Corte costituzionale

Ordinanza n. 60/1962

Questione dichiarata infondata · depositata il 14/06/1962 · relatore Giovanni Cassandro

Epigrafe

ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 116 del R.D.

21 dicembre 1933, n. 1736, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa l'8 luglio 1961 dal Pretore di Caulonia nel

procedimento penale a carico di Siracusa Rinaldo, iscritta al n. 140

del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 232 del 16 settembre 1961;

2) ordinanza emessa il 12 luglio 1961 dal Tribunale di Massa nel

procedimento penale a carico di Mazzanti Cesare, iscritta al n. 142 del

Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 232 del 16 settembre 1961;

3) ordinanza emessa il 25 gennaio 1961 dal Tribunale di Genova nel

procedimento penale a carico di Cortese Antonio, iscritta al n. 144 del

Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 232 del 16 settembre 1961;

4) ordinanza emessa il 15 giugno 1961 dal Pretore di Lucera nel

procedimento penale a carico di Di Gianvito Emilio, iscritta al n. 150

del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 245 del 30 settembre 1961;

5) ordinanza emessa il 9 giugno 1961 dal Pretore di Montefalco nel

procedimento penale a carico di Flamini Pietro, iscritta al n. 179 del

Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 287 del 18 novembre 1961.

Ritenuto che nel corso dei sopraindicati procedimenti penali è stata

sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 116 del

R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, in relazione all'art. 1 della legge 30

dicembre 1923, n. 2814, ed all'art. 1 della legge 4 giugno 1931, n.

659, e in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione;

che le Autorità giudiziarie, le quali hanno emesso le ordinanze

indicate in epigrafe, hanno ritenuto tale questione rilevante ai fini

del giudizio e non manifestamente infondata e che, in conseguenza,

hanno sospeso i giudizi e rimesso gli atti a questa Corte perché si

pronunzi sulla sollevata questione di legittimità;

che non vi è stata costituzione di parti;

Considerato che la Corte costituzionale ha già dichiarato non fondata

la questione di legittimità costituzionale dell'art. 116 del R.D. 21

dicembre 1933, n. 1736 (sentenza n. 53 del 5 luglio 1961, della quale

è stata data notizia nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 15 luglio

1961);

che le ricordate ordinanze prospettano la questione sotto il

medesimo profilo e non propongono alcun nuovo argomento che induca la

Corte a modificare la propria decisione;

che, pertanto, tale decisione va confermata:

Visti gli articoli 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo

1953, n. 87, e l'art. 9, comma secondo, delle Norme integrative per i

giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 116 del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, e

ordina che gli atti siano restituiti ai Tribunali di Genova e Massa ed

ai Pretori di Caulonia, Lucera e Montefalco.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella seduta della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 1962.

GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -

MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO

GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -

ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -

GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI.

ECLI:IT:COST:1962:60 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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