Corte costituzionale

Ordinanza n. 582/2000

Questione dichiarata infondata · depositata il 29/12/2000 · relatore Valerio Onida

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2,

della legge 8 agosto 1995, n. 349 (Conversione in legge, con

modificazioni, del decreto legge 28 giugno 1995, n. 250, recante

differimento di taluni termini ed altre disposizioni in materia

tributaria), promosso con ordinanza emessa il 12 maggio 1999 dalla

Commissione tributaria regionale di Ancona, iscritta al n. 83 del

registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 10, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 29 novembre 2000 il giudice

relatore Valerio Onida.

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 12 maggio 1999, pervenuta a

questa Corte il 9 febbraio 2000, la Commissione tributaria regionale

di Ancona ha sollevato, su istanza del contribuente appellante,

questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 77,

terzo comma, della Costituzione, dell'art. 1, comma 2, della legge 8

agosto 1995, n. 349 (Conversione in legge, con modificazioni, del

decreto legge 28 giugno 1995, n. 250, recante differimento di taluni

termini ed altre disposizioni in materia tributaria), nella parte in

cui stabilisce che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati

e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici

sorti sulla base del decreto legge 29 aprile 1995, n. 132, non

convertito in legge;

che, secondo la Commissione remittente, potrebbe "non essere

infondato sostenere" che tale clausola di "sanatoria" in base alla

quale dovrebbe ritenersi tempestivo l'avviso di accertamento in

materia di imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili,

notificato al contribuente nel periodo di provvisorio vigore del

decreto legge n. 132 del 1995, il cui art. 1, comma 10, prorogava i

termini per tale adempimento sia in contrasto con l'art. 77, terzo

comma, della Costituzione: quest'ultimo, infatti, potrebbe ritenersi

legittimare il Parlamento soltanto a disciplinare i rapporti sorti in

base al decreto non convertito all'atto in cui viene negata la

conversione, mentre, nella specie, la disposizione in questione è

intervenuta solo in sede di legge di conversione del successivo

decreto legge n. 250 del 1995, che non riproduceva la norma di

proroga del termine per l'accertamento;

che, pertanto, nel periodo compreso fra la decadenza del

decreto-legge n. 132 del 1995 e l'entrata in vigore della norma di

sanatoria, l'avviso di accertamento non avrebbe potuto considerarsi

legittimo, ma anzi avrebbe dovuto essere revocato

dall'amministrazione finanziaria, non vigendo alcuna norma che

consentisse di derogare agli ordinari termini risultanti dalla

legislazione preesistente;

che, sempre secondo la remittente, "al momento della

conversione in legge [del successivo decreto-legge] la proroga dei

termini per gli accertamenti per INVIM straordinaria non era quindi

più operante e quindi anche l'espressione 'sono fatti salvi gli

effetti prodottisi' usata dal legislatore deve comprendere e

riferirsi anche agli effetti di illegittimità dell'avviso di

accertamento nel periodo compreso tra la decadenza del decreto-legge

e l'emanazione della l. 349/1995 che sono stati fatti quindi salvi,

circostanza che induce ad introdurre il dubbio sulla legittimità

costituzionale della normativa relativa agli effetti prodottisi";

che anche l'espressione "rapporti giuridici sorti sulla base

dei decreti-legge" potrebbe "comportare l'inclusione dei rapporti

giuridici relativi al periodo di illegittimità dell'avviso di

accertamento compreso tra la decadenza del decreto-legge e

l'emanazione della legge 349/1995 nell'ambito di tale fattispecie";

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio

dei ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata, in

quanto non sarebbe discutibile che attraverso la tecnica della

"sanatoria" degli effetti del decreto-legge non convertito, ai sensi

dell'art. 77, terzo comma, della Costituzione, il legislatore è

abilitato a dettare una regolamentazione retroattiva dei rapporti

insorti nella vigenza del medesimo decreto, nell'esercizio di un

potere diverso da quello di conversione, senza altri limiti se non

quelli rappresentati dalla necessità del rispetto di altre norme e

principi costituzionali, dei quali non sarebbe prospettata la

violazione da parte della norma denunciata.

Considerato che il potere del Parlamento di "regolare con legge i

rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti", ai

sensi dell'art. 77, terzo comma, della Costituzione, non deve

necessariamente essere esercitato in concomitanza con la decadenza

del decreto, ma può anche essere esercitato successivamente, salvi i

limiti costituzionali connessi alla retroattività di tale disciplina

(cfr. sentenze n. 89 del 1966, n. 84 del 1996, n. 244 del 1997);

che la disposizione di legge che regola detti rapporti, la

quale può anche essere contenuta nella legge di conversione di un

successivo decreto-legge non riproduttivo di tutte le disposizioni

del decreto decaduto, opera, in quanto tale, sugli effetti giuridici

prodottisi e sui rapporti giuridici sorti "sulla base" del decreto

non convertito e dunque nel periodo del suo provvisorio vigore: non

riguarda quindi, in mancanza di diversa volontà del legislatore, la

sorte dei rapporti sorti dopo la decadenza del decreto non convertito

né gli effetti (derivanti da altre norme) prodottisi in tale

successivo periodo (cfr. sentenze n. 286 del 1990, n. 244 del 1997,

n. 429 del 1997, n. 507 del 2000);

che pertanto la questione sollevata si rivela manifestamente

infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87 e 9 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge 8

agosto 1995, n. 349 (Conversione in legge, con modificazioni, del

decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, recante differimento di taluni

termini ed altre disposizioni in materia tributaria), sollevata, in

riferimento all'art. 77, terzo comma, della Costituzione, dalla

Commissione tributaria regionale di Ancona con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 2000.

Il Presidente: Santosuosso

Il Redattore: Onida

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 2000.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:2000:582 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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