Corte costituzionale

Ordinanza n. 592/1989

Questione dichiarata infondata · depositata il 29/12/1989 · relatore Francesco Greco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo unico,

primo comma, della legge 3 maggio 1956, n. 392 (Per l'assicurazione

obbligatoria di invalidità, vecchiaia e tubercolosi ai religiosi che

prestano attività di lavoro presso terzi), promosso con ordinanza

emessa il 6 aprile 1989 dal Pretore di Varese nel procedimento civile

vertente tra Carminati Giovanni e Istituto Salesiano Antonio Tullio

Maroni ed altro, iscritta al n. 352 del registro ordinanze 1989 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima

serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di costituzione dell'Ispettoria Salesiana

lombardo-emiliana nonché l'atto di intervento del Presidente del

Consiglio dei Ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 16 novembre 1989 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che, nel corso di un procedimento promosso da Carminati

Giovanni, già religioso appartenente alla Congregazione della Pia

Società di San Francesco di Sales, per ottenere la condanna

dell'Istituto Salesiano Antonio Tullio Maroni di Varese - presso il

quale aveva prestato attività lavorativa non retribuita come docente

di scuola media inferiore - alla regolarizzazione della propria

posizione previdenziale, l'adito Pretore di Varese ha sollevato

questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico, primo

comma, della legge 3 maggio 1956, n. 392, in riferimento all'art. 38

della Costituzione, nella parte in cui esclude dalla soggezione alle

assicurazioni sociali obbligatorie il religioso che presti lavoro non

retribuito a favore dell'ente di appartenenza, quando l'attività

svolta non sia spirituale; comunque, non sia strettamente

identificabile con la professione religiosa;

che nel susseguente giudizio davanti a questa Corte si è

costituita l'Ispettoria Salesiana lombardo-emiliana, sollecitando la

declaratoria di infondatezza della questione, ed è intervenuta

l'Avvocatura Generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente

del Consiglio dei ministri, che ha concluso per l'inammissibilità

della questione stessa ed, in subordine, per la sua infondatezza;

Considerato che, secondo quanto ritenuto dal giudice a quo, il

suddetto Istituto scolastico costituisce diretta emanazione della

Congregazione religiosa di appartenenza del Carminati, e non è,

quindi, "terzo";

che, come questa Corte ha già affermato (sentenza n. 108 del

1977) e secondo l'indirizzo giurisprudenziale dei giudici ordinari

anche di legittimità, il limite alla tutela previdenziale previsto

dalla legge censurata non risulta costituzionalmente illegittimo se

l'attività del religioso - di qualunque specie, ivi compreso

l'insegnamento - sia prestata a favore dell'Ordine o della

Congregazione religiosa di appartenenza, o in istituti di essi

facenti parte, e non alle dipendenze di un "terzo", dovendosi

escludere la prestazione di attività lavorativa e ritenere la

sussistenza di opera compiuta "religionis causa" in adempimento dei

fini della congregazione;

che, conseguentemente, difettando il presupposto indispensabile

per l'operatività del vigente sistema delle assicurazioni sociali

obbligatorie, la questione si palesa manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte

costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'articolo unico, primo comma, della legge 3 maggio

1956, n. 392 (Per l'assicurazione obbligatoria di invalidità,

vecchiaia e tubercolosi ai religiosi che prestano attività di lavoro

presso terzi), in riferimento all'art. 38 della Costituzione,

sollevata dal Pretore di Varese con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:592 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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