Corte costituzionale

Ordinanza n. 65/1967

Altra decisione · depositata il 24/05/1967 · relatore Antonio Manca

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata

dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 12 ottobre 1966,

recante "Norme per i concorsi nella Regione siciliana per i medici,

veterinari ed ostetriche condotti e norme integrative transitorie per

il personale sanitario degli ospedali della Regione siciliana",

promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione

siciliana notificato il 20 ottobre 1966, depositato in cancelleria il

29 successivo ed iscritto al n. 24 del Registro ricorsi 1966.

Visto l'atto di costituzione della Regione siciliana;

udito nella camera di consiglio del 27 aprile 1967 il Giudice

relatore Antonio Manca.

Ritenuto che con ricorso 20 ottobre 1966, notificato in pari data e

depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il successivo

29 ottobre, iscritto al n. 24 del Registro ricorsi del 1966, il

Commissario dello Stato presso la Regione siciliana impugnava la legge

approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 12

ottobre dello stesso anno, recante "Norme per i concorsi nella Regione

siciliana per i medici, veterinari e ostetriche condotti e norme

integrative transitorie per il personale sanitario degli ospedali della

Regione medesima";

che il Commissario dello Stato chiedeva che fosse dichiarata

l'illegittimità costituzionale della legge predetta per violazione

degli artt. 17, lett. b, dello Statuto speciale, e 97 della

Costituzione;

che al detto ricorso resisteva la Regione siciliana a mezzo del suo

Presidente, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Villari, con

deduzioni depositate nella cancelleria della Corte costituzionale il 16

novembre 1966;

che con atto depositato nella stessa cancelleria il 30 dicembre

successivo il Commissario dello Stato presso la Regione siciliana

rinunciava al ricorso e la rinuncia veniva accettata dal Presidente

della Regione con dichiarazione in calce all'atto suddetto;

Considerato che ai sensi dell'art. 25 delle Norme integrative per i

giudizi davanti alla Corte costituzionale il processo deve dichiararsi

estinto per avvenuta rinunzia;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo per rinunzia.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1967.

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO

- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO

- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI.

ECLI:IT:COST:1967:65 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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