Ordinanza n. 60/1962
Questione dichiarata infondata · depositata il 14/06/1962 · relatore Giovanni Cassandro
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 116r.d. 1736/1933
usata come parametro
Epigrafe
ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 116 del R.D.
21 dicembre 1933, n. 1736, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa l'8 luglio 1961 dal Pretore di Caulonia nel
procedimento penale a carico di Siracusa Rinaldo, iscritta al n. 140
del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 232 del 16 settembre 1961;
2) ordinanza emessa il 12 luglio 1961 dal Tribunale di Massa nel
procedimento penale a carico di Mazzanti Cesare, iscritta al n. 142 del
Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 232 del 16 settembre 1961;
3) ordinanza emessa il 25 gennaio 1961 dal Tribunale di Genova nel
procedimento penale a carico di Cortese Antonio, iscritta al n. 144 del
Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 232 del 16 settembre 1961;
4) ordinanza emessa il 15 giugno 1961 dal Pretore di Lucera nel
procedimento penale a carico di Di Gianvito Emilio, iscritta al n. 150
del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 245 del 30 settembre 1961;
5) ordinanza emessa il 9 giugno 1961 dal Pretore di Montefalco nel
procedimento penale a carico di Flamini Pietro, iscritta al n. 179 del
Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 287 del 18 novembre 1961.
Ritenuto che nel corso dei sopraindicati procedimenti penali è stata
sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 116 del
R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, in relazione all'art. 1 della legge 30
dicembre 1923, n. 2814, ed all'art. 1 della legge 4 giugno 1931, n.
659, e in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione;
che le Autorità giudiziarie, le quali hanno emesso le ordinanze
indicate in epigrafe, hanno ritenuto tale questione rilevante ai fini
del giudizio e non manifestamente infondata e che, in conseguenza,
hanno sospeso i giudizi e rimesso gli atti a questa Corte perché si
pronunzi sulla sollevata questione di legittimità;
che non vi è stata costituzione di parti;
Considerato che la Corte costituzionale ha già dichiarato non fondata
la questione di legittimità costituzionale dell'art. 116 del R.D. 21
dicembre 1933, n. 1736 (sentenza n. 53 del 5 luglio 1961, della quale
è stata data notizia nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 15 luglio
1961);
che le ricordate ordinanze prospettano la questione sotto il
medesimo profilo e non propongono alcun nuovo argomento che induca la
Corte a modificare la propria decisione;
che, pertanto, tale decisione va confermata:
Visti gli articoli 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo
1953, n. 87, e l'art. 9, comma secondo, delle Norme integrative per i
giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 116 del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, e
ordina che gli atti siano restituiti ai Tribunali di Genova e Massa ed
ai Pretori di Caulonia, Lucera e Montefalco.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella seduta della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 1962.
GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -
MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO
GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -
ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -
GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI.
ECLI:IT:COST:1962:60 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte