Corte costituzionale

Ordinanza n. 591/1990

Altra decisione · depositata il 28/12/1990 · relatore Aldo Corasaniti

Norme in gioco

citata

  • art. 64legge 142/1990

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 267 del

regio-decreto 3 marzo 1934, n. 383 (Testo unico della legge comunale

e provinciale), promosso con ordinanza emessa il 20 dicembre 1989 dal

T.a.r. del Lazio nei ricorsi riuniti proposti dal Comune di Rocca

Pietore ed altra contro Presidenza del Consiglio dei ministri ed

altri, iscritta al n. 544 del registro ordinanze 1990 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima Serie Speciale

dell'anno 1990;

Visti gli atti di costituzione del Comune di Canazei e della

Regione Veneto, nonché l'atto di intervento del Presidente del

Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica dell'11 dicembre 1990 il Giudice

relatore Aldo Corasaniti;

Uditi gli avvocati Renato Valcanover e Fabio Lorenzoni per il

Comune di Canazei, Feliciano Benvenuti, Giulio Schiller e Federico

Sorrentino per la Regione Veneto, Sergio Panunzio per la Provincia di

Trento e l'Avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del

Consiglio dei ministri;

Ritenuto che, in relazione ai ricorsi proposti dal Comune di Rocca

Pietore e dalla Regione Veneto avverso il decreto del Presidente

della Repubblica 29 maggio 1982 - con il quale, in accoglimento della

contestazione di confini promossa, ex art. 267 del regio-decreto 3

marzo 1934, n. 383, dal Comune di Canazei, appartenente alla Regione

Trentino-Alto Adige, nei confronti del Comune di Rocca Pietore,

compreso nella Regione Veneto, erano stati modificati i confini tra i

predetti Comuni e quindi anche i confini tra le suddette Regioni -,

il T.A.R. del Lazio, con ordinanza emessa il 20 dicembre 1989, ha

sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento

agli artt. 5 e 132 della Costituzione, dell'art. 267 del

regio-decreto n. 383 del 1934, secondo il quale i ricorsi per

contestazioni di confini tra comuni e province sono decisi con

decreto del Capo dello Stato, udito il Consiglio di Stato,

prevedendosi inoltre, al secondo comma, che contro il provvedimento

è ammesso ricorso, anche in merito, al Consiglio di Stato in sede

giurisdizionale, ovvero il ricorso straordinario al Capo dello Stato;

che, ad avviso del giudice a quo, l'attribuzione di tale

potestà al Governo si risolve in una menomazione della garanzia del

diritto delle regioni all'integrità territoriale, oggetto di

particolare attenzione da parte della Costituzione, ed incide,

inoltre, sui principi costituzionali in tema di autonomie locali;

che davanti a questa Corte si sono costituiti la Regione Veneto,

il Comune di Canazei, la Provincia autonoma di Trento e la Regione

Trentino-Alto Adige, ed è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato;

Considerato che la legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle

autonomie locali), ha disposto, all'art. 64, l'abrogazione del testo

unico della legge comunale e provinciale approvato con regio-decreto

3 marzo 1934, n. 383, facendo specificamente salvi alcuni articoli,

tra i quali non è compreso l'impugnato art. 267;

che pertanto va disposta la restituzione degli atti al giudice a

quo, affinché riesamini, alla stregua del menzionato jus

superveniens, la persistenza della rilevanza della questione;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo

regionale del Lazio per il riesame del requisito della rilevanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1990.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 28 dicembre 1990.

Il cancelliere: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1990:591 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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