli artt.

22, 24, 70 e 88 del d.P.R. n. 616 del 1977, agli artt. 10 e 13 del

d.P.R. n. 8 del 1972 e all'art. 7, punto 7 dello Statuto della

regione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:652 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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