Corte costituzionale

Ordinanza n. 643/1988

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 10/06/1988 · relatore Antonio Baldassarre

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione

Lazio, riapprovata il 22 dicembre 1987 dal Consiglio regionale e

comunicata al Commissario del Governo il 15 gennaio 1988, avente per

oggetto: "Contributi ai Comuni del Lazio per l'acquisto, la

ristrutturazione, la locazione e il funzionamento degli uffici di

conciliazione e per l'aggiornamento dei giudici conciliatori e vice

conciliatori", promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei

Ministri, notificato il 29 gennaio 1988, depositato in cancelleria il

9 febbraio successivo ed iscritto al n. 6 del registro ricorsi 1988;

Visto l'atto di costituzione della Regione Lazio;

Udito nella Camera di Consiglio del 20 aprile 1988 il giudice

relatore Antonio Baldassarre;

Ritenuto che il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha

sollevato questione di legittimità costituzionale della legge della

Regione Lazio, riapprovata, a seguito di rinvio, il 22 dicembre 1987,

ed intitolata "Contributi ai Comuni del Lazio per l'acquisto, la

ristrutturazione, la locazione e il funzionamento degli uffici di

conciliazione e per l'aggiornamento dei giudici conciliatori e

vice-conciliatori";

che, ad avviso del ricorrente, la legge impugnata, come si

desume dallo stesso titolo, incide in materia del tutto estranea a

quella devoluta dall'art. 117 Cost. alla competenza legislativa

concorrente delle regioni a statuto ordinario;

Considerato che il ricorso, notificato il 29 gennaio 1988, è

stato depositato nella Cancelleria di questa Corte il 9 febbraio

1988, e cioè oltre il termine di 10 giorni previsto dall'art. 31,

ultimo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87;

che, pertanto, secondo la consolidata giurisprudenza di questa

Corte (v., tra le altre, sentt. nn. 191 del 1980 e 72 del 1981 e

ordd. nn. 278 del 1986, 101 e 100 del 1985), la questione di

legittimità costituzionale deve essere dichiarata manifestamente

inammissibile;

Visti gli artt. 26 legge 11 marzo 1953,n. 87, 25 e 9, secondo

comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale della legge della Regione Lazio

riapprovata il 22 dicembre 1987, intitolata "Contributi ai Comuni del

Lazio per l'acquisto, la ristrutturazione, la locazione e il

funzionamento degli uffici di conciliazione e per l'aggiornamento dei

giudici conciliatori e vice-conciliatori", sollevata, in riferimento

all'art. 117 Cost., dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il

ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 giugno 1987.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 10 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:643 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari