Corte costituzionale

Ordinanza n. 57/1966

Questione dichiarata infondata · depositata il 03/06/1966 · relatore Giovanni Battista Benedetti

Epigrafe

ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale del D.P.R. 9 maggio

1961, n. 867, promosso con ordinanza 8 settembre 1965 emessa dal

Pretore di Albano Laziale nel procedimento penale a carico di Cortesini

Franco, iscritta al n. 214 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 326 del 31 dicembre 1965.

Udita nella camera di consiglio del 5 maggio 1966 la relazione del

Giudice Giovanni Battista Benedetti.

Ritenuto che, con l'ordinanza suddetta, è stata proposta questione

di legittimità costituzionale dell'articolo unico del D.P.R. 9 maggio

1961, n. 867 nella parte in cui rende obbligatoria erga omnes per la

Provincia di Roma la clausola 11 del contratto collettivo provinciale

30 settembre 1959, integrativo dell'accordo collettivo nazionale 24

luglio 1959 fra associazioni di imprenditori edili, concernente

l'istituzione di una Cassa edile, sotto il profilo del contrasto di

detto articolo unico con gli artt. 76 e 77 della Costituzione per

eccesso dai limiti della delega conferita al Governo con l'art. 1 della

legge 14 luglio 1959, n. 741;

che nessuna delle parti si è costituita in giudizio;

Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 100 del 16

dicembre 1965, ha già dichiarato la illegittimità costituzionale

dell'articolo unico del suddetto D.P.R. 9 maggio 1961, n. 867 nella

parte in cui rendeva obbligatoria erga omnes la clausola 11

dell'accordo di lavoro 30 settembre 1959, riguardante l'istituzione

della Cassa edile;

che, per effetto di tale sentenza, la norma impugnata ha cessato di

avere efficacia per la parte ritenuta costituzionalmente illegittima

(art. 136 della Costituzione, e art. 30, comma terzo, della legge 11

marzo 1953, n. 87);

Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953,

n. 87 e l'art. 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi

davanti a questa Corte;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'articolo unico del D.P.R. 9 maggio 1961, n. 867

nella parte in cui rende obbligatoria erga omnes la clausola 11 del

contratto collettivo 30 settembre 1959 per la Provincia di Roma,

relativa alla istituzione della Cassa edile, promossa con ordinanza 8

settembre 1965 del Pretore di Albano Laziale.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 17 maggio 1966.

GASPARE AMBROSINI - NICOLA JAEGER -

GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

ECLI:IT:COST:1966:57 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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