Corte costituzionale

Ordinanza n. 6/2002

Altra decisione · depositata il 30/01/2002 · relatore Franco Bile

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato

sorto a seguito delle delibere della Camera dei deputati del

24 novembre 1999, 9 e 14 marzo 2000 e del Senato della Repubblica del

31 maggio 2000, relative alla insindacabilità delle opinioni

espresse dagli on. Marco Follini, Gianfranco Fini, Beppe Pisanu e

Tiziana Maiolo e dal sen. Marcello Pera nei confronti del dott.

Giancarlo Caselli ed altri, promosso dal giudice per le indagini

preliminari del Tribunale di Roma - ufficio 20 - con ricorso

depositato il 5 aprile 2001 ed iscritto al n. 187 del registro

ammissibilità conflitti.

Udito nella camera di consiglio del 7 novembre 2001 il giudice

relatore Franco Bile.

Ritenuto che con ricorso del 5 marzo 2001, il giudice per le

indagini preliminari del Tribunale di Roma - nel corso di

procedimenti penali riuniti, pendenti per i delitti di cui agli

artt. 595 del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47

(Disposizioni sulla stampa), a carico dei deputati Tiziana Maiolo,

Gianfranco Fini, Beppe Pisanu e Marco Follini, e del senatore

Marcello Pera - ha sollevato conflitto di attribuzione fra poteri

dello Stato nei confronti di ciascuna delle deliberazioni, con cui la

Camera di appartenenza dei parlamentari ha ritenuto insindacabili le

dichiarazioni da essi rese, per le quali sono state formulate le

imputazioni;

che - come il rimettente riferisce - i procedimenti sono

stati originati da querele proposte il 9 giugno 1999 dall'allora

Procuratore della Repubblica di Palermo, dottor Giancarlo Caselli, e

dai Sostituti, dottori Guido Lo Forte, Domenico Gozzo, Antonio

Ingroia, Mauro Terranova, Lia Sava ed Umberto De Giglio (che, in data

22 gennaio 1999, avevano formulato la richiesta di custodia cautelare

del deputato Marcello Dell'Utri, alla quale le dichiarazioni rese dai

parlamentari si riferivano), ed il pubblico ministero, riuniti i

procedimenti, ha esercitato l'azione penale, richiedendo il rinvio a

giudizio dei parlamentari stessi;

che l'imputazione formulata a carico della deputata Maiolo si

riferisce alle dichiarazioni rese nel corso dell'intervista riportata

dall'agenzia ANSA il 9 marzo 1999, con nota dal titolo "Dell'Utri:

Maiolo, candidarlo a Strasburgo come Tortora", con le quali ella

avrebbe offeso ripetutamente la reputazione dei medesimi magistrati,

affermando precisamente: "... organizzare da Strasburgo la battaglia

contro le organizzazioni mafiose di stampo istituzionale che

ammorbano l'Italia", "abbiamo di fronte una strategia ben congegnata

che punta alla distruzione per via giudiziaria dell'opposizione

politica ... Una strategia che ricorre alla campagna acquisti di

"pentiti e di "pentituri a quali si offrono privilegi di ogni tipo in

cambio di dichiarazioni mirate";

che l'imputazione formulata a carico del deputato Fini si

riferisce alla dichiarazione "È in atto una campagna politica",

ritenuta offensiva della reputazione degli stessi magistrati, resa

nel corso dell'intervista pubblicata sul quotidiano "Il Messagero" il

10 marzo 1999, nell'articolo intitolato "Il verdetto di Fini e La

Russa: accuse deboli" e sottotitolato "Pera: il vero bersaglio è il

cavaliere. Ma Maroni difende Caselli: è onesto. È l'inizio della

campagna elettorale";

che l'imputazione formulata a carico del deputato Pisanu si

riferisce alla dichiarazione "siamo di fronte a una iniziativa

giudiziaria a orologeria politica caduta puntualmente in vista di

grandi scadenze elettorali", ritenuta offensiva della reputazione dei

menzionati magistrati e risultante da una nota ANSA del 10 marzo

1999, intitolata "Dell'Utri: Pisanu, azione giudiziaria a orologeria

politica";

