Corte costituzionale

Ordinanza n. 578/2000

Altra decisione · depositata il 29/12/2000 · relatore Valerio Onida

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio per conflitto di attribuzione sorto a seguito del

decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 27 luglio

1998, con il quale è stato accolto il ricorso gerarchico presentato

dalla prof. Rita Chini, promosso con ricorso della Provincia di

Bolzano, notificato il 9 ottobre 1998, depositato in Cancelleria il

16 successivo ed iscritto al n. 30 del registro conflitti 1998.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 14 novembre 2000 il giudice

relatore Valerio Onida;

uditi gli avvocati Roland Riz e Sergio Panunzio per la Provincia

di Bolzano e l'avvocato dello Stato Luigi Mazzella per il Presidente

del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che, con ricorso notificato il 9 ottobre 1998,

depositato il 16 ottobre 1998, la Provincia autonoma di Bolzano ha

sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del

Consiglio dei ministri in relazione al decreto del Ministro della

pubblica istruzione in data 27 luglio 1998, con il quale è stato

accolto il ricorso gerarchico presentato dalla prof. Rita Chini,

Preside di un liceo di Bolzano, avverso il provvedimento 4 novembre

1997 del Sovrintendente scolastico di Bolzano, che aveva inflitto

alla stessa la sanzione disciplinare della censura;

che la ricorrente espone che, in base alle norme di

attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui

al d.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89, come modificato dal d.lgs. 24

luglio 1996, n. 434, la Provincia esercita per delega le attribuzioni

in materia di stato giuridico ed economico del personale insegnante,

inserito negli appositi ruoli provinciali, e spetta alla Giunta

provinciale la decisione, su parere, ove previsto, del competente

organo collegiale, dei ricorsi proposti da detto personale avverso

provvedimenti non definitivi adottati dal Sovrintendente scolastico

della Provincia; e che, nella specie, la prof. Chini aveva presentato

contro il provvedimento disciplinare in questione ricorso alla Giunta

provinciale, la quale, con delibera 30 dicembre 1997, l'aveva

respinto, previo parere conforme del Consiglio del personale

direttivo ed ispettivo delle scuole in lingua italiana del Consiglio

scolastico provinciale;

che, secondo la ricorrente, il decreto del Ministro della

pubblica istruzione in data 27 luglio 1998, con il quale è stato

accolto il ricorso parallelamente presentato dalla prof. Chini allo

stesso Ministro, sarebbe lesivo delle competenze costituzionalmente

garantite alla Provincia, e precisamente della competenza propria a

decidere sui ricorsi avverso i provvedimenti non definitivi del

Sovrintendente scolastico, o comunque della competenza delegata

strettamente intrecciata con le competenze proprie, e discendente da

una delega a carattere "traslativo", costituente una "integrazione

necessaria" delle competenze proprie della Provincia spettante alla

stessa Provincia in materia di stato giuridico ed economico del

personale insegnante;

che, pertanto, la ricorrente chiede alla Corte di dichiarare

che non spetta al Ministro della pubblica istruzione decidere sui

ricorsi del personale delle scuole della Provincia di Bolzano avverso

i provvedimenti adottati nei loro confronti dal Sovrintendente

scolastico di Bolzano, e per l'effetto di annullare il decreto

ministeriale del 27 luglio 1998;

che si è costituito il Presidente del Consiglio dei

ministri, con atto del 29 ottobre 1998, precisando che era in corso

la "revoca" del decreto ministeriale impugnato;

che, con deduzioni integrative in data 13 novembre 1998, la

difesa del Presidente del Consiglio ha comunicato che, stante la

riconosciuta competenza della Giunta provinciale a decidere i ricorsi

avverso i provvedimenti non definitivi del Sovrintendente scolastico

di Bolzano, l'impugnato decreto ministeriale 27 luglio 1998 era stato

annullato con decreto 27 ottobre 1998; ed ha chiesto pertanto la

dichiarazione di cessazione della materia del contendere;

che, all'udienza del 14 novembre 2000, le parti, riferendosi

all'intervenuto annullamento del provvedimento che ha dato origine al

conflitto di attribuzione, hanno convenuto sulla avvenuta cessazione

della materia del contendere.

Considerato che il provvedimento ministeriale che ha dato origine

al conflitto di attribuzione è stato annullato dallo stesso Ministro

della pubblica istruzione con il decreto 27 ottobre 1998, sulla base

della considerazione che la competenza a decidere i ricorsi

presentati dal personale docente e direttivo delle scuole della

Provincia di Bolzano spetta alla Giunta provinciale;

che pertanto, come del resto concordemente deducono le parti,

è cessata la materia del contendere.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al conflitto

di attribuzione sollevato dalla Provincia autonoma di Bolzano con il

ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 2000.

Il Presidente: Santosuosso

Il redattore: Onida

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 2000.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:2000:578 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari