Corte costituzionale

Ordinanza n. 548/2000

Altra decisione · depositata il 04/12/2000 · relatore Gustavo Zagrebelsky

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 4,

della legge 19 novembre 1990, n. 341 (Riforma degli ordinamenti

didattici universitari), come modificato dall'art. 17, comma 116,

della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento

dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di

controllo), promosso con ordinanza emessa il 15 dicembre 1997 dal

tribunale amministrativo regionale del Lazio sui ricorsi riuniti

proposti da Roberto Mazzotta ed altri contro il Ministero

dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed altri,

iscritta al n. 408 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29, 1ª serie speciale,

dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 ottobre 2000 il giudice

relatore Gustavo Zagrebelsky.

Ritenuto che il tribunale amministrativo regionale del Lazio, nel

corso di un giudizio cautelare, ha sollevato, in riferimento agli

artt. 33 e 34 della Costituzione e per violazione del "principio

costituzionale della riserva di legge", questione di legittimità

costituzionale dell'art. 9, comma 4, della legge 19 novembre 1990,

n. 341 (Riforma degli ordinamenti didattici universitari), come

modificato dall'art. 17, comma 116, della legge 15 maggio 1997,

n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività

amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), che

ha attribuito al Ministro dell'università e della ricerca

scientifica e tecnologica il potere di determinare la limitazione

degli accessi a taluni corsi universitari, senza la previa fissazione

di principi e criteri cui vincolare la prevista normazione

secondaria;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, sostenendo l'inammissibilità o l'infondatezza della

questione.

Considerato che, successivamente alla ordinanza di rimessione

(emessa nell'anno 1997, ma pervenuta alla Corte costituzionale

nell'anno in corso), è sopravvenuta la legge 2 agosto 1999, n. 264

(Norme in materia di accessi ai corsi universitari), che disciplina

(artt. 1 e 2) la programmazione a livello nazionale e di singole

università degli accessi ai corsi di laurea e di diploma

universitario che richiedono una limitazione nel numero degli

studenti per esigenze formative, dettando (art. 3) principi e criteri

ai quali le autorità amministrative devono attenersi per la

determinazione del numero dei posti relativi ai medesimi corsi, e che

in particolare (art. 5) dispone, con disciplina transitoria, la

sanatoria delle posizioni degli studenti iscritti ai corsi negli anni

accademici precedenti in virtù di ordinanze cautelari emesse dai

giudici amministrativi anteriormente alla data di entrata in vigore

della medesima legge, o che siano stati comunque ammessi dagli atenei

entro il 31 marzo 1999;

che, essendo così mutato il quadro normativo, delle nuove

disposizioni deve essere valutata l'incidenza nel giudizio che ha

dato origine alla presente questione di costituzionalità (ordinanze

di questa Corte nn. 486, 269 e 142 del 2000, 411 e 408 del 1999);

che, pertanto, gli atti devono essere restituiti al giudice

rimettente per una nuova valutazione della rilevanza della questione

medesima.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al tribunale amministrativo

regionale del Lazio.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 novembre 2000.

Il Presidente: Santosuosso

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 4 dicembre 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:548 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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