Corte costituzionale

Ordinanza n. 581/1989

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/12/1989 · relatore Giuseppe Borzellino

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale del d.P.R. 26 ottobre

1972, n. 636 (Revisione delle disciplina del contenzioso tributario),

modificato dal d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739 (Norme integrative e

correttive del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, concernente la

revisione della disciplina del contenzioso tributario), promosso con

ordinanza emessa il 6 marzo 1989 dalla Commissione tributaria di

primo grado di Verbania sul ricorso proposto da Società

Autotrasporti Fabbri di Fabbri Eros ed altri contro l'ufficio II.DD.

di Domodossola, iscritta al n. 279 del registro ordinanze 1989 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima

serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 16 novembre 1989 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che dalla Commissione tributaria di primo grado di

Verbania, con ordinanza del 6 marzo 1989, è stata sollevata

questione incidentale di legittimità costituzionale del d.P.R. 26

ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso

tributario) e del d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739 (Norme integrative e

correttive del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, concernente la

revisione della disciplina del contenzioso tributario), in quanto non

prevedono che i dipendenti dello Stato che siano componenti di

Commissione tributaria possono assentarsi dal servizio, senza

autorizzazione, per il tempo necessario per l'espletamento del

mandato, in riferimento all'art. 108, secondo comma, Cost.;

che è intervenuta, per il Presidente del Consiglio dei

ministri, l'Avvocatura generale dello Stato che ha concluso per

l'inammissibilità ovvero per l'infondatezza della questione;

Considerato che, come dedotto dall'Avvocatura (cfr. nota del 13

maggio 1988 della Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento

per la funzione pubblica - n. 8017.10.0.337), l'"autorizzazione" in

parola risulta essere atto dovuto per il tempo necessario per

l'espletamento dell'incarico;

che, pertanto, non risultando in alcun modo compromesso

l'invocato principio di cui all'art. 108, secondo comma, Cost., la

questione va dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della

disciplina del contenzioso tributario), modificato dal d.P.R. 3

novembre 1981, n. 739 (Norme integrative e correttive del d.P.R. 26

ottobre 1972, n. 636, concernente la revisione della disciplina del

contenzioso tributario), in riferimento all'art. 108, secondo comma,

della Costituzione, sollevata dalla Commissione tributaria di primo

grado di Verbania con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 22 dicembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:581 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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