Corte costituzionale

Ordinanza n. 62/1961

Altra decisione · depositata il 28/11/1961 · relatore Giuseppe Castelli Avolio

Norme in gioco

usata come parametro

citata

  • art. 4legge 75/1950
  • art. 1legge 75/1950
  • art. 4legge 10/1950

Epigrafe

ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale promossi con i

seguenti ricorsi:

1) ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana,

notificato l'11 aprile 1959, depositato nella cancelleria della Corte

costituzionale il 18 aprile 1959 ed iscritto al n. 5 del Registro

ricorsi 1959, avverso la legge approvata dall'Assemblea regionale

siciliana il 3 aprile 1959 recante: "Variazioni allo stato di

previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione

siciliana per l'anno finanziario 1 luglio 1958 - 30 giugno 1959";

2) ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana,

notificato l'11 aprile 1959, depositato nella cancelleria della Corte

costituzionale il 18 aprile 1959 ed iscritto' al n. 6 del Registro

ricorsi 1959, avverso la legge approvata dall'Assemblea regionale

siciliana il 3 aprile 1959 recante: "Autorizzazione di spesa per le

finalità della legge regionale 10 febbraio 1951, n. 8, e 4 febbraio

1955, n. 11, relative alla istituzione del fondo di solidarietà

alberghiera";

3) ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana,

notificato l'11 aprile 1959, depositato nella cancelleria della Corte

costituzionale il 18 aprile 1959 ed iscritto al n. 7 del Registro

ricorsi 1959, avverso la legge approvata dall'Assemblea regionale

siciliana il 3 aprile 1959 recante: "Elevazione dell'autorizzazione

della spesa di cui all'art. 4 della legge 7 ottobre 1950, n. 75,

modificato dall'art. 1: D..P. 31 ottobre 1952, n. 25, ratificato con la

legge 14 marzo 1953, n. 17, concernente "Autorizzazione di spesa per

opere di propaganda in favore dei prodotti siciliani";

4) ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana,

notificato l'11 aprile 1959, depositato nella cancelleria della Corte

costituzionale il 18 aprile 1959 ed iscritto al n. 10 del Registro

ricorsi 1959, avverso la legge approvata dall'Assemblea regionale

siciliana il 3 aprile 1959 recante: "Elevazione dell'autorizzazione

della spesa di cui all'art. 4 D..P. 15 novembre 1949, n. 32, ratificato

con la legge 25 febbraio 1950, n. 10, concernente "Concessione di

contributi per la partecipazione a mostre, fiere ed esposizioni

italiane ed estere";

5) ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana,

notificato l'11 aprile 1959, depositato nella cancelleria della Corte

costituzionale il 18 aprile 1959 ed iscritto al n. 11 del Registro

ricorsi 1959, avverso la legge approvata dall'Assemblea regionale

siciliana il 3 aprile 1959 recante: "Autorizzazione di spesa per le

finalità della legge regionale 5 luglio 1949, n. 23, modificata con la

legge 15 luglio 1950, n. 62, concernente "Istituzione di unità

ospedaliere circoscrizionali";

Ritenuto che con ricorso depositato nella Cancelleria della Corte

costituzionale il 18 aprile 1959 ed iscritto al n. 5 del Registro

ricorsi 1959 il Commissario dello Stato presso la Regione siciliana

impugnò la legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 3

aprile 1959 recante: "Variazioni allo stato di previsione dell'entrata

è della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'anno

finanziario 1 luglio 1958 - 30 giugno 1959", chiedendo dichiararsi

l'illegittimità costituzionale della legge stessa in riferimento

all'art. 81 della Costituzione;

che con analoghi ricorsi, depositati in pari data, ed iscritti ai

numeri 6, 7, 10, 11 del Registro ricorsi 1959, il predetto Commissario

impugnò, sempre per illegittimità costituzionale in riferimento

all'art. 81 della Costituzione, le seguenti leggi, pure approvate il 3

aprile 1959 dall'Assemblea regionale siciliana, il cui finanziamento

veniva assicurato con la legge di variazione di bilancio sopra

indicata, e recanti rispettivamente:

- "autorizzazione di spesa per le finalità della legge regionale

10 febbraio 1951, n. 8, e 4 febbraio 1955, n. 11, relativa

all'istituzione del fondo di solidarietà alberghiera";

- "elevazione dell'autorizzazione della spesa di cui all'art. 4

della legge 7 ottobre 1950, n. 75, modificato dall'art. 1 D.L.P. 31

ottobre 1952, n. 25, ratificato con la legge 14 marzo 1953, n. 17,

concernente " Autorizzazione di spesa per opera di propaganda in favore

dei prodotti siciliani";

- "elevazione dell'autorizzazione della spesa di cui all'art. 4

D..P. 15 novembre 1949, n. 32, ratificato con la legge 25 febbraio

1950, n. 10, concernente " Concessione di contributi per la

partecipazione a mostre, fiere ed esposizioni italiane ed estere";

- "Autorizzazione di spesa per le finalità della legge regionale 5

luglio 1949, n. 23, modificata con la legge 15 luglio 1950, n. 62,

concernente " Istituzione di unità ospedaliere circoscizionali";

che ai suddetti ricorsi resisteva la Regione, a mezzo del suo

Presidente, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Guarino,

Natale Ciancio e Leopoldo Piccardi, con deduzioni depositate nella

cancelleria della Corte costituzionale l'8 maggio 1959;

che con atto depositato nella cancelleria della Corte

costituzionale il 3 ottobre 1959 il Commissario dello Stato presso la

Regione siciliana rinunciava al ricorso contro la legge di variazione

sopra indicata, e la rinuncia veniva accettata dal Presidente della

Regione con dichiarazioni in calce all'atto suddetto;

che analoghi atti di rinuncia del Commissario dello Stato,

egualmente accettati dal Presidente della Regione venivano poi

depositati nella cancelleria della Corte costituzionale il 16 dicembre

1959, relativamente agli altri quattro ricorsi sopra menzionati;

Considerato che, data la loro stretta connessione, le cause sud

dette vanno riunite in unico giudizio;

che ai sensi dell'art. 25 delle Norme integrative per i giudizi

avanti alla Corte costituzionale, il processo deve dichiararsi estinto

per avvenuta rinuncia;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo per rinuncia.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 novembre 1961.

GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -

MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO

GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -

ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -

GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI.

ECLI:IT:COST:1961:62 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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