Corte costituzionale

Ordinanza n. 57/1971

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 22/03/1971 · relatore Vezio Crisafulli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da De Martino Renato, depositato in

cancelleria il 23 ottobre 1970, per conflitto di attribuzione tra

poteri dello Stato.

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1971 il Giudice

relatore Vezio Crisafulli.

Ritenuto che il sig. De Martino Renato, sottoposto a procedimento

penale davanti al tribunale di Roma, intende denunciare con il proprio

ricorso a questa Corte tutta una serie di conflitti di attribuzione tra

i poteri dello Stato, e segnatamente tra Magistratura e Parlamento e

tra Corte dei conti in sede di controllo e Parlamento;

Considerato che, come già questa Corte ha avuto occasione di

affermare (ordinanza n. 39 del 1968), il conflitto tra poteri dello

Stato non può essere sollevato da soggetti od organi ad essi estranei

e perciò non legittimati a ricorrere per la risoluzione dello stesso

(v. artt. 37 e 39 della legge 11 marzo 1953, n. 87).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità del ricorso per conflitti di

attribuzione presentato dal sig. De Martino Renato.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 1971.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI.

ECLI:IT:COST:1971:57 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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