che l'imputazione formulata a carico del deputato Follini si

riferisce alla dichiarazione "La richiesta di arresto di Dell'Utri è

un'operazione politica camuffata da provvedimento giudiziario ... in

questa storia c'è un amaro riassunto delle forzature di una

giustizia di parte", ritenuta offensiva della reputazione dei

menzionati magistrati e risultante dalla nota ANSA del 9 marzo 1999

intitolata "Dell'Utri: Follini, operazione politica camuffata";

nonché alla dichiarazione "Un'operazione politica camuffata da

provvedimento giudiziario", resa nel corso dell'intervista pubblicata

sul quotidiano Il Messaggero il 10 marzo 1999 sotto lo stesso titolo

relativo alla dichiarazione del deputato Fini;

che l'imputazione formulata a carico del senatore Pera si

riferisce alla dichiarazione "Il vero e ultimo bersaglio di Caselli

è Berlusconi e Forza Italia ... Se questo Paese deve essere

governato dal Parlamento o da qualche Stranamore in toga", ritenuta

offensiva della reputazione dei menzionati magistrati, resa

nell'intervista pubblicata sul medesimo quotidiano il 10 marzo 1999

sotto lo stesso titolo relativo alla dichiarazione del deputato Fini;

che l'autorità giudiziaria ricorrente - ritenuta la

necessità di sottoporre alla Corte costituzionale la legittimità

delle deliberazioni con cui la Camera dei deputati ed il Senato hanno

ritenuto le dichiarazioni oggetto dei capi di imputazioni

riconducibili alla previsione dell'art. 68, primo comma, della

Costituzione - ha, all'udienza preliminare, disposto la separazione

delle posizioni dei parlamentari e sospeso il procedimento;

che le ragioni del conflitto di attribuzione tra poteri dello

Stato sono ravvisate nel rilievo che erroneamente le Camere hanno

ritenuto le dichiarazioni "direttamente connesse" all'esercizio delle

funzioni parlamentari, mentre questa Corte ha più volte affermato

che rientrano nella garanzia dell'art. 68 "solo le opinioni legate da

"nesso funzionale con le attività svolte dal dichiarante nella sua

qualità di parlamentare", perché se così non fosse "la prerogativa

si tramuterebbe in un ingiustificato ed ingiusto privilegio

personale";

che il suddetto nesso funzionale, secondo il rimettente, si

può ravvisare "quando le dichiarazioni corrispondono a quelle

espresse nel corso delle attività proprie del parlamentare, con

esclusione, quindi, di quelle attività che, pur connesse in senso

lato all'esercizio di dette funzioni, ne sono tuttavia estranee,

essendo riferibili, ad esempio all'attività politica espletata

all'interno dei partiti";

che al riguardo il ricorrente riporta ampi passi delle

sentenze n. 10 e n. 56 del 2000 della Corte costituzionale, traendone

la conclusione che "poiché l'insindacabilità delle dichiarazioni

rese extra moenia può essere riconosciuta solo ove vi sia

corrispondenza sostanziale tra le dichiarazioni stesse e quelle

espresse nell'ambito dell'attività tipica del parlamentare",

l'insindacabilità può riconoscersi "solamente se tale ultima

attività sia stata espletata, cioè nel caso in cui il parlamentare

abbia già espresso dichiarazioni od opinioni nella sede propria

parlamentare e solo successivamente o, quanto meno, contestualmente

abbia dato pubblicità esterna ad esse";

che non potrebbe, dunque, riconoscersi alcun nesso funzionale

fra le dichiarazioni dei deputati Fini, Maiolo, Pisanu e Follini e la

loro attività parlamentare, non trovando tali dichiarazioni

corrispondenza in analoghe opinioni espresse, in precedenza o

contestualmente, in sede parlamentare;

che per il senatore Pera l'inesistenza dell'insindacabilità,

sotto il profilo del difetto di nesso funzionale, emergerebbe dal

fatto che, essendo la decisione sull'arresto dell'on. Dell'Utri di

competenza della Camera e non del Senato, non solo il senatore non

aveva ancora espresso la sua opinione in sede parlamentare, "ma mai

avrebbe potuto esprimerla in tale sede, essendo membro di una Camera

diversa da quella competente a decidere";

che le deliberazioni della Camera e del Senato, essendosi

basate - ad avviso del ricorrente - su un'errata valutazione dei

presupposti dell'art. 68, avrebbero illegittimamente interferito

nelle attribuzioni dell'autorità giudiziaria;

che, sulla base di tali ragioni il ricorrente solleva

conflitto di attribuzioni nei confronti della Camera e del Senato e

chiede l'annullamento delle indicate deliberazioni.

Considerato che in questa fase del giudizio la Corte - come più

volte già affermato - è chiamata a deliberare, senza

contraddittorio delle parti e prima facie, in ordine

all'ammissibilità dei conflitti sotto il profilo

dell'identificazione dei poteri dello Stato, che si contrappongono, e

dell'esistenza della materia di un conflitto, la cui risoluzione

spetti alla propria competenza, restando comunque impregiudicata ogni

ulteriore decisione, anche circa l'ammissibilità, con riguardo,

altresì, alla stessa incidenza delle menzionate delibere

parlamentari sui procedimenti pendenti avanti all'autorità

giudiziaria ricorrente;

che, sotto il profilo soggettivo, i singoli organi

giurisdizionali sono - secondo la costante giurisprudenza di questa

Corte - legittimati, nell'esercizio dell'attività giurisdizionale,

esercitata in piena indipendenza, ad essere parte nei conflitti di

attribuzione tra poteri dello Stato e pari legittimazione spetta alla

Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica, in quanto organi

competenti a dichiarare definitivamente la propria volontà in ordine

all'applicabilità dell'art. 68 della Costituzione alle dichiarazioni

oggetto del procedimento giurisdizionale;

che, sotto il profilo oggettivo, l'autorità giudiziaria

ricorrente lamenta la lesione della propria potestas iudicandi -

consistente in un'attribuzione costituzionalmente garantita - in

conseguenza dell'esercizio, ritenuto illegittimo, del potere,

spettante alla Camera di appartenenza del parlamentare, di dichiarare

l'insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della

Costituzione, delle opinioni espresse dai parlamentari;

che, pertanto, ricorrono i requisiti sia soggettivi che

oggettivi necessari al fine di ritenere ammissibili i conflitti di

attribuzione tra poteri dello Stato originati da ciascuna delle

deliberazioni di insindacabilità.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibili, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo

1953, n.87, i conflitti di attribuzione fra poteri dello Stato

proposti dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di

Roma nei confronti della Camera dei deputati con il ricorso indicato

in epigrafe, relativamente alle deliberazioni con le quali è stata

dichiarata la riconducibilità delle dichiarazioni rese dai deputati

Marco Follini, Gianfranco Fini, Beppe Pisanu e Tiziana Maiolo ad

opinioni espresse nell'esercizio delle loro funzioni;

Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo

1953, n.87, il conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato

proposto dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di

Roma nei confronti del Senato della Repubblica con il ricorso

indicato in epigrafe, relativamente alla deliberazione con la quale

è stata dichiarata la riconducibilità delle dichiarazioni rese dal

senatore Marcello Pera ad opinioni espresse nell'esercizio delle sue

funzioni;

Dispone:

a) che la cancelleria della Corte dia comunicazione della

presente ordinanza al giudice per le indagini preliminari del

Tribunale di Roma, autorità giudiziaria ricorrente;

b) che, a cura dell'autorità giudiziaria ricorrente, l'atto

introduttivo dei conflitti e la presente ordinanza, siano notificati,

in relazione alla provenienza delle deliberazioni oggetto dei

conflitti, alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica

entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al

punto a) per essere successivamente depositati nella cancelleria di

questa Corte entro il termine di venti giorni dalla notificazione, ai

sensi dell'art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i

giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Bile

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 30 gennaio 2002.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:6 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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