Corte costituzionale

Ordinanza n. 55/2002

Altra decisione · depositata il 15/03/2002 · relatore Fernanda Contri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 3, 19,

lettera a) e 21, lettera f) della legge della Regione Lombardia,

riapprovata il 28 luglio 1999, recante "Modifiche ed integrazioni

alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 "Norme per la protezione

della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e

disciplina dell'attività venatoria ", promosso con ricorso del

Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 13 agosto 1999,

depositato in cancelleria il 20 successivo ed iscritto al n. 32 del

registro ricorsi 1999.

Visto l'atto di costituzione della Regione Lombardia;

Udito nell'udienza pubblica del 29 gennaio 2002 il giudice

relatore Fernanda Contri;

Uditi l'avvocato dello Stato Luigi Criscuoli per il Presidente

del Consiglio dei ministri e l'avvocato Massimo Luciani per la

Regione Lombardia.

Ritenuto che, con ricorso regolarmente notificato e depositato,

il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato in via

principale, in riferimento agli artt. 4, comma 1, e 21, comma 3,

della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della

fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), ed in

riferimento ai principi enunciati dalle sentenze della Corte

costituzionale n. 168 e n. 169 del 1999, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1, commi 3, 19, lettera a) e 21, lettera f)

della delibera legislativa n. 155-bis, recante "Modifiche ed

integrazioni alla legge regionale 16 agosto 1993 n. 26 "Norme per la

protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio

ambientale e disciplina dell'attività venatoria ", riapprovata

a maggioranza assoluta dal consiglio regionale della Lombardia nella

seduta del 28 luglio 1999;

che, ad avviso del ricorrente, l'impugnata delibera

legislativa, pur modificata in sede di riapprovazione in accoglimento

di alcuni rilievi formulati con l'atto di rinvio governativo del

16 giugno 1999, contiene tuttora disposizioni lesive di principi

della legge quadro n. 157 del 1992 ed invasivi delle competenze dello

Stato;

che, nel ricorso, il Governo formula in particolare tre

censure, la prima delle quali riguarda l'art. 1, comma 3, della

delibera impugnata, che prevede l'aggiunta, all'art. 10 della legge

regionale n. 26 del 1993, di un comma 3-bis che consente al

Presidente della giunta regionale di autorizzare associazioni, previo

parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica e

dell'Osservatorio regionale degli habitat naturali e delle

popolazioni faunistiche, "a realizzare impianti esclusivamente

dedicati al censimento ed alla produzione di stime sulla consistenza

dei flussi di fauna migratoria, favorendo altresì la formazione

didattica, culturale e informativa, nonché la valorizzazione delle

tradizioni locali, secondo le modalità stabilite dalle singole

autorizzazioni, che dovranno stabilirne la durata e le modalità di

gestione, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 4 della legge

n. 157/1992", lamentandosi la violazione dell'art. 4, comma 1, della

legge n. 157 del 1992, "che elenca dettagliatamente i soggetti che

possono essere autorizzati alla cattura di uccelli a scopo di studio

e ricerca scientifica, precisando che le regioni, su parere

dell'INFS, possono autorizzare all'uopo esclusivamente gli istituti

scientifici delle università e del C.N.R. e i musei di storia

naturale";

che il Presidente del Consiglio censura poi l'art. 1, comma

19, lettera a) dell'impugnata delibera, che prevede la sostituzione

del comma 2 dell'art. 40 della legge regionale n. 26 del 1993 con il

seguente: "La regione, nella predisposizione del calendario venatorio

regionale, in relazione alle specie di cui all'art. 18, comma 1,

della legge n. 157/1992 e non comprese nell'allegato II della

direttiva 79/409/CEE, attua le disposizioni contenute nell'art. 1,

comma 4, della legge n. 157/1992";

che, ad avviso del ricorrente, il quale invoca le sentenze

della Corte costituzionale n. 168 e n. 169 del 1999, "la previsione

dell'attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 1 comma 4

della legge n. 157/922", implicherebbe "il potere di porre in essere

le deroghe comunitarie, il che non compete alle regioni";

