Corte costituzionale

Ordinanza n. 60/1985

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 08/03/1985 · relatore Virgilio Andrioli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22 legge 24

dicembre 1969 n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità

civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti)

promosso con ordinanza emessa l'8 gennaio 1977 dal Pretore di Monza nel

procedimento civile vertente tra Furlani Renato e Cesana Paolo,

iscritta al n. 218 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 162 dell'anno 1977.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 30 gennaio 1985 il Giudice

relatore Virgilio Andrioli.

Ritenuto che con ordinanza emessa l'8 gennaio 1977 (comunicata il

18 e notificata il 20 del successivo aprile; pubblicata nella G. U. n.

162 del 15 giugno 1977 e iscritta al n. 218 R.O. 1977) nel giudizio

promosso da Furlani Renato contro Cesana Paolo il Pretore di Monza ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 l. 24

dicembre 1969 n. 990, in riferimento agli artt. 3 comma primo e 24

comma primo Cost., nella parte in cui estende le condizioni di

proponibilità in esso previste alla azione promossa dal danneggiato

nei confronti del solo responsabile civile che non s'identifichi con

l'assicurato.

Considerato che la questione è stata giudicata infondata da questa

Corte con sentt. 24/1973, 97/1973 e 19/1975 e che al giudizio della

Corte si è uniformata con sent. 2415/1979 la Cassazione che si era

già espressa per la manifesta infondatezza con sent. 1718/1974;

che il Pretore di Monza non adduce argomenti che valgano a

deflettere dal consolidato orientamento.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione d'illegittimità

costituzionale dell'art. 22 l. 24 dicembre 1969 n. 990 (Assicurazione

obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione

dei veicoli a motore e dei natanti), sollevata, in riferimento agli

artt. 3 comma primo e 24 comma primo Cost., con ordinanza 8 gennaio

1977 del Pretore di Monza (n. 218/1977) nella parte in cui estende le

condizioni di proponibilità in esso previste all'azione promossa dal

danneggiato nei confronti del solo responsabile civile che non si

identifichi con l'assicurato.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1985.

F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO

REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI

CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:60 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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