Corte costituzionale

Ordinanza n. 553/1989

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 14/12/1989 · relatore Antonio Baldassarre

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma

secondo, del decreto-legge 26 maggio 1989, n. 191, dal titolo

"Disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego", promosso con

ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia, notificato il 13 giugno

1989, depositato in cancelleria il 20 successivo ed iscritto al n. 49

del registro ricorsi 1989;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 16 novembre 1989 il Giudice

relatore Antonio Baldassarre;

Ritenuto che la Regione Friuli-Venezia Giulia, con ricorso

notificato il 13 giugno 1989 e depositato il 20 giugno successivo, ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 3,

secondo comma, del decreto-legge 26 maggio 1989, n. 191 (Disposizioni

urgenti in materia di pubblico impiego), lamentando la violazione

degli artt. 4, n. 1, e 58 dello Statuto speciale di autonomia (legge

costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1);

che si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, chiedendo la reiezione del ricorso;

Considerato che il decreto-legge 26 maggio 1989, n. 191 non è

stato convertito entro il termine di sessanta giorni dalla sua

pubblicazione, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 174, serie generale, del 27 luglio 1989;

che, pertanto, secondo la consolidata giurisprudenza di questa

Corte (v., da ultimo, ord. n. 447 del 1989), la questione di

legittimità costituzionale sollevata dalla Regione Friuli-Venezia

Giulia deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti l'art. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e gli artt. 25 e

9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, del

decreto-legge 26 maggio 1989, n. 191, sollevata, con il ricorso

indicato in epigrafe, dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, per

violazione degli artt. 4, n. 1, e 58 dello Statuto speciale di

autonomia (legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 14 dicembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:553 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari