Corte costituzionale

Ordinanza n. 599/1987

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 23/12/1987 · relatore Gabriele Pescatore

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge

della Regione Lombardia 12 agosto 1974, n. 45 (Modificazioni delle

zone omogenee montane), promosso con ordinanza emessa il 18 maggio

1979 dal Consiglio di Stato - Sezione VI giurisdizionale, iscritta al

n. 773 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 6 dell'anno 1981;

Visto l'atto di costituzione del comune di Cisano Bergamasco

nonché l'atto di intervento della Regione Lombardia;

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice

relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che l'ordinanza in epigrafe ha sollevato, in riferimento

all'art. 117 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale della legge regionale Lombardia 12 agosto 1974, n. 45,

nella parte in cui, nel disciplinare la delimitazione delle zone

omogenee montane ai fini della formazione delle Comunità montane,

consente l'inclusione di nuovi territori senza disporre

l'acquisizione del punto di vista del comune di cui il territorio è

parte, così violando l'art. 3 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102,

che prevede l'intesa con i comuni interessati, previsione da

intendersi come un principio fondamentale sancito dalla legge

statale;

che nel giudizio è intervenuta la Regione Lombardia,

concludendo per l'irrilevanza della questione o, in subordine, per la

sua infondatezza;

che si è altresì costituito il comune di Cisano Bergamasco,

concludendo per l'illegittimità costituzionale della norma

impugnata;

Considerato che la questione è stata sollevata nel corso di un

giudizio di appello proposto dal comune di Cisano Bergamasco avverso

la decisione con cui il T.A.R. Lombardia aveva dichiarato tardivi due

ricorsi dello stesso comune "per la mancata impugnativa - come si

legge nella esposizione in fatto dell'ordinanza - di precedente

provvedimento regionale di inclusione del territorio di esso nel

comprensorio di bonifica montana della Valle San Martino";

che davanti al Consiglio di Stato il giudizio nel merito e

conseguentemente le contestazioni circa la legittimità

costituzionale delle norme da applicarsi per la decisione in tanto

possono trovare ingresso in quanto si risolva in senso favorevole al

ricorrente la questione della tardività o meno della impugnazione

degli atti amministrativi su cui si controverte;

che d'altronde - come pure risulta dalla ordinanza - il comune

di Cisano Bergamasco era stato tempestivamente informato del progetto

di revisione dei comprensori montani ed invitato ad esprimere il

proprio parere, invito cui aveva corrisposto con atto 6 maggio 1974,

n. 61 con cui il consiglio comunale negò la notifica della

deliberazione d'urgenza adottata dalla giunta per esprimere adesione

al progetto;

che su entrambi i problemi indicati non è dato rinvenire nella

motivazione dell'atto introduttivo del giudizio di costituzionalità

considerazione alcuna;

che pertanto - a tacere della circostanza che la norma impugnata

richiama espressamente l'art. 5 della legge regionale Lombardia 16

aprile 1973, n. 23, il quale dispone proprio che si proceda "d'intesa

con i comuni" - non risulta adeguatamente motivata la rilevanza della

questione nel giudizio a quo.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge regionale

Lombardia 12 agosto 1974, n. 45 (Modificazioni delle zone omogenee

montane), sollevata dall'ordinanza in epigrafe in riferimento

all'art. 117 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: PESCATORE

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:599 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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