Corte costituzionale

Ordinanza n. 579/1988

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 19/05/1988 · relatore Aldo Corasaniti

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi promossi con ricorsi della Regione Veneto (n. 3 ricorsi)

notificati il 12 gennaio 1980, depositati in Cancelleria il 30

gennaio 1980 ed iscritti ai nn. 4, 5 e 6 del registro ricorsi 1980

per conflitti di attribuzione sorti a seguito dei decreti del

Ministro della Marina mercantile: a) decreto del 18 gennaio 1979 di

approvazione della concessione stipulata tra la Società "Albarella"

s.a.s. e il Compartimento marittimo di Chioggia relativa ad una zona

demaniale marittima situata nel Comune di Rosolina; b) decreto del 30

giugno 1979 di approvazione della concessione stipulata tra la

società "Stabilimento Lido di Padova" ed il compartimento marittimo

di Chioggia relativa ad una zona demaniale della spiaggia di

Sottomarina di Chioggia; c) decreto del 30 giugno 1979 di

approvazione della concessione stipulata tra la Società "Nettuno"

s.r.l. ed il Compartimento marittimo di Chioggia relativa ad alcune

zone demaniali marittime situate sulla spiaggia di Sottomarina di

Chioggia.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 22 marzo 1988 il Giudice relatore

Aldo Corasaniti;

Udito l'avv. Guido Viola per la Regione Veneto e l'Avvocato dello

Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che la Regione Veneto, con tre distinti ricorsi,

notificati tutti il 12 gennaio 1980, ha promosso conflitto di

attribuzioni nei confronti dello Stato avverso tre provvedimenti del

Ministro della marina mercantile, recanti:

a) il primo, datato 18 giugno 1979, l'approvazione della

concessione alla Albarella S.a.s. di zona demaniale marittima situata

nel Comune di Rosolina, per lo svolgimento di attività

turistico-sportiva;

b) il secondo, datato 30 giugno 1979, l'approvazione di

concessione di zona demaniale marittima in Chioggia, località

Sottomarina, per la realizzazione di uno stabilimento balneare;

c) il terzo, datato anch'esso 30 giugno 1979, l'approvazione di

concessione di zona demaniale nella predetta località, per la

realizzazione di un complesso turistico-balneare;

che la ricorrente deduce la violazione dell'art. 59 del d.P.R.

24 luglio 1977, n. 616, che ha delegato alle regioni le funzioni

amministrative sul litorale marittimo, sulle aree demaniali

immediatamente prospicienti, sulle aree del demanio lacuale e

fluviale, quando l'utilizzazione prevista abbia finalità turistiche

e ricreative, come è nella specie;

che nei tre giudizi si è costituito il Presidente del Consiglio

dei ministri, deducendo l'inoperatività della delega, per non essere

ancora avvenuta l'identificazione delle aree escluse dall'ambito

oggettivo di esplicabilità delle funzioni delegate, riservata allo

Stato dall'art. 59, comma secondo, del d.P.R. n. 616/1977.

Considerato che i tre giudizi, per evidenti motivi di connessione,

vanno riuniti;

che, il conflitto di attribuzione è ammissibile anche in

relazione a funzioni delegate alle regioni, quando, come nel caso

concreto, la delega sia data per la necessità, ragionevolmente

ritenuta alla stregua della disciplina complessiva delle funzioni

amministrative e della realtà nella quale esse sono chiamate a

operare, dell'adeguato esercizio di una funzione propria ("turismo e

industria alberghiera": artt. 117 Cost. e 56 d.P.R. n. 616/1977);

che, tuttavia, la delega di cui trattasi, ai sensi dell'art. 59,

comma secondo, d.P.R. n. 616/1977, non si applica, oltre ai porti,

"alle aree di preminente interesse nazionale in relazione agli

interessi della sicurezza dello Stato e alle esigenze della

navigazione marittima", aree la cui identificazione è affidata allo

Stato, che non ha ancora provveduto al riguardo;

che tale potere di identificazione non può ritenersi sottoposto

a termini perentori ("entro il 31 dicembre 1978"), poiché esso è

attribuito in via permanente allo Stato, che può in ogni tempo

modificare l'elenco delle aree escluse dalla delega (art. 59, comma

secondo, ultima parte);

che, non risultando circoscritto l'ambito territoriale delle

funzioni delegate, la delega è da ritenere non ancora concretamente

operante (cfr., in tal senso, l'ordinanza di questa Corte n.

247/1988, relativa all'art. 46 del d.P.R. 19 giugno 1979, n. 348,

recante norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione

Sardegna, che reca eguale disciplina), sicché l'attribuzione

rivendicata non risulta assegnata, ad alcun titolo, alla Regione;

Visti gli artt. 26, comma primo, della legge 11 marzo 1953, n. 87

e 27 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità dei

ricorsi proposti dalla Regione Veneto avverso il decreto del Ministro

della marina mercantile del 18 giugno 1979 e i decreti dello stesso

Ministro del 30 giugno 1979.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 maggio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 maggio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:579 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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