Corte costituzionale

Ordinanza n. 573/2000

Altra decisione · depositata il 21/12/2000 · relatore Gustavo Zagrebelsky

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato,

sorto a seguito dell'art. 9, comma 7, del decreto legislativo 30

luglio 1999, n. 303 (Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei

ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), del

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 1999

(Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabilità della

Presidenza del Consiglio dei ministri) e del decreto del Presidente

del Consiglio dei ministri 15 aprile 2000 (Ordinamento delle

strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri),

promosso dalla Corte dei conti con ricorso depositato il 26 giugno

2000 e iscritto al n. 160 del registro ammissibilità conflitti.

Udito nella camera di consiglio del 15 novembre 2000 il giudice

relatore Gustavo Zagrebelsky.

Ritenuto che il Presidente della Corte dei conti, a seguito delle

deliberazioni n. 39 del 5 aprile 2000 e n. 48 del 18 maggio 2000

della Sezione del controllo, ha proposto ricorso per conflitto di

attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Governo, in

relazione all'art. 9, comma 7, del decreto legislativo 30 luglio

1999, n. 303 (Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei

ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), al

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 1999

(Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabilità della

Presidenza del Consiglio dei ministri) e al decreto del Presidente

del Consiglio dei ministri 15 aprile 2000 (Ordinamento delle strutture

generali della Presidenza del Consiglio dei ministri), per violazione

degli artt. 76 e 100, secondo comma, della Costituzione, in

riferimento alla legge 14 gennaio 1994, n. 20 (art. 3), e alla legge

15 marzo 1997, n. 59 (artt. 11, comma 1, lettera a), e 12, comma 2);

che, per quanto concerne la legittimazione soggettiva, nel

ricorso si richiama la giurisprudenza costituzionale che ha

riconosciuto alla Corte dei conti nell'esercizio della funzione di

controllo la qualità di potere dello Stato (sentenze nn. 406 del

1989, 466 del 1993, 302 del 1995, 457 del 1999);

che, con riferimento ai presupposti oggettivi, la ricorrente

richiama il precedente costituito dalla sentenza n. 457 del 1999 a

proposito dell'ammissibilità di conflitti di attribuzione su atti

con forza di legge, affermando in particolare che il conflitto non ha

"ad oggetto - a differenza del giudizio impugnatorio della legge -

l'annullamento per illegittimità costituzionale di un determinato

atto legislativo", bensì si propone "di ottenere la rimozione di

qualsiasi comportamento, atto o attività cui sia ascrivibile la

lesione delle suddette competenze";

che, sulla materia oggetto del conflitto, nel ricorso si

rileva che la legge n. 20 del 1994, nell'introdurre una generale

funzione di controllo sulla gestione, ha mantenuto con il suo art. 3

in capo alla Corte dei conti il controllo preventivo di legittimità

su alcune categorie di atti del Governo; ma l'art. 9, comma 7, del

decreto legislativo n. 303 del 1999 ha inciso su tale assetto,

sottraendo al controllo i decreti del Presidente del Consiglio dei

ministri emanati in base agli artt. 7, 8 e 9 del medesimo decreto

legislativo, attinenti all'organizzazione della Presidenza del

Consiglio, alla sua autonomia contabile e di bilancio e al personale

in essa inquadrato;

che, inoltre, i decreti del Presidente del Consiglio dei

ministri del 23 dicembre 1999 e del 15 aprile 2000 sono, ad avviso

della ricorrente, le "più cospicue e dirette applicazioni

illegittime" del decreto legislativo n. 303 del 1999, e pertanto

vengono impugnati assieme a quest'ultimo;

che, ancora, nel ricorso viene lamentata la violazione

dell'art. 76 della Costituzione, per eccesso di delega riguardo

all'emanazione del citato decreto legislativo n. 303, poiché gli

artt. 11, comma 1, lettera a), e 12, comma 2, della legge n. 59 del

1997, nel conferire la delega alla razionalizzazione dell'ordinamento

della Presidenza del Consiglio, non avrebbero in alcun modo

autorizzato il Governo a emanare una disciplina riduttiva del

controllo preventivo di legittimità, disciplina che rappresenta

dunque "una non consentita incisione del regime dei controlli sui

"nuovi atti amministrativi del Governo";

che, inoltre, i tre atti impugnati violerebbero

complessivamente le attribuzioni conferite alla Corte dei conti

dall'art. 100, secondo comma, della Costituzione, sottraendo a essa

competenze che la ricorrente ritiene definite da un "quadro

costituzionale rigido ed immodificabile" che risulterebbe dal

parallelismo inderogabile tra il complesso degli artt. 92-95 della

Costituzione e i termini soggettivi e oggettivi della funzione di

controllo.

