Corte costituzionale

Ordinanza n. 57/1987

Altra decisione · depositata il 20/02/1987 · relatore Giuseppe Borzellino

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 23d.P.R. 643/1972

usata come parametro

citata

  • art. 31legge 516/1982

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 23, primo e

ultimo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643 (Istituzione

dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili),

promossi con ordinanze emesse il 3 febbraio 1979 dalla Commissione

Tributaria di primo grado di Alessandria, il 18 aprile, 16 e 17

maggio 1977 ed il 7 gennaio 1980 dalla Commissione Tributaria di

primo grado di Sanremo (n. 10 ordd.) e il 6 ottobre 1983 dalla

Commissione Tributaria di secondo grado di Venezia, iscritte al n.

411 del registro ordinanze 1979, ai nn. da 573 a 582 del registro

ordinanze

1982 e al n. 1253 del registro ordinanze 1984 e pubblicate nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 196 dell'anno 1979,

nn. 25, 32 e 39 dell'anno 1983 e al n. 91-bis dell'anno 1985;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 dicembre 1986 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che è stata sollevata questione incidentale di

legittimità costituzionale dell'art. 23, ultimo comma, d.P.R. 26

ottobre 1972 n. 643 per contrasto con l'art. 76 Cost. dalle ordinanze

seguenti:

1) ordinanza emessa il 3 febbraio 1979 dalla Commissione

tributaria di primo grado di Alessandria (ord. n. 411/1979 R.O.);

2-11) dieci ordinanze della Commissione tributaria di primo

grado di Sanremo pervenute tutte il 22 luglio 1982 ed emesse il 18

aprile 1977 (ord. n. 573/1982 R.O.), il 16 maggio 1977 (ordd. nn.

574, 576-581/1982 R.O.), il 17 maggio 1977 (ord. n. 575/1982 R.O.) e

il 7 gennaio 1980 (ord. n. 582/1982 R.O.);

che i giudizi vertono, nei termini della rimessione, sulla

richiesta della riduzione della relativa soprattassa ex art. 23,

ultimo comma, d.P.R. n. 643/1972;

che i Collegi a quibus, hanno osservato, in proposito, come

l'ultimo comma dell'art. 23 d.P.R. n. 643/1972, "richiamando le

riduzioni stabilite in materia di soprattasse per l'imposta di

registro, non consente allo stato attuale una pratica applicazione,

in quanto la legge di registro prevede riduzioni unicamente in

materia di pene pecuniarie e non anche di soprattasse". Da ciò

deriverebbe l'equiparazione tra chi presenta la dichiarazione INVIM

con un giorno di ritardo e chi non la presenta affatto. La norma,

così disponendo, si porrebbe quindi in contrasto con l'art. 76 Cost.

in quanto non verrebbe rispettata la direttiva della legge-delega 9

ottobre 1971 n. 825, art. 10, n. 11 che prescrive "la migliore

commisurazione delle sanzioni alla effettiva entità oggettiva e

soggettiva delle violazioni";

che la questione è stata sollevata, altresì, dalla Commissione

tributaria di secondo grado di Venezia con ordinanza emessa il 6

ottobre 1983 (pervenuta il 16 novembre 1984, ord. n. 1253/1984 R.O.),

nel giudizio di appello avverso la decisione del 27 febbraio 1982

della Commissione tributaria di primo grado. Con tale ordinanza viene

coinvolto nell'impugnativa, null'altro specificamente risultando in

ordine agli accertamenti compiuti in primo grado, anche il primo

comma dell'art. 23 d.P.R. n. 643/1972 in quanto "prevede la sanzione

della soprattassa in misura fissa e non graduale tra un minimo e un

massimo (a differenza della pena pecuniaria prevista per altri

tributi, in relazione ai quali è consentita per di più la riduzione

in caso di limitato ritardo)" in contrasto con l'art. 76 Cost. in

riferimento alla citata direttiva di cui alla legge-delega n.

825/1971 (art. 10, n. 11);

che l'Avvocatura generale dello Stato, per il Presidente del

Consiglio dei ministri, ha spiegato intervento nei giudizi di cui

alle ordinanze nn. 411/79, 573/82, 1253/84, concludendo per

l'infondatezza delle questioni;

Considerato che i Collegi rimettenti prospettano questioni

connesse alla applicazione della medesima normativa, talché va

disposta la riunione dei giudizi;

che relativamente alle ordinanze n. 411 del 1979 R.O.; nn. 573 e

582 del 1982 R.O. (queste ultime, come sopra esposto, emesse tutte

nel 1977) è peraltro sopravvenuto il d.l. 10 luglio 1982 n. 429

convertito con modificazioni nella l. 7 agosto 1982 n. 516, il cui

art. 31, comma quarto, ha disposto che "per le altre controversie

pendenti" (diverse da quelle di valutazione) "e le altre violazioni

commesse fino alla data del 31 dicembre 1981", relative tra l'altro

anche all'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili,

"le soprattasse e le pene pecuniarie non ancora corrisposte e le

altre sanzioni non penali non si applicano a condizione che il

contribuente provveda od abbia provveduto al versamento del tributo

dovuto...";

che nelle fattispecie dedotte, non essendo in contestazione la

valutazione dell'Ufficio ma solo l'applicazione della soprattassa, si

deve ritenere che la dovuta imposta INVIM decennale sia stata

versata;

che pertanto si appalesa necessario un nuovo esame della

rilevanza della sollevata questione da parte dei giudici rimettenti

in relazione alla sopravvenuta normativa (cfr. ord. n. 152 del 1984);

che puntuali nuove motivazioni in punto di rilevanza si

appalesano del caso anche in ordine all'indicata ordinanza della

Commissione tributaria di secondo grado di Venezia poiché riferibile

alla precedente decisione di primo grado resa addì 27 febbraio 1982;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti alla Commissione

tributaria di primo grado di Alessandria (ordinanza

n. 411/1979), di Sanremo (ord. 573-582/1982) e alla Commissione

tributaria di secondo grado di Venezia (ordinanza

n. 1253/1984).

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 febbraio 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: BORZELLINO

Depositata in cancelleria il 20 febbraio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

ECLI:IT:COST:1987:57 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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