che la terza censura investe l'art. 1, comma 21, lettera f),

a norma del quale "la caccia è vietata sui valichi montani

interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna per una distanza

di mille metri dagli stessi; i valichi sono individuati dalle

province, sentito l'INFS, e comunque nel comparto di maggior tutela

della zona faunistica delle Alpi e devono essere indicati nei piani

di cui agli artt. 12 e 14 nei calendari venatori", il quale, secondo

il ricorrente, violerebbe l'art. 21, comma 3, della legge n. 157 del

1992, che vieta la caccia, "puramente e semplicemente", "su tutti i

valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna,

per una distanza di mille metri dagli stessi", deducendosi nel

ricorso che la disposizione censurata "mantiene una limitazione

territoriale stabilendo che i valichi possono essere individuati nel

comparto di maggior tutela della zona faunistica delle Alpi, che è

una piccolissima porzione del territorio", interessata solo

marginalmente dalle rotte di migrazione;

che nel giudizio davanti a questa Corte si è costituita la

Regione Lombardia per chiedere il rigetto del ricorso del Presidente

del Consiglio;

che, nel merito della prima censura, la difesa della regione

deduce che l'art. 1, comma 3, dell'impugnata delibera legislativa

"non autorizza affatto soggetti diversi rispetto a quelli indicati

tassativamente dalla normativa statale alla cattura di uccelli a

scopo di studio e ricerca ... bensì si limita ad introdurre la

facoltà in capo al Presidente della giunta regionale di autorizzare

la realizzazione di impianti finalizzati al censimento e alla

produzione di stime sulla consistenza dei flussi migratori a scopi

didattici, culturali ed informativi", nel rispetto dei limiti di cui

all'art. 4 della legge n. 157 del 1992;

che, per quanto riguarda la lamentata violazione della

riserva statale in tema di deroghe al regime di protezione stabilito

dalla direttiva 79/409/CEE, la resistente obietta che il censurato

art. 1, comma 19, lettera a) "lungi dall'attribuire alla regione

poteri di deroga rispetto alla disciplina ordinaria di protezione

della fauna ex art. 9 della direttiva 79/409/CEE, si limita anzi a

confermare l'obbligo della regione di tenere conto, nella

predisposizione del calendario venatorio regionale, di quanto

prescritto dall'art. 1, comma 4, della legge n. 157 del 1992", nella

parte in cui "sancisce, quale principio generale, l'obbligo di dare

attuazione alle direttive CEE 79/409, 85/411 e 91/244 e relativi

allegati, in materia di conservazione degli uccelli selvatici",

senza, peraltro, ribadisce la difesa della regione resistente,

stabilire alcunché a proposito del potere di deroga;

che, quanto alla terza censura, concernente l'art. 1, comma

21, lettera f) dell'impugnata delibera legislativa, la Regione

Lombardia osserva che essa si basa "su di una lettura frettolosa e

fuorviante", avendo in realtà la disposizione censurata inteso

introdurre "un vincolo tale da impedire che le province,

nell'esercizio del proprio potere di individuazione dei valichi

montani interessati dalle rotte migratorie a cui si estende il

divieto di caccia, manchino di includervi quelli siti nel comparto

di maggior tutela della zona faunistica delle Alpi", lasciando così

"aperta la possibilità che le province individuino valichi montani

caratterizzati da divieto assoluto di caccia anche al di fuori di

quel comparto" e preoccupandosi "di stabilire un limite minimo ai

poteri provinciali proprio a tutela di quel divieto di caccia";

che in data 11 luglio 2001 l'Avvocatura generale dello Stato

ha depositato atto di rinuncia a due motivi del ricorso, riguardanti

l'art. 1, comma 3, e l'art. 1, comma 21, lettera f) della delibera

impugnata;

che in data 15 gennaio 2002 l'Avvocatura generale dello Stato

ha depositato atto di rinuncia anche all'altro motivo di ricorso,

riguardante l'art. 1, comma 19, lettera a) della delibera impugnata,

dichiarando, pertanto, di rinunciare all'intero ricorso;

che in data 25 gennaio 2002 la Regione Lombardia ha

depositato atto di accettazione alla rinuncia, contestualmente

allegando la deliberazione del 27 dicembre 2001, con la quale la

giunta, preso atto della rinuncia parziale al ricorso del Presidente

del Consiglio espressa con atto depositato l'11 luglio 2001, ha

autorizzato la difesa a porre in essere i conseguenti adempimenti

anche con riferimento all'ipotesi in cui, nell'imminenza

dell'udienza, venisse depositata o notificata rinuncia al superstite

motivo di ricorso.

Considerato che, ai sensi dell'art. 27, ultimo comma, delle norme

integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la

rinuncia al ricorso, seguita dall'accettazione della controparte,

produce l'effetto di estinguere il processo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 febbraio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Contri

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 15 marzo 2002.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:55 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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