Considerato che la Corte dei conti, in persona del suo

Presidente, sulla base delle determinazioni nn. 39 e 48 del 2000

della Sezione del controllo, ha proposto conflitto di attribuzioni

tra poteri dello Stato contro il Governo della Repubblica, in persona

del Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione all'art. 9,

comma 7, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 (Ordinamento

della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11

della legge 15 marzo 1997, n. 59), al decreto del Presidente del

Consiglio dei Ministri 23 dicembre 1999 (Disciplina dell'autonomia

finanziaria e contabilità della Presidenza del Consiglio dei

ministri) e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15

aprile 2000 (Ordinamento delle strutture generali della Presidenza

del Consiglio dei ministri), per violazione degli artt. 76 e 100,

secondo comma, della Costituzione, in relazione alla legge 14 gennaio

1994, n. 20 (art. 3) e alla legge 15 marzo 1997, n. 59 (artt. 11,

comma 1, lettera a), e 12, comma 2);

che, nella presente fase del giudizio, a norma dell'art. 37,

terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, questa Corte

è chiamata a deliberare senza contraddittorio sull'ammissibilità

del ricorso sotto il profilo dell'esistenza della "materia di un

conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza";

che, dal punto di vista dei presupposti soggettivi, alla

Corte dei conti, nell'esercizio della sua funzione di controllo

preventivo di legittimità sugli atti del Governo, spetta la

legittimazione a proporre conflitto costituzionale di attribuzioni a

norma dell'art. 134 della Costituzione, in quanto tale funzione, sia

pure di natura ausiliare, è caratterizzata, oltre che dalla sua

previsione nell'art. 100, secondo comma, della Costituzione, dalla

posizione di piena indipendenza dell'organo chiamato a esercitarla

(sentenze nn. 406 del 1989 e 302 del 1995);

che, con riferimento ai presupposti oggettivi, il ricorso è

indirizzato alla garanzia della sfera di attribuzioni determinata da

norme costituzionali, in quanto la lesione lamentata concerne

competenze della Corte dei conti configurate dalla legge 14 gennaio

1994, n. 20, riconducibili alla previsione dell'art. 100, secondo

comma, della Costituzione;

che, circa il profilo dell'idoneità a determinare conflitto

di atti aventi natura legislativa, quali il decreto legislativo

n. 303 del 1999 in questione, questa Corte ha già dato una risposta

affermativa (sentenza n. 457 del 1999; ordinanze nn. 280 e 23 del

2000, 323 del 1999);

che dal ricorso è dato rilevare le ragioni del conflitto e

le norme costituzionali che regolano la materia, secondo quanto

prescrive l'art. 26, primo comma, delle norme integrative per i

giudizi davanti alla Corte costituzionale;

che pertanto il ricorso deve essere dichiarato ammissibile.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo

1953, n. 87, nei confronti del Governo della Repubblica, il conflitto

di attribuzioni proposto dalla Corte dei conti con il ricorso

indicato in epigrafe;

Dispone:

a) che la cancelleria di questa Corte dia immediata

comunicazione della presente ordinanza all'organo ricorrente;

b) che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente

ordinanza siano notificati al Governo della Repubblica, in persona

del Presidente del Consiglio dei ministri, entro il termine di

sessanta giorni dalla comunicazione di cui sub a), per essere

successivamente depositati presso la cancelleria di questa Corte

entro il termine fissato dall'art. 26, terzo comma, delle norme

integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 2000.

Il Presidente: Santosuosso

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 14 dicembre 2000.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:2000:573 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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