Corte costituzionale

Ordinanza n. 60/1987

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 20/02/1987 · relatore Renato Dell'Andro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 18, 45, n. 4,

e 46 cod. proc. pen., promosso con ordinanza emessa il 7 novembre

1979 dal Pretore di Pietrasanta, nel procedimento penale a carico di

Mattia Gino iscritta al n. 984 del registro ordinanze 1979 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 64 del 5

marzo 1980;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 12 dicembre 1986 il Giudice

relatore Renato Dell'Andro;

Ritenuto che il Pretore di Pietrasanta, con ordinanza emessa il 7

novembre 1979, ha sollevato questione di legittimità costituzionale,

con riferimento agli artt. 25, primo comma, 101, secondo comma, e

107, terzo comma, Cost., degli artt. 18, 45, n. 4, e 46 cod. proc.

pen., nella parte in cui affidano alla discrezionale valutazione del

giudice di uno dei procedimenti connessi la scelta tra connessione

probatoria e pregiudizialità e non prevedono che, ove sussista un

rapporto di pregiudizialità, la connessione probatoria operi

soltanto quando non determini spostamento della competenza e che solo

a questa condizione i procedimenti possono essere riuniti;

che, in particolare, nell'ordinanza di rimessione si espone: a)

che, nella specie, il Pretore di Pietrasanta aveva trasmesso al

Pubblico Ministero presso il Tribunale di Lucca, a seguito di

richiesta di quest'ultimo, copia autentica degli atti relativi al

procedimento in questione; b) che, successivamente, il Pubblico

Ministero aveva richiesto la trasmissione degli atti in originale; c)

che il Pretore, aderendo a tale richiesta, aveva inviato al Pubblico

Ministero gli originali degli atti; d) che, quindi, il Pubblico

Ministero, in applicazione delle disposizioni impugnate, aveva già

disposto, per motivi di connessione, la riunione del procedimento ad

altro pendente presso il suo Ufficio; e) che il Pretore, in

conseguenza di tale provvedimento, era stato ormai privato della

competenza a conoscere del reato per il quale aveva iniziato l'azione

penale;

Considerato che, con la trasmissione degli atti originali al

Pubblico Ministero di Lucca, il Pretore di Pietrasanta si è

spogliato del processo, tant'è che il Pubblico Ministero ha già

provveduto, come comunicato con lettera del 29 ottobre 1979, alla

riunione dei procedimenti;

che, pertanto, il giudice a quo quando ha emesso l'ordinanza di

rinvio a questa Corte, non aveva più poteri decisori in ordine al

procedimento stesso;

che, di conseguenza, la sollevata questione di legittimità

costituzionale va dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, comma 2, legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9, comma

2, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale sollevata dal Pretore di Pietrasanta con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 febbraio 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: DELL'ANDRO

Depositata in cancelleria il 20 febbraio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

ECLI:IT:COST:1987:60 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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