Corte costituzionale

Ordinanza n. 542/1990

Questione dichiarata infondata · depositata il 14/12/1990 · relatore Gabriele Pescatore

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma,

della legge 27 ottobre 1988, n. 458 (Concorso dello Stato nella spesa

degli enti locali in relazione ai pregressi maggiori oneri delle

indennità di esproprio), promosso con ordinanza emessa il 30 gennaio

1990 dalla Corte d'appello di Milano nel procedimento civile vertente

tra la Soc.

Cooperativa Acli Rosella a r.l. ed altre e Jacometti Angelo Piero ed

altri, iscritta al n. 465 del registro ordinanze 1990 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, prima serie

speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di costituzione di Jacometti Angelo Piero nonché

l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 novembre 1990 il Giudice

relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che la Corte d'appello di Milano, con ordinanza 30

gennaio 1990, ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 3, primo comma, della legge 27 ottobre 1988, n. 458, il

quale statuisce che "il proprietario del terreno utilizzato per

finalità di edilizia residenziale pubblica, agevolata e

convenzionata, ha diritto al risarcimento del danno causato da

provvedimento espropriativo dichiarato illegittimo con sentenza

passata in giudicato, con esclusione della retrocessione del bene";

che il giudice a quo ha dedotto il contrasto di tale

disposizione con l'art. 42, secondo e terzo comma, della Costituzione

sotto il profilo della lesione della riserva di legge ivi stabilita,

"finendo per consentire l'espropriazione anche al di fuori dei casi

previsti dalla legge", equiparando gli effetti di un provvedimento

espropriativo legittimo a quelli di un atto ablatorio assunto al di

fuori della prescrizione normativa;

Considerato che questa Corte si è già pronunciata su una

questione in tutto analoga, dichiarandola non fondata con la sentenza

n. 384 del 1990;

che non sono stati dedotti nuovi profili d'illegittimità

rispetto a quelli già esaminati;

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle

Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 3, primo comma, della legge 27 ottobre 1988,

n. 458 (Concorso dello Stato nella spesa degli enti locali in

relazione ai pregressi maggiori oneri delle indennità di esproprio),

sollevata, in riferimento all'art. 42, secondo e terzo comma della

Costituzione, dalla Corte d'appello di Milano, con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1990.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 14 dicembre 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:542 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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