Corte costituzionale

Ordinanza n. 579/2000

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 29/12/2000 · relatore Fernando Santosuosso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale artt. 17 e 18 della legge

della Regione Emilia-Romagna del 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni

per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio

dell'attività venatoria), promosso con Ordinanza emessa l'1

settembre 1999 dal Tribunale di Bologna nel procedimento civile

vertente tra la Cooperativa Intersettoriale Montana di Sassoleone e

l'Ambito territoriale di caccia BO 3 ed altra, iscritta al n. 620 del

registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 46, 1ª serie speciale, dell'anno 1999.

Visti gli atti di costituzione della Cooperativa Intersettoriale

Montana di Sassoleone e dell'Ambito territoriale di caccia BO 3

nonché l'atto di intervento della Regione Emilia Romagna;

Udito nell'udienza pubblica del 28 novembre 2000 il giudice

relatore Fernando Santosuosso;

Uditi gli avvocati Paolo Boer per la Cooperativa Intersettoriale

Montana di Sassoleone, Chiara Menarini per l'Ambito territoriale di

caccia BO 3 e Giandomenico Falcon per la Regione Emilia-Romagna.

Ritenuto che, nel corso di un giudizio di risarcimento danni

causati da animali selvatici a colture, il giudice unico del

tribunale di Bologna, con ordinanza del 1 settembre 1999, ha

sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 17 e

18 della legge della Regione Emilia-Romagna del 15 febbraio 1994,

n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per

l'esercizio dell'attività venatoria), per violazione dell'art. 117,

primo comma, della Costituzione, in quanto non sarebbe stato

rispettato il principio fondamentale stabilito dall'art. 26 della

legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna

selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), della

risarcibilità di tutti i danni arrecati dalla fauna selvatica alle

produzioni agricole, prevedendo la costituzione di un apposito fondo

regionale;

che dalla lettura congiunta degli artt. 25 e 26 della legge

n. 157 del 1992 si evincerebbe che l'espressione "danni non

altrimenti risarcibili" contenuta nella seconda disposizione citata

non può essere interpretata che nel senso della risarcibilità di

tutti i danni non previsti dal precedente art. 25, arrecati alle

produzioni agricole sia dalla fauna selvatica che dall'attività

venatoria;

che la legge regionale n. 8 del 1994, invece, nel dare

attuazione alla legge statale, si sarebbe discostata dal principio di

cui sopra, venendo in sostanza ad escludere la risarcibilità da

parte del fondo regionale di svariate tipologie di danni che invece

sono certamente ricompresi nell'ampia formulazione dei "danni non

altrimenti risarcibili";

che emergerebbe il contrasto degli artt. 17 e 18 della legge

regionale n. 8 del 1994 con il principio posto dall'art. 26 della

legge n. 157 del 1992, disposizione quest'ultima da cui discende il

potere regionale di regolare il funzionamento del fondo regionale ma

non anche quello di escludere la risarcibilità di determinati danni,

ancorché arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica, o

di individuare i soggetti tenuti al risarcimento dei danni in enti

diversi da quello cui è affidata la gestione del fondo regionale

previsto ex art. 26, comma 1, della legge n. 157 del 1992;

che la questione, come sopra esposta, non sarebbe

manifestamente infondata e sarebbe altresì rilevante nella

controversia da decidere;

che nel presente giudizio di legittimità costituzionale si

è costituita la Cooperativa Montana di Sassoleone a r.l., in persona

del suo legale rappresentante pro tempore già parte nel giudizio

principale, aderendo agli argomenti esposti dal giudice a quo

nell'ordinanza di rimessione;

che si è altresì costituito l'Ambito territoriale di caccia

(A.T.C.) BO 3, concludendo per l'accoglimento della questione;

che, infine, è intervenuta la Regione Emilia-Romagna, in

persona del Presidente della Giunta regionale, ed ha dedotto

preliminarmente che la questione sia dichiarata inammissibile perché

il giudice a quo nel rinviare la decisione sulla eccezione di difetto

di giurisdizione unitamente al merito della controversia, avrebbe

sollevato la questione quando non aveva alcuna certezza sulla

rilevanza delle norme denunciate nel giudizio, atteso che questo

potrebbe concludersi con una pronuncia di difetto di giurisdizione;

che, nel merito, la Regione ritiene che il rimettente muova

da una premessa interpretativa errata dell'art. 26, comma 1, della

legge n. 157 del 1992, e che del pari erroneamente interpreti gli

artt. 17 e 18 della impugnata legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8;

che, in prossimità dell'udienza, l'Ambito territoriale di

caccia (A.T.C.) BO 3 ha presentato un'ulteriore memoria, ribadendo le

conclusioni già formulate nell'atto di costituzione ed osservando

che, con la legge del 16 febbraio 2000, n. 6, la Regione

Emilia-Romagna ha modificato il disposto degli artt. 17 e 18 della

legge n. 8 del 1994, a decorrere tuttavia dal 1 aprile 2000 e,

quindi, in epoca successiva ai fatti di cui è causa.

Considerato che il rimettente ha, in primo luogo, rinviato ad un

momento successivo l'esame dell'eccezione di difetto di giurisdizione

dell'Autorità giudiziaria ordinaria, ritenendo di doverla decidere

unitamente al merito della causa poiché la stessa richiede "una

approfondita riflessione sui principi affermati" dalla giurisprudenza

di legittimità sul punto, ed ha poi motivato sulla rilevanza della

presente questione sostenendo che la stessa "appare evidente posto

che, qualora dovesse essere disattesa l'eccezione di difetto di

giurisdizione sollevata dalle parti convenute, la controversia

dovrebbe essere decisa applicando gli artt. 17 e 18 della legge

regionale n. 8 del 1994";

che dal contenuto delle proposizioni testé riferite si

evince il carattere perplesso ed ipotetico della questione sollevata

dall'ordinanza di rimessione, non essendo il giudice a quo convinto

della propria giurisdizione in ordine alla causa sottoposta al suo

esame e prospettando la questione di costituzionalità solo per

l'ipotesi di superamento dell'eccezione di difetto di giurisdizione;

che tale prospettazione del Tribunale rimettente comporta la

manifesta inammissibilità della questione di costituzionalità.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 17 e 18 della legge della

Regione Emilia-Romagna 15 febbraio 1994, n.8 (Disposizioni per la

protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della attività

venatoria), sollevata, in riferimento all'art. 117, primo comma,

della Costituzione, dal giudice unico del Tribunale di Bologna con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 2000.

Il Presidente e redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 2000.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:2000:579 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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