Corte costituzionale

Ordinanza n. 62/2000

Altra decisione · depositata il 15/02/2000 · relatore Cesare Ruperto

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato

sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati del 22

ottobre 1997 relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse

dall'on. Cesare Previti nei confronti di David M. Sassoli, promosso

dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma,

sez. 7.a, con ricorso depositato il 16 luglio 1999 ed iscritto al n.

126 del registro ammissibilità conflitti.

Udito nella camera di consiglio del 24 novembre 1999 il giudice

relatore Cesare Ruperto.

Ritenuto che, nel corso di un procedimento penale contro il membro

del Parlamento Cesare Previti per il reato di diffamazione, il

giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma, con

ordinanza emessa il 16 febbraio 1998, ha sollevato conflitto di

attribuzione tra poteri dello Stato, chiedendo alla Corte di

dichiarare che non spetta alla Camera dei deputati deliberare la

insindacabilità dei fatti ascritti al Previti stesso, poiché essi

non ricadono nell'ipotesi di cui all'art. 68, primo comma, della

Costituzione;

che, in particolare, il parlamentare risulta imputato del delitto

previsto e punito dagli artt. 595, primo e terzo comma, cod. pen. e

21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, per avere, a mezzo stampa,

offeso la reputazione del giornalista Sassoli David Maria,

rilasciando dichiarazioni - destinate ai mezzi d'informazione ed

effettivamente riprodotte in un comunicato ANSA del 15 maggio 1995 -

nelle quali lo indicava "come partecipe di uno stile giornalistico

volutamente mistificatorio e diretto specificamente ad annebbiare

anche verità pacifiche e come giornalista capace di mistificare

anche fatti notori per scarsa professionalità o per opportunità di

disinformazione strumentalizzata ad impegno in campagne politiche";

che - eccepita dalla difesa dell'indagato l'applicabilità

dell'art. 68 della Costituzione e trasmessi gli atti alla Camera dei

deputati - questa, in data 22 ottobre 1997, ha deliberato che i fatti

concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento

nell'esercizio delle sue funzioni;

che a parere del GIP - anche sulla base della giurisprudenza di

questa Corte, ed in particolare delle affermazioni contenute nella

sentenza n. 375 del 1997 circa la riferibilità dell'atto alla

funzione parlamentare, la quale può sì svolgersi in forma libera ma

non può coincidere con l'intera attività politica, a meno di non

trasformare la prerogativa in privilegio personale - la condotta

ascritta all'imputato non può essere in tal modo qualificata,

mancando alcun tipo di connessione tra la funzione parlamentare e "la

circostanza strettamente personale da cui sono scaturite le sue

dichiarazioni all'ANSA".

che questa Corte, con ordinanza n. 261 del 1998 ha dichiarato

ammissibile il conflitto;

che, successivamente, il ricorso e la citata ordinanza sono stati

notificati a cura del ricorrente, alla Camera dei deputati in data 15

luglio 1998, ma gli stessi atti, con la prova dell'avvenuta

notificazione, sono stati depositati presso la cancelleria della

Corte soltanto il 16 settembre 1998;

che, pertanto, con sentenza n. 35 del 1999, questa Corte ha

dichiarato improcedibile il conflitto stesso;

che il medesimo GIP presso il Tribunale di Roma, con ulteriore

ordinanza emessa il 7 luglio 1999, ha nuovamente sollevato il

conflitto nei termini sopra descritti, specificando che la situazione

processuale è rimasta immutata.

Considerato che in questa fase del giudizio, come già rilevato

nella predetta ordinanza n. 261 del 1998, la Corte è chiamata a

deliberare senza contraddittorio in ordine all'ammissibilità del

conflitto sotto il profilo dell'esistenza della "materia di un

conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza", restando

impregiudicata ogni ulteriore decisione, anche in punto di

ammissibilità, con particolare riguardo alla riproponibilità del

conflitto già dichiarato improcedibile;

che, in conformità al principio costantemente affermato da

questa Corte, secondo cui i singoli organi giurisdizionali,

esplicando le loro funzioni in situazione di piena indipendenza,

costituzionalmente garantita, sono legittimati ad essere parte nei

conflitti di attribuzione fra i poteri dello Stato (cfr., da ultimo,

sentenza n. 329 del 1999 ed ordinanza n. 399 del 1999), dev'essere

riconosciuta la legittimazione del GIP del Tribunale di Roma a

sollevare il presente conflitto;

che, del pari, la Camera dei deputati è legittimata ad esserne

parte, quale organo competente a dichiarare definitivamente la

propria volontà in ordine alla applicabilità dell'art. 68, primo

comma, Cost.;

che, quanto al profilo oggettivo del conflitto, il ricorrente

lamenta la lesione della propria sfera di attribuzioni,

costituzionalmente garantita, in conseguenza di un esercizio

asseritamente illegittimo, per inesistenza dei relativi presupposti,

del potere, spettante alla Camera di appartenenza del parlamentare,

di dichiarare la insindacabilità delle opinioni espresse da

quest'ultimo, a norma dell'art. 68, primo comma, Cost.;

che dal ricorso possono ricavarsi le "ragioni del conflitto" e

"le norme costituzionali che regolano la materia", come richiesto

dall'art. 26 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale;

che, inoltre, secondo quanto prospettato in ordinanza, non sono

intervenute variazioni nella situazione processuale dianzi

sintetizzata, per cui permarrebbe l'attualità dell'interesse a

ricorrere.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo

1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal giudice per

le indagini preliminari del Tribunale di Roma nei confronti della

Camera dei deputati, con il ricorso indicato in epigrafe;

Dispone:

a) che la cancelleria della Corte dia comunicazione della

presente ordinanza al giudice per le indagini preliminari del

Tribunale di Roma, ricorrente;

b) che, a cura del ricorrente, l'atto introduttivo del conflitto

e la presente ordinanza siano notificati alla Camera dei deputati

entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al

punto a), per essere successivamente depositati nella cancelleria di

questa Corte entro il termine di venti giorni dalla notificazione, a

norma dell'art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i

giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 2000.

Il Presidente: Vassalli

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 15 febbraio 2000.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:2000:62 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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