Corte costituzionale

Ordinanza n. 57/1961

Altra decisione · depositata il 28/11/1961 · relatore Francesco Gabrieli Pantaleo

Norme in gioco

usata come parametro

citata

  • art. 10legge 348/1944
  • art. 9legge 386/1945
  • art. 10d.l. 386/1945

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti promossi con i seguenti ricorsi:

1) ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il

28 settembre 1960, depositato nella cancelleria della Corte

costituzionale il 6 ottobre 1960 ed iscritto al n. 20 del Registro

ricorsi 1960, per conflitto di attribuzione tra lo Stato e la Regione

siciliana, sorto a seguito del decreto dell'Assessore per le finanze

della Regione siciliana 16 maggio 1960, n. 424, concernente speciali

regimi d'imposizione dell'imposta generale sull'entrata per l'anno

1960;

2) ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il

12 giugno 1961, depositato nella cancelleria della Corte costituzionale

il 17 giugno 1961 ed iscritto al n. 7 del Registro ricorsi 1961, per

conflitto di attribuzione tra lo Stato e la Regione siciliana, sorto a

seguito del decreto dell'Assessore per le finanze della Regione

siciliana 18 febbraio 1961, n. 356, concernente speciali regimi

d'imposizione una volta tanto dell'imposta generale sull'entrata per

l'anno 1961 per alcune categorie di entrate.

Udita nell'udienza pubblica del 18 ottobre 1961 la relazione del

Giudice Francesco Pantaleo Gabrieli;

uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe

Guglielmi, per il Presidente del Consiglio dei Ministri, e gli avvocati

Guido Aula e Giovambattista Adonnino, per la Regione siciliana;

Ritenuto che con decreto 16 maggio 1960, n. 424 - pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 30 luglio 1960

l'Assessore per le finanze di detta Regione ha determinato speciali

regimi d'imposizione della imposta generale sull'entrata per l'anno

1960;

che con ricorso (n. 20 del 1960) depositato nella cancelleria di

questa Corte il 6 ottobre 1960, notificato al Presidente della Regione

con atto del 28 settembre 1960, il Presidente del Consiglio dei

Ministri ha sollevato conflitto di attribuzione, deducendo che il

decreto summenzionato esorbita dai poteri attribuiti all'Assessore

dalla legge regionale 30 giugno 1956, n. 40; viola le leggi nazionali

che disciplinano la materia; è in contrasto evidente ed insanabile con

il regime tributario vigente nel restante territorio dello Stato per

effetto dei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'articolo 10 del

D.L.L. 19 ottobre 1944, n. 348.

Nel ricorso premesso:

che la legge regionale siciliana 30 giugno 1956, n. 40, ha

attribuito all'Assessore per le finanze la facoltà preveduta dall'art.

10 del D.L.L. 19 ottobre 1944, n. 348 (determinare speciali regimi di

imposizione dell'imposta generale sull'entrata), oltre che per le

entrate derivanti dagli atti economici indicati nel detto articolo e

successivi, anche per le entrate derivanti dal commercio delle fave

secche e della manna;

che col citato decreto 16 maggio 1960, n. 424, l'Assessore per le

finanze, modificando il precedente provvedimento del 3 febbraio 1960,

n. 174, ha spostato il momento impositivo del tributo nella vendita dei

prodotti ortoflorofrutticoli ecc. ed ha modificato, altresì, le

modalità di pagamento del tributo stesso (forma dell'abbonamento

mediante canoni ragguagliati al volume); mentre, secondo il decreto

ministeriale 14 dicembre 1959, n. 177912, l'atto di immissione in

consumo si concreta con lo acquisto dei detti prodotti da parte degli

esercenti tenuti ad assolvere l'imposta in base a fattura o ad altro

documento;

che detto decreto è in contrasto anche con la legge 16 dicembre

1959, n. 1070, che ha esentato in via generale dall'imposta generale

sull'entrata l'ultimo passaggio imponibile, abolendo il sistema del

"forfait";

che questo rilievo vale anche per le disposizioni del provvedimento

assessoriale relativo ai produttori diretti, tenuti a corrispondere

l'imposta una tantum in abbonamento, anziché in base a documento

all'atto del passaggio dei prodotti dal luogo di produzione ai negozi

di vendita al pubblico, com'è, invece, stabilito dal decreto del

Ministro delle finanze;

che, infine, nel provvedimento regionale le aliquote d'imposta sono

state mantenute ferme nella misura del 3 per cento e del 2 per cento,

vigente prima che entrasse in vigore la legge 16 dicembre 1959, n.

1070, che le ha maggiorate di 30 centesitni; e che, inoltre, vi sono

ricompresi, come già in quello precedente del 3 febbraio 1960,

prodotti o non contemplati (carrube) o espressamente esclusi (uva

passa) dal corrispondente decreto ministeriale.

Tutto ciò premesso, si conclude deducendo che il decreto

assessoriale citato esorbita dalla competenza attribuita agli organi

esecutivi della Regione dall'articolo 20 dello Statuto della Regione

siciliana in relazione all'articolo 36 dello stesso e all'articolo 23

della Costituzione, in quanto detti organi, in materia tributaria,

possono svolgere funzioni esecutive ed amministrative entro i limiti

delle leggi costituzionali e dei principi ed interessi cui si informa

la legislazione statale relativamente ai singoli tributi e perché,

inoltre, l'Assessore avrebbe in concreto esercitato attività

legislativa riservata all'Assemblea.

L'Avvocatura dello Stato, nella memoria a stampa, insiste nella su

esposta tesi, sostenendo che il decreto assessoriale 16 maggio 1960, n.

424, esorbita dai poteri che l'articolo 10 del D.L.L. 19 ottobre 1944,

n. 348, attribuisce al Ministro delle finanze e che la legge regionale

30 giugno 1956, n. 40, ha trasferito all'Assessore; il quale,

esercitando in materia tributaria attività amministrativa, avrebbe

violato l'art. 10 citato, usurpando i poteri che la Costituzione (art.

23) riserva al potere legislativo dello Stato o quanto meno alla

Regione; e chiede che la Corte dichiari l'incompetenza della Regione, e

per essa dell'Assessore per le finanze, ad emanare le norme contenute

nel decreto assessoriale 16 maggio 1960, n. 424 e, quindi, annulli il

decreto stesso.

Ritenuto, altresì, che il Presidente della Regione siciliana,

ritualmente costituito in giudizio depositando in data 17 ottobre 1960

le prescritte deduzioni, assume:

che i motivi, innanzi specificati, della impugnazione proposta dal

Presidente del Consiglio dei Ministri, se fondati, riguarderebbero

questioni di legittimità attinenti al merito del provvedimento, e non

alla competenza dell'organo che lo ha emanato; e tanto meno al profilo

costituzionale di tale competenza; profilo costituzionale insussistente

anche ove si affermi che l'Assessore avrebbe svolto un'attività

riservata all'Assemblea regionale;

che, nel merito, il decreto impugnato non esorbita dai limiti

fissati dalla legge regionale 30 giugno 1956, n. 40, in quanto tutte le

disposizioni di esso attengono inequivocabilmente al "regime di

imposizione dell'imposta generale sull'entrata" e che detta legge è

attributiva di facoltà proprio "ai fini della determinazione degli

speciali regimi d'imposizione dell'imposta sull'entrata";

che nella memoria a stampa la difesa della Regione rileva che il

principio per cui l'attribuzione alla Regione di potestà legislativa e

conseguente potestà amministrativa non importa il passaggio automatico

delle funzioni amministrative e degli uffici dallo Stato alla Regione

senza particolari norme legislative, non vale per le materie per le

quali la Regione, essendo titolare di potestà normativa, l'abbia in

concreto esercitata, come è avvenuto con la legge 30 giugno 1956, n.

40, costitutiva del trapasso delle funzioni amministrative e degli

organi dallo Stato alla Regione, per cui l'Assessore alle finanze per

la Sicilia deve ritenersi legittimamente investito di potestà

amministrativa entro i limiti della cennata legge regionale;

che il ricorso, pur presentato come conflitto di attribuzione, non

si riferisce a norme costituzionali attributive di potestà, ma

riguarda un preteso contrasto del decreto assessoriale impugnato con il

regime tributario vigente sul territorio nazionale per l'imposta in

oggetto, onde la inammissibilità, sotto questo profilo, del ricorso

per regolamento di competenza; e conclude chiedendo che la Corte

dichiari inammissibile il ricorso e, subordinatamente, lo respinga nel

merito;

che con altro ricorso (n. 7 del 1961 notificato al Presidente della

Giunta regionale siciliana il 12 giugno 1961 e depositato nella

cancelleria di questa Corte il 17 dello stesso mese) il Presidente del

Consiglio dei Ministri ha sollevato altro conflitto di attribuzione in

riferimento al decreto assessoriale 18 febbraio 1961, sostanzialmente

identico al precedente 16 maggio 1960. Anche in questo secondo ricorso

le parti si sono costituite, presentando deduzioni e memorie con cui

insistono nelle rispettive posizioni difensive;

che nella discussione orale svoltasi congiuntamente per i due

ricorsi all'udienza del 18 ottobre 1961, la difesa dello Stato e della

Regione si sono richiamate alle già prese conclusioni;

Considerato che i decreti 16 maggio 1960, n. 424, e 18 febbraio

1961, n. 356, che hanno dato luogo al presente duplice conflitto di

attribuzione, sono stati emanati dall'Assessore per le finanze della

Regione siciliana in virtù dell'art. 1 della legge regionale 30 giugno

1956, n. 40, secondo il quale "l'Assessore per le finanze può

avvalersi della facoltà prevista dall'art. 10 del D.L.L. 19 ottobre

1944, n. 348, ai fini della determinazione degli speciali regimi

d'imposizione dell'imposta sull'entrata ivi contemplati, oltre che per

le entrate derivanti dagli atti economici indicati nel detto articolo e

da quelli previsti dall'art. 9 del D.L.L. 7 giugno 1945, n. 386, ecc...

., anche per le entrate derivanti dal commercio delle fave secche e

della manna".

che l'art. 10 del citato D.L.L. n. 348 e successive leggi

integrative (D.L. 7 giugno 1945, n. 386; D.L. C. p.s. 27 dicembre

1946, n. 469; D.L. 3 marzo 1948, n. 799 ecc.) attribuiscono al Ministro

per le finanze la facoltà di determinare con propri decreti le

modalità di pagamento dell'imposta sull'entrata derivante dal

commercio dei prodotti ortofrutticoli ecc., speciali regimi

d'imposizione della stessa imposta e le relative aliquote;

che, secondo la difesa della Regione, la legge n. 40 avrebbe

operato - in mancanza di norme di attuazione - il trapasso delle

funzioni amministrative dagli organi dello Stato agli organi della

Regione e che, costituendo essa la fonte dei poteri esercitati

dall'Assessore, legittimi devono considerarsi i decreti emanati in

materia di I. G. E. ;

che, ciò premesso, per risolvere i conflitti in esame è

necessario vedere se l'Assemblea regionale poteva trasferire

all'Assessore la facoltà di regolare l'I. G. E. ; che si rende perciò

necessario esaminare, se la legge regionale 30 giugno 1956, n. 40, che

ha trasferito detti poteri all'Assessore, sia costituzionalmente

legittima; che questa Corte con l'ordinanza n. 22 del 5 aprile 1960 ha

ammesso la possibilità di sollevare, in via incidentale su istanza di

parte, la questione di legittimità costituzionale di disposizioni

legislative in base alle quali il conflitto dovrebbe risolversi. E a

maggior ragione l'incidente può essere sollevato anche di ufficio,

essendo irrilevante l'impulso di parte nel procedimento costituzionale,

che si svolge in piena indipendenza dal giudizio principale (art. 22

Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale);

che, infine, la questione di legittimità costituzionale non appare

manifestamente infondata;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dispone la riunione dei due giudizi per conflitto di

attribuzione di cui in epigrafe;

2) dispone che la questione di legittimità costituzionale della

legge regionale 30 giugno 1956, n. 40, sollevata d'ufficio, venga

trattata davanti alla Corte stessa;

3) ordina il rinvio del presente giudizio da trattarsi

congiuntamente con la questione di legittimità costituzionale

summenzionata;

4) ordina che la presente ordinanza sia notificata, a cura della

cancelleria, al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Presidente

della Regione siciliana; e che, inoltre, sia pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica e nella Gazzetta Ufficiale della Regione

siciliana;

5) assegna alle parti il termine di venti giorni dalla

pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica per il deposito delle deduzioni sulla questione di

legittimità costituzionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 novembre 1961.

GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -

MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO

GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -

ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -

GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI.

ECLI:IT:COST:1961:57